Utilizzo e scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici
1.Criteri generali per l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi approvate da altri Enti Pubblici.
Con questo spazio di approfondimento tematico, facciamo il punto della situazione, anche in considerazione dei più recenti arresti giurisprudenziali e delle novità normative, a più di vent'anni dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, norma che prevede quanto segue: “ ... le amministrazioni pubbliche …, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”.
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Di recente, il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 6 novembre 2023, n. 9568, ha fornito alcune importanti indicazioni giurisprudenziali relative all'utilizzo delle graduatorie di concorso di altri enti.
Quali sono i criteri per la scelta della graduatoria vigente presso altri enti pubblici, ai fini dello scorrimento?
Certamente possiamo escludere la legittimità di tutti i colloqui motivazionali idonei a ribaltare l'ordine della graduatoria concorsuale, consentendo in maniera artificiosa all'idoneo che si è piazzato più indietro in graduatoria, di essere assunto al posto di qualcuno che si è classificato meglio di lui.
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I criteri devono essere stabiliti preventivamente rispetto all'accordo tra amministrazioni e devono essere i più oggetti possibili.
Ai fini della scelta tra più graduatorie di altri enti per il proprio reclutamento di personale, sempre e comunque a parità di profilo professionale (es. istruttore amministrativo, anziché funzionario tecnico), l'Ente interessato può legittimamente determinare la priorità di utilizzo secondo i criteri:
- dell’appartenenza al comparto di contrattazione collettiva (ad es. comparto enti locali oppure comparto sanità);
- della vetustà della graduatoria;
- ma anche della data di approvazione della graduatoria più recente;
- della vicinanza territoriale dell’ente concedente la graduatoria del concorso pubblico.
Una volta predeterminati questi criteri oggettivi di scelta della graduatoria, ed approvati con apposito regolamento interno, gli stessi sono cogenti ed obbligatori, motivo per cui nella denegata ipotesi in cui ente abbia operato in modo difforme dal proprio regolamento, dovrà procedere in autotutela, annullando d’ufficio i provvedimenti amministrativi propedeutici al contratto individuale di lavoro del neoassunto.
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2.Scorrimento graduatoria e identità posizioni lavorative
Ai fini dello scorrimento della graduatoria di altro ente pubblico, qual è l'importanza dell'identità delle posizioni lavorative?
Ai fini del legittimo scorrimento di graduatoria (graduatoria approvata da altro ente), è necessaria la specifica corrispondenza del profilo professionale e dell’area di appartenenza dei posti messi a concorso rispetto al posto per il quale si richiede il successivo scorrimento.
Lo scorrimento deve fondarsi sull’effettiva equivalenza dei ruoli da ricoprire derivante innanzitutto dall’area di inquadramento.
Per quanto riguarda la specificità dei profili professionali, la corrispondenza degli stessi non può essere desunta dalla semplice equivalenza dell’inquadramento e della posizione economica, ma si dovrà effettuare una valutazione avente ad oggetto le competenze necessarie allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste.
Questa particolare verifica deve essere effettuata tramite un confronto tra i rispettivi concorsi, avente ad oggetto le materie e le competenze oggetto di selezione, le prove d’esame e i requisiti di partecipazione.
La valutazione circa l'identità di posti è oggetto di discrezionalità amministrativa e quindi dovrà essere espressamente motivata dall’ente che vorrà procedere allo scorrimento a fini assunzionali, anche in considerazione delle declaratorie dei profili contenute nella contrattazione collettiva.
La carenza di congrua motivazione è un vizio tale da rendere illegittimo il provvedimento amministrativo.
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3.Prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto al nuovo concorso – eccezioni al principio generale.
L'attuale validità della graduatoria di un concorso è biennale anche per gli enti territoriali come i comuni e le regioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 5ter del D.Lgs. 165/2001.
E' possibile tuttavia avviare un nuovo concorso, sempre per lo stesso profilo professionale, quando è vigente ancora una graduatoria da scorrere?
E' ancora valido il principio generale di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie e pertanto occorre una motivazione rafforzata per bandire un nuovo concorso?
Attualmente prevale un atteggiamento generale di favore per l’utilizzo di graduatorie preesistenti ancora vigenti, rispetto alla indizione di un nuovo concorso per evidenti motivi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa (in ragione dei costi e dei tempi della gestione di una procedura concorsuale). In linea generale il suddetta principio è ancora valido, pertanto si renderebbe necessaria una motivazione particolarmente rafforzata, tuttavia ci sono alcune eccezioni alla regola generale …
Cosa accade in particolare, se il nuovo concorso viene bandito quando la graduatoria del precedente non è stata ancora approvata e pertanto non è ancora divenuta efficace/vigente?
La mancata approvazione della graduatoria di un precedente concorso, al momento del bando di una successiva selezione concorsuale, non consente di ravvisare la violazione della regola generale che prevede la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei, rispetto ad altre modalità di assunzione del personale, poiché l’assenza di una graduatoria efficace esclude la ricorrenza del presupposto fattuale per dare corso, in via prioritaria, allo scorrimento della medesima (TAR Campania-Napoli, sezione V, sentenza del 1 marzo 2022, n. 1393).
Pertanto, se al momento della pubblicazione del bando del nuovo concorso, la graduatoria del precedente non è stata ancora approvata, l’amministrazione non dovrà nemmeno indicare “le ragioni supportanti la scelta discrezionale compiuta, alla stregua di una stringente e rafforzata motivazione, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell'atto di indizione del nuovo concorso” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza del 28 luglio 2011, n. 14; Sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, sezione II, 7 dicembre 2023, n. 1599).
Altra eccezione al principio generale è la seguente: lo scorrimento delle graduatorie di concorso dirigenziale riservato agli interni. Anche in questa ipotesi non si applica il principio generale della preferenza dello scorrimento della graduatoria interna, rispetto all’indizione di nuovo concorso o dello scorrimento di un'altra graduatoria di concorso pubblico (TAR Lazio-Roma, sezione II, nella sentenza 24 febbraio 2025, n. 3979). Secondo il TAR Lazio-Roma, trattandosi di una procedura selettiva riservata agli interni, la natura derogatoria del concorso si riverbera, sugli effetti della graduatoria che ne costituisce l’esito, limitati alla procedura in essere e non anche funzionali alla potenziale copertura del nuovo fabbisogno di personale dirigenziale; per la precisione si trattava di una procedura di cui all’articolo 28, comma 1-ter del Testo unico pubblico impiego. La giurisprudenza tende pertanto ad evitare un’eccessiva ed ingiustificata estensione della deroga del principio del concorso pubblico aperto a tutti i consociati, anche per l'accesso alla dirigenza pubblica.
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4.Pubblicazione graduatoria concorso pubblico sul Portale InPA, decreto Funzione Pubblica 3 novembre 2023.
Dove viene pubblicata la graduatoria di un concorso pubblico, a seguito dell'ultimo decreto ministeriale del novembre 2023 del Ministro della Funzione Pubblica Zangrillo?
L’articolo 7, comma 2 del decreto del 3 novembre 2023 (Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it) prevede che “La graduatoria finale del concorso elaborata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata, a cura dell’amministrazione procedente, nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale è pubblicato un apposito avviso di avvenuta pubblicazione”.
Non abbiamo una perfetta corrispondenza con l’articolo 15, comma 6, del d.p.r. 487/1994 che prevede quanto segue:
“6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa”.
E' tutt'ora vigente pertanto l’obbligo di pubblicare la graduatoria sul Portale, considerato che il DPR è una fonte gerarchicamente superiore rispetto al semplice decreto ministeriale.
Ad ogni modo si tratta di una materia in continuo divenire, pertanto attendiamo ulteriori novità normative e giurisprudenziali.
5.Criteri per scorrimento graduatoria concorso pubblico, scelta delle sedi per vincitori e idonei, novità sentenza TAR Lazio-Roma sezione IV ter del 22 maggio 2024 n. 10288
La sentenza TAR Lazio-Roma sezione IV ter del 22 maggio 2024 n. 10288 ci spiega finalmente quali sono i criteri di scorrimento delle graduatorie relativamente alla scelta delle sedi per vincitori e per gli idonei, nell'ipotesi di assegnazione di sedi aggiuntive e di enti pubblici che aderiscono successivamente alla procedura concorsuale, per attingere alla stessa, dovendo assumere personale.
Procediamo con alcuni esempi semplificativi.
1)Abbiamo un Ente Pubblico banditore del concorso (Regione Puglia) che indica nel bando di concorso quattro sedi lavorative “originarie”, dove i vincitori prenderanno servizio (Bari, Taranto, Foggia Lecce).
Dopo aver assunto tutti i vincitori che, nell'ordine di preferenze hanno preso servizio nelle quattro sedi originariamente indicate nel bando di concorso, la Regione Puglia decide di assumere anche alcun idonei, presso la sede di Barletta.
Occorre riconvocare, con apposito avviso di riconvocazione, i vincitori che hanno già preso servizio Bari, Taranto, Foggia Lecce, per chiedere loro se hanno intenzione di trasferirsi presso la sede di Barletta, prima di interpellare gli idonei?
Assolutamente no, secondo i dettami della sentenza TAR Lazio-Roma sezione IV ter del 22 maggio 2024 n. 10288. Il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, in ossequio all'art. 97 della Costituzione, va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle sedi di lavoro in quel momento disponibili. Ragionando diversamente, si violerebbero criteri di razionalità ed efficienza, a causa di continui cambi di sede e riconvocazioni dei vincitori già in servizio.
2)Sempre nell'esempio di cui al punto 1, gli idonei chiamati alla sottoscrizione del contratto di lavoro, oltre alla sede di Barletta, potrebbero anche scegliere una delle sedi originariamente indicate nel bando, se nel frattempo qualcuno dei vincitori si fosse dimesso?
Certamente sì, in questo caso gli idonei potrebbero legittimamente scegliere tra la sede di Barletta e quella di Bari, anziché Taranto, Foggia ovvero Lecce.
3)Sempre nell'esempio di cui al punto 1, la provincia di Foggia chiede di aderire alla graduatoria, successivamente alla sua approvazione, per l'assunzione degli idonei.
La Regione Puglia acconsente legittimamente all'utilizzo della graduatoria da parte della provincia di Foggia. La provincia di Foggia, prima di interpellare gli idonei, deve riconvocare i vincitori che hanno già preso servizio presso le sedi della Regione Puglia?
Assolutamente no, perché ragionando diversamente, assisteremmo al paradosso per cui i “migliori” ossia i vincitori del concorso, anziché lavorare per gli enti banditori, potrebbero prestare servizio per gli enti che hanno aderito successivamente alla procedura. Questo vale nell'ipotesi in cui la Regione Puglia ha acconsentito alle richieste di attingimento della Provincia di Foggia, in aggiunta e non in sostituzione dei posti banditi (sedi di Bari, Taranto, Foggia Lecce).
Le conclusioni sarebbero ovviamente differenti se la Regione Puglia avesse sostituito, tramite l'avviso di scorrimento i posti originariamente indicati nel bando (sedi di Bari, Taranto, Foggia Lecce) con quelli presso l'amministrazione non banditrice (Provincia di Foggia). In questo caso, si evidenzierebbe un illegittimo vantaggio in favore degli idonei, rispetto ai vincitori, lesivo della “par condicio”.
6. Validità graduatorie comunali concorso educatore nidi d'infanzia e prevalenza graduatoria più vecchia
Quali sono al momento le graduatorie dei concorsi pubblici ancora valide per il reclutamento degli educatori dei nidi d'infanzia?
Si tratta ovviamente di graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni per un nido d'infanzia comunale.
Quali sono i requisiti ed i presupposti per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia? Quali sono i riferimenti normativi?
Sono ancora valide le graduatorie del 2012?
Sì, le graduatorie in questione del 2012, se non ancora esaurita, sono utilizzabili a fini assunzionali.
Riguardo i requisiti per svolgere il lavoro di educatore, dobbiamo fare riferimento all'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65.
“3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019”. Secondo l'ultima parte della suddetta disposizione, restano validi anche i titoli previsti dalle previgenti norme regionali, purché conseguiti entro le date previste da tali norme e, comunque, “non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019”.
Di recente l’articolo 4 della legge 55/2024 ha stabilito per l'esercizio della professione di “educatore nei servizi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 …”, oltre al resto è necessaria “c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5”. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere del 8 agosto 2024, ha precisato che i comuni potranno attingere dalle graduatorie ancora in vigore, anche in deroga al requisito dell'iscrizione all'albo professionale, in considerazione dell'anno scolastico che sta per cominciare.
Quali sono le graduatorie di concorsi pubblici da educatore, se non esaurite, utilizzabili ai fini dell'assunzione degli educatori / educatrici?
Secondo l'articolo 15-bis del d.l. 19/2024, convertito in legge 56/2024, “le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021”, quindi fino al 30 giugno 2027 le graduatorie vigenti il 1° maggio 2024 restano valide.
Sono valide le graduatorie dal 2012 in avanti, se non esaurite; saranno valide per tutto l'anno scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.
Sulla base di quali riferimenti normativi?
L'articolo 1, comma 147, della legge 160/2019, aveva previsto quanto segue:
− le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 rimangono valide fino al 30 settembre 2020 (lettera b));
− le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, rimangono valide per tre anni dalla data di approvazione (lett. c)).
L'articolo 1, comma 149, della legge 160/2019 modificando l’articolo 35, del d.lgs. 165/2001 prevedeva che le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2020 restassero valide per due anni. Il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 è successivamente slittato al 30 settembre 2021, sulla base dell’articolo 32, comma 6, del d.l 104/2020, convertito in legge 126/2020, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
L’articolo 32, comma 6, del d.l 104/2020, convertito in legge 126/2020, è stato modificato in seguito ed il legislatore ha spostato i termini di validità delle graduatorie degli educatori, come segue, anche in riferimento agli anni successivi:
− al 30 settembre 2022, dall’articolo 5-bis del d.l. 183/2020, convertito in legge 21/2021;
− al 30 settembre 2023, dall’articolo 28-bis del d,l, 228/2021, convertito in legge 15/2022;
− al 30 settembre 2024, dall’articolo 7, comma 7-octies, del d.l. 198/2022, convertito in legge 14/2023.
In ragione di questo coacervo normativo, ci troviamo dinanzi a graduatorie praticamente infinite, approvate nel 2012 ed ancora in vigore. In presenza di più graduatorie, prevale quella più datata nel tempo, come indicato dalla Cassazione, sentenza sezione lavoro del 7 giugno 2021 n. 15790.
7.È possibile lo scorrimento di una graduatoria per mobilità tra Pubbliche Amministrazioni?
La graduatoria per le procedure di mobilità giuridicamente non esiste.
Siccome la graduatoria non esiste, se una Pubblica Amministrazione ha pubblicato un bando di mobilità per 1 solo posto, il candidato che non si è classificato in prima posizione, non può essere assunto tramite scorrimento, successivamente, in caso di modifica della programmazione relativa al reclutamento di personale.
La mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, non è un concorso e pertanto non possiamo parlare né di vincitori né di idonei.
L'articolo 30 del testo unico pubblico impiego infatti, prevede quanto segue: "Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere."
Secondo il Consiglio di Stato sentenza 14 aprile 2022, n. 2833, con la procedura di mobilità si seleziona il soggetto più idoneo all'incarico, in ragione di requisiti predeterminati da un bando, sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice”, ma non si tratta di un concorso pubblico! A conferma possiamo citare la sentenza del TAR Puglia-Lecce Sez. II del 15 luglio 2022, n. 1236: la mobilità coinvolge "solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi”.
Per la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 28 settembre 2021, n. 26265, non si tratta di una procedura concorsuale e quindi non possono essere previste prove concorsuali o similari. Pertanto il candidato potrebbe impugnare l'esito della mobilità, nel caso in cui fosse stato dichiarato non idoneo, sulla base di prove scritte anziché orali proprie di un concorso pubblico.
Il candidato è già un pubblico dipendente e pertanto non può essere sottoposto ad un nuovo concorso pubblico, non previsto da alcuna norma di legge.
8.È legittimo l'utilizzo e lo scorrimento della graduatoria di un concorso part time per un'assunzione full time?
È possibile chiedere la graduatoria di un concorso espletato da un altro Ente Pubblico, per uno scorrimento con la finalità di assumere gli idonei, in caso di mancata omogeneità del regime giuridico del rapporto di lavoro (part time ovvero full time)?
Facciamo un esempio concreto: il Comune Alfa può chiedere al Comune Beta di utilizzare la graduatoria di un concorso per istruttori amministrativi part time al 50%, per assumere gli idonei a tempo pieno, a seguito di scorrimento della stessa?
Secondo l'attuale giurisprudenza amministrativa, la risposta è positiva, ma con un un'unica eccezione, ben evidenziata dalla sentenza del TAR Molise sezione I del 14 ottobre 2024 n. 315. E' possibile scorrere la graduatoria di un altro Ente per assumere gli idonei con un differente regime giuridico relativo all'orario di lavoro, in quanto per l'assunzione in part time si deve svolgere un concorso analogo a quello per un'assunzione a tempo pieno.
Semmai ci deve essere identità relativamente alla categoria (area) nonché alla qualifica e profilo professionale previsti nel proprio fabbisogno di personale, con quelle indicate nella graduatoria oggetto di richiesta di utilizzo. Part time oppure full time, l'oggetto della prestazione lavorativa è sempre lo stesso, così come la professionalità, competenza e preparazione di coloro che hanno partecipato positivamente al concorso, risultando vincitori anziché idonei.
Sono le argomentazioni del Tar Campania-Napoli, sezione V, contenute nella sentenza 27 giugno 2023, n. 3870.
Questa linea di pensiero giurisprudenziale presenta tuttavia un'eccezione, rappresentata dalla suddetta sentenza del TAR Molise: l'Ente Pubblico, ad esempio il Comune, può legittimamente adottare un regolamento in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali, prevedendo il loro utilizzo esclusivamente a condizione che vi sia parità di condizione lavorativa ovvero omogeneità del regime giuridico full time – part time, tra la posizione in dotazione organica che si intende ricoprire, con quella per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. L'Ente pubblico può adottare questo regolamento nell'esercizio dei poteri discrezionali di cui all'articolo 9 della legge n. 3/2003 (ad esempio il regolamento per i concorsi oppure il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi).
Una simile previsione regolamentare sarebbe perfettamente legittima, se consideriamo la posizione giuridica del soggetto idoneo in graduatoria che non vanta un diritto soggettivo all'assunzione, ma soltanto un interesse legittimo.
9.È legittimo lo scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali?
Le progressioni verticali sono disciplinate dall'articolo 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed “avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”.
Si tratta ad esempio delle progressioni dall'area degli istruttori all'area dei funzionari, anziché dall'area degli operatori all'area degli operatori esperti.
Al termine della procedura comparativa, il Dirigente approva una graduatoria in ragione della quale risulta il vincitore oppure i vincitori.
È possibile prevedere lo scorrimento di questa graduatoria, in favore degli idonei, sempre nell'anno di svolgimento della procedura comparativa?
Secondo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 22 ottobre 2024, n. 27299, è possibile prevedere lo scorrimento della graduatoria di una progressione verticale, sebbene gli idonei non abbiano nessun diritto allo scorrimento. Sempre secondo la suddetta ordinanza, nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, essendo il risultato dell’esercizio prioritario di una discrezionalità della pubblica amministrazione nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando.
In sintesi, lo scorrimento della graduatoria di una progressione verticale può essere programmato nel bando della procedura comparativa, ma potrebbe anche essere determinato successivamente all'approvazione della graduatoria, sulla base di una valutazione discrezionale dell'Ente Pubblico, in modo speculare a quanto accade per i concorsi per l'accesso dall'esterno al pubblico impiego.
10.Preferenza di scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di un nuovo concorso
La prevalente giurisprudenza amministrativa individua nello scorrimento delle graduatorie concorsuali, durante il biennio di efficacia delle stesse, lo strumento di natura generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica delle Pubbliche Amministrazioni.
Come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 3855 del 29/4/2024, la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all'indizione di un nuovo concorso, non è assoluta, poiché una deroga potrebbe essere pienamente giustificabile da parte dell'Ente pubblico, alla luce di ragioni di pubblico interesse che depongono in favore dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale (ad esempio novità di carattere normativo oppure tecnologico sopravvenute rispetto al momento dell'approvazione della graduatoria del precedente concorso).
In presenza di una graduatoria relativa ad una procedura di progressione verticale, non si configura nessuna priorità di scorrimento rispetto all’espletamento di nuovo concorso pubblico; è quanto statuito dal TAR Campania-Napoli, sezione IX, nella sentenza 21 novembre 2024, n. 6396: le graduatorie relative alle procedure di progressione tra le aree di cui all’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 (progressioni verticali) non beneficiano della preferenza di scorrimento rispetto all’indizione di un nuovo concorso pubblico per il medesimo profilo. Il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie in vigore, si applica soltanto alle graduatorie di un concorso pubblico aperto all'esterno, non anche alle graduatorie relative a procedure selettive interne e riservate, stante l’elusione della regola costituzionale dell’accesso dall’esterno al pubblico impiego (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 17 maggio 2023, n. 4923). Ragionando diversamente si configurerebbe un’eccessiva ed ingiustificata estensione della deroga del principio del concorso pubblico aperto a tutti per l'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione (articolo 97 comma 4 della Costituzione), anche se le prove selettive di una progressione verticale dovessero essere simili in tutto e per tutto a quelle di un concorso pubblico. In questo caso l'Ente pubblico può bandire il concorso, anche in presenza di una graduatoria per progressioni verticale, senza necessità di alcuna motivazione di carattere rafforzato.
11.La Pubblica Amministrazione può interrompere legittimamente la procedura per l'utilizzo di graduatoria di altri enti?
Sì, la Pubblica Amministrazione può interrompere legittimamente la procedura per l'utilizzo di graduatoria di altri enti, nell'esercizio delle sue facoltà discrezionali ed organizzative.
Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 6 novembre 2024, n. 8869, sebbene la Pubblica Amministrazione abbia avviato il procedimento per l'utilizzo di graduatoria di concorso di altri enti, la stessa non è obbligata a dare seguito alla stessa, addivenendo all'assunzione dell'idoneo in graduatoria, tramite sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Spesso gli Enti Pubblici pubblicano sull'albo pretorio on line un avviso per manifestazione di interesse all'utilizzo ed allo scorrimento di una graduatoria relativa ad un concorso espletato presso un Ente differente.
La pretesa di coloro che hanno riscontrato l'avviso pubblico, inviando la loro manifestazione di interesse, non è tutelabile in sede giudiziale.
Nella fattispecie di cui alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse, il Comune aveva ricevuto tre dichiarazioni di interesse da parte di soggetti collocati in graduatorie di altri due comuni.
Il Comune stipulata una convenzione per l'utilizzo della graduatoria del comune più vicino (criterio prossimità territoriale). Il dipendente assunto dal Comune, si dimetteva durante il periodo di prova, tuttavia l’Ente decideva legittimamente di non procedere ulteriormente per la copertura di quella posizione in dotazione organica.
Il Comune in questione non ha l’obbligo di scorrere l'altra graduatoria, in cui erano collocati gli altri due soggetti, tra cui il ricorrente, risultati idonei e che avevano presentato la manifestazione di interesse all'assunzione.
Fermo restando che con i successivi atti di programmazione del personale, il Comune dovrà sopprimere quella posizione rimasta vacante in dotazione organica.
Si tratta di decisioni altamente discrezionali della Pubblica Amministrazione che non potrebbero essere oggetto di impugnazione giudiziale, essendo inerenti all'organizzazione interna dell'Ente comunale.
12.Bando pubblico che prevede facoltà di non assumere i vincitori dopo l'approvazione della graduatoria – nullità della clausola
Secondo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 novembre 2024, n. 28319, dopo l'approvazione della graduatoria, i candidati che si sono collocati in posizione utile in graduatoria, in modo da risultare vincitori di concorso, hanno diritto all'assunzione. È nulla la clausola del bando di concorso che riserva all’amministrazione la facoltà di non assumere i vincitori, quando tale clausole viene configurata come meramente potestativa.
L'omessa o ritardata assunzione deve essere sempre giustificabile in ragione di:
- modifiche del quadro normativo sopravvenute rispetto all'approvazione della graduatoria (ad esempio modifiche sopravvenute delle norme di finanza pubblica);
- sopravvenuta insussistenza della copertura finanziaria relativa all'assunzione dei vincitori;
- emergere di nuove esigenze organizzative, ostative all'assunzione del vincitore ovvero dei vincitori di concorso;
- illegittimità della procedura selettiva da emendare con l'annullamento in autotutela degli atti concorsuali e della graduatoria finale.
L'efficacia del provvedimento di approvazione della graduatoria può venir meno soltanto a seguito di un successivo e concreto apprezzamento dell’attualità dell’interesse pubblico, secondo i criteri ed i parametri previsti dalla legge n. 241/1990 per il procedimento di annullamento o revoca in autotutela.
La clausola di riserva contenuta nel bando di concorso che permette all'amministrazione di non utilizzare la graduatoria, nemmeno per l'assunzione dei vincitori, è nulla in quanto meramente discrezionale e completamente disancorata da un controllo sulla congruità e correttezza delle motivazioni fattuali o giuridiche, a monte rispetto alla scelta adottata. Una clausola di questo tipo rimarrebbe comunque inefficace e quindi disapplicabile dal giudice adito, anche se fosse stata accettata dal vincitore di concorso, essendo affetta appunto da nullità radicale. L'Ente pubblico potrebbe anche essere condannato ad un risarcimento danni per la ritardata assunzione del vincitore, dovuta alla decisione meramente discrezionale di avvalersi di una clausola concorsuale meramente potestativa.
