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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
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Variazione del bilancio comunale di previsione prima del 30 novembre
Buona sera,
di seguito il quesito:
In data del 29/11/2019, l'Amministrazione comunale del mio paese ha inteso apportare una variazione al bilancio di previsione 2019/2021, con delibera di giunta.
La ratifica, da parte del Consiglio, è avvenuta il 18/12/2019.
Ora, non vedo nei verbali quale sia la motivazione che giustificherebbe il non rispetto del limite del 30 novembre per la ratifica. La sola spiegazione data dal Sindaco, che è anche il responsabile dell'Area Finanziaria, alla minoranza è: "la normativa lo permette".
Domanda: gli atti sono viziati? Se si, cosa mi suggerite?
grazie e cordiali saluti.
Ha ragione il Sindaco, ai sensi dell'articolo 175 commi 4 e 5 del testo unico enti locali, decreto legislativo n. 267/2000.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Nel caso in cui sussistono motivