- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Utilizzo e scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici
1.Criteri generali per l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi approvate da altri Enti Pubblici.
Con questo spazio di approfondimento tematico, facciamo il punto della situazione, anche in considerazione dei più recenti arresti giurisprudenziali e delle novità normative, a più di vent'anni dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, norma che prevede quanto segue: “ ... le amministrazioni pubbliche …, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”.
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Di recente, il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 6 novembre 2023, n. 9568, ha fornito alcune importanti indicazioni giurisprudenziali relative all'utilizzo delle graduatorie di concorso di altri enti.
Quali sono i criteri per la scelta della graduatoria vigente presso altri enti pubblici, ai fini dello scorrimento?
Certamente possiamo escludere la legittimità di tutti i colloqui motivazionali idonei a ribaltare l'ordine della graduatoria concorsuale, consentendo in maniera artificiosa all'idoneo che si è piazzato più indietro in graduatoria, di essere assunto al posto di qualcuno che si è classificato meglio di lui.
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I criteri devono essere stabiliti preventivamente rispetto all'accordo tra amministrazioni e devono essere i più oggetti possibili.
Ai fini della scelta tra più graduatorie di altri enti per il proprio reclutamento di personale, sempre e comunque a parità di profilo professionale (es. istruttore amministrativo, anziché funzionario tecnico), l'Ente interessato può legittimamente determinare la priorità di utilizzo secondo i criteri:
- dell’appartenenza al comparto di contrattazione collettiva (ad es. comparto enti locali oppure comparto sanità);
- della vetustà della graduatoria;
- ma anche della data di approvazione della graduatoria più recente;
- della vicinanza territoriale dell’ente concedente la graduatoria del concorso pubblico.
Una volta predeterminati questi criteri oggettivi di scelta della graduatoria, ed approvati con apposito regolamento interno, gli stessi sono cogenti ed obbligatori, motivo per cui nella denegata ipotesi in cui ente abbia operato in modo difforme dal proprio regolamento, dovrà procedere in autotutela, annullando d’ufficio i provvedimenti amministrativi propedeutici al contratto individuale di lavoro del neoassunto.
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2.Scorrimento graduatoria e identità posizioni lavorative
Ai fini dello scorrimento della graduatoria di altro ente pubblico, qual è l'importanza dell'identità delle posizioni lavorative?
Ai fini del legittimo scorrimento di graduatoria (graduatoria approvata da altro ente), è necessaria la specifica corrispondenza del profilo professionale e dell’area di appartenenza dei posti messi a concorso rispetto al posto per il quale si richiede il successivo scorrimento.
Lo scorrimento deve fondarsi sull’effettiva equivalenza dei ruoli da ricoprire derivante innanzitutto dall’area di inquadramento.
Per quanto riguarda la specificità dei profili professionali, la corrispondenza degli stessi non può essere desunta dalla semplice equivalenza dell’inquadramento e della posizione economica, ma si dovrà effettuare una valutazione avente ad oggetto le competenze necessarie allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste.
Questa particolare verifica deve essere effettuata tramite un confronto tra i rispettivi concorsi, avente ad oggetto le materie e le competenze oggetto di selezione, le prove d’esame e i requisiti di partecipazione.
La valutazione circa l'identità di posti è oggetto di discrezionalità amministrativa e quindi dovrà essere espressamente motivata dall’ente che vorrà procedere allo scorrimento a fini assunzionali, anche in considerazione delle declaratorie dei profili contenute nella contrattazione collettiva.
La carenza di congrua motivazione è un vizio tale da rendere illegittimo il provvedimento amministrativo.
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3.Prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto al nuovo concorso – eccezioni al principio generale.
L'attuale validità della graduatoria di un concorso è biennale anche per gli enti territoriali come i comuni e le regioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 5ter del D.Lgs. 165/2001.
E' possibile tuttavia avviare un nuovo concorso, sempre per lo stesso profilo professionale, quando è vigente ancora una graduatoria da scorrere?
E' ancora valido il principio generale di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie e pertanto occorre una motivazione rafforzata per bandire un nuovo concorso?
Attualmente prevale un atteggiamento generale di favore per l’utilizzo di graduatorie preesistenti ancora vigenti, rispetto alla indizione di un nuovo concorso per evidenti motivi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa (in ragione dei costi e dei tempi della gestione di una procedura concorsuale). In linea generale il suddetta principio è ancora valido, pertanto si renderebbe necessaria una motivazione particolarmente rafforzata, tuttavia ci sono alcune eccezioni alla regola generale …
Cosa accade in particolare, se il nuovo concorso viene bandito quando la graduatoria del precedente non è stata ancora approvata e pertanto non è ancora divenuta efficace/vigente?
La mancata approvazione della graduatoria di un precedente concorso, al momento del bando di una successiva selezione concorsuale, non consente di ravvisare la violazione della regola generale che prevede la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei, rispetto ad altre modalità di assunzione del personale, poiché l’assenza di una graduatoria efficace esclude la ricorrenza del presupposto fattuale per dare corso, in via prioritaria, allo scorrimento della medesima (TAR Campania-Napoli, sezione V, sentenza del 1 marzo 2022, n. 1393).
Pertanto, se al momento della pubblicazione del bando del nuovo concorso, la graduatoria del precedente non è stata ancora approvata, l’amministrazione non dovrà nemmeno indicare “le ragioni supportanti la scelta discrezionale compiuta, alla stregua di una stringente e rafforzata motivazione, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell'atto di indizione del nuovo concorso” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza del 28 luglio 2011, n. 14; Sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, sezione II, 7 dicembre 2023, n. 1599).
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4.Pubblicazione graduatoria concorso pubblico sul Portale InPA, decreto Funzione Pubblica 3 novembre 2023.
Dove viene pubblicata la graduatoria di un concorso pubblico, a seguito dell'ultimo decreto ministeriale del novembre 2023 del Ministro della Funzione Pubblica Zangrillo?
L’articolo 7, comma 2 del decreto del 3 novembre 2023 (Individuazione, caratteristiche e modalita' di funzionamento del portale www.InPA.gov.it) prevede che “La graduatoria finale del concorso elaborata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata, a cura dell’amministrazione procedente, nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale è pubblicato un apposito avviso di avvenuta pubblicazione”.
Non abbiamo una perfetta corrispondenza con l’articolo 15, comma 6, del d.p.r. 487/1994 che prevede quanto segue:
“6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa”.
E' tutt'ora vigente pertanto l’obbligo di pubblicare la graduatoria sul Portale, considerato che il DPR è una fonte gerarchicamente superiore rispetto al semplice decreto ministeriale.
Ad ogni modo si tratta di una materia in continuo divenire, pertanto attendiamo ulteriori novità normative e giurisprudenziali.
5.Criteri per scorrimento graduatoria concorso pubblico, scelta delle sedi per vincitori e idonei, novità sentenza TAR Lazio-Roma sezione IV ter del 22 maggio 2024 n. 10288
La sentenza TAR Lazio-Roma sezione IV ter del 22 maggio 2024 n. 10288 ci spiega finalmente quali sono i criteri di scorrimento delle graduatorie relativamente alla scelta delle sedi per vincitori e per gli idonei, nell'ipotesi di assegnazione di sedi aggiuntive e di enti pubblici che aderiscono successivamente alla procedura concorsuale, per attingere alla stessa, dovendo assumere personale.
Procediamo con alcuni esempi semplificativi.
1)Abbiamo un Ente Pubblico banditore del concorso (Regione Puglia) che indica nel bando di concorso quattro sedi lavorative “originarie”, dove i vincitori prenderanno servizio (Bari, Taranto, Foggia Lecce).
Dopo aver assunto tutti i vincitori che, nell'ordine di preferenze hanno preso servizio nelle quattro sedi originariamente indicate nel bando di concorso, la Regione Puglia decide di assumere anche alcun idonei, presso la sede di Barletta.
Occorre riconvocare, con apposito avviso di riconvocazione, i vincitori che hanno già preso servizio Bari, Taranto, Foggia Lecce, per chiedere loro se hanno intenzione di trasferirsi presso la sede di Barletta, prima di interpellare gli idonei?
Assolutamente no, secondo i dettami della sentenza TAR Lazio-Roma sezione IV ter del 22 maggio 2024 n. 10288. Il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, in ossequio all'art. 97 della Costituzione, va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle sedi di lavoro in quel momento disponibili. Ragionando diversamente, si violerebbero criteri di razionalità ed efficienza, a causa di continui cambi di sede e riconvocazioni dei vincitori già in servizio.
2)Sempre nell'esempio di cui al punto 1, gli idonei chiamati alla sottoscrizione del contratto di lavoro, oltre alla sede di Barletta, potrebbero anche scegliere una delle sedi originariamente indicate nel bando, se nel frattempo qualcuno dei vincitori si fosse dimesso?
Certamente sì, in questo caso gli idonei potrebbero legittimamente scegliere tra la sede di Barletta e quella di Bari, anziché Taranto, Foggia ovvero Lecce.
3)Sempre nell'esempio di cui al punto 1, la provincia di Foggia chiede di aderire alla graduatoria, successivamente alla sua approvazione, per l'assunzione degli idonei.
La Regione Puglia acconsente legittimamente all'utilizzo della graduatoria da parte della provincia di Foggia. La provincia di Foggia, prima di interpellare gli idonei, deve riconvocare i vincitori che hanno già preso servizio presso le sedi della Regione Puglia?
Assolutamente no, perché ragionando diversamente, assisteremmo al paradosso per cui i “migliori” ossia i vincitori del concorso, anziché lavorare per gli enti banditori, potrebbero prestare servizio per gli enti che hanno aderito successivamente alla procedura. Questo vale nell'ipotesi in cui la Regione Puglia ha acconsentito alle richieste di attingimento della Provincia di Foggia, in aggiunta e non in sostituzione dei posti banditi (sedi di Bari, Taranto, Foggia Lecce).
Le conclusioni sarebbero ovviamente differenti se la Regione Puglia avesse sostituito, tramite l'avviso di scorrimento i posti originariamente indicati nel bando (sedi di Bari, Taranto, Foggia Lecce) con quelli presso l'amministrazione non banditrice (Provincia di Foggia). In questo caso, si evidenzierebbe un illegittimo vantaggio in favore degli idonei, rispetto ai vincitori, lesivo della “par condicio”.