13.La speciale modalità di assunzione per gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge n. 80/2021: lo scorrimento della graduatoria formata a seguito dell'interpello dell'ente locale
L'articolo 3 bis del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge di conversione n. 113/2021, prevede una speciale modalità di reclutamento riservata agli enti locali (comuni, province, città metropolitane), consistente in una fase pubblica, aperta a tutti coloro che hanno i requisiti per la partecipazione alla selezione e che si conclude con l’approvazione di un elenco idonei che resta valido per tre anni, con aggiornamenti almeno annuali, ed in una successiva fase senza la pubblicità che caratterizza la precedente, riservata solamente agli idonei, previamente interpellati dall’ente locale che vuole assumere.
Sintetizzando e semplificando, abbiamo una fase pubblica a seguito di bando di concorso e fase non pubblica, riservata agli idonei della prima fase, a seguito di interpello dell'ente locale che intende attingere dall'elenco di idonei (ad esempio le graduatorie ASMEL), specificando se l'assunzione avverrà a tempo indeterminato oppure determinato, a full time anziché in part time.
La graduatoria formata a seguito dell'interpello dell'ente locale deve essere trattata ai fini dello scorrimento, come se si trattasse della graduatoria di un concorso pubblico a tutti gli effetti? Assolutamente no, giacché lo stesso comma 3 del suddetto articolo 3 bis prevede che gli enti locali possano formare una graduatoria di merito con gli elenchi idonei solamente in assenza di una graduatoria concorsuale ancora valida di pari area di inquadramento e di pari profilo professionale. La graduatoria di merito emergente dall’interpello, resta valida per la copertura dello specifico posto o degli specifici posti, come stabilito nei documenti di programmazione dell'ente locale (PIAO – sottosezione 3.3).
L'ente locale che ha pubblicato l'interpello non è affatto obbligato a scorrere la relativa graduatoria per attingere alle stessa, al fine di assumere ulteriore personale, rispetto alle assunzioni inizialmente programmate. Non a caso, spesso, il comune (più in generale l'ente locale) che ha pubblicato l'interpello, nell'avviso di interpello specifica di riservarsi la facoltà di “scorrere” la graduatoria esclusivamente nell'ipotesi in cui l’interpellato (primo classificato):
a) risulti non in possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarati nella domanda di partecipazione, presentata per la formazione degli elenchi di idonei (approvati al termine della fase pubblica della procedura);
b) si rifiuti di sottoscrivere, prima dell’assunzione, il contratto individuale di lavoro, come previsto dall’articolo, 24 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;
c) non assuma servizio nel primo giorno del rapporto di lavoro comunicato dall’ente, senza giustificato motivo;
d)mancato superamento il periodo di prova, di cui all’articolo 25 del CCNL 16 novembre 2022.
Abbiamo tuttavia una recente sentenza del giudice amministrativo che ribalta la consolidata linea di pensiero tracciata dalla più autorevole dottrina: secondo il TAR Puglia-Lecce sezione II sentenza del 19 novembre 2024 n. 1253, le graduatorie approvate al termine della seconda fase, a seguito dell'interpello dell'ente locale, restano valide per tre anni, come previsto dall’articolo 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (TUEL) per le “procedure concorsuali” pubbliche.
Il caso riguarda un comune pugliese che, avendo aderito alle graduatorie degli idonei ASMEL, aveva fatto un successivo interpello per geometra a tempo pieno.
Il vincitore dell'interpello aveva rinunciato all'assunzione, tuttavia il comune pugliese anziché scorrere la graduatoria proponendo la firma del contratto individuale di lavoro al secondo in graduatoria, aveva annullato in autotutela la procedura, decidendo di fare due interpelli diversi per due geometri in part time al 50%, precisando che uno di essi avrebbe dovuto essere un “esperto in rendicontazione”. Il secondo la graduatoria impugna con ricorso al TAR tutti gli atti amministrativi adottati dal comune ed il giudice amministrativo accoglie il suo ricorso, condannando alle spese legali l'ente comunale.
Il TAR Puglia ha censurato l'intento elusivo a fondamento dei provvedimenti adottati dal comune pugliese, al fine di non assumere il secondo classificato (idoneo nella graduatoria ASMEL) nella graduatoria seguita all'interpello. Restiamo in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato che chiarirà in via definitiva la presente fattispecie giuridica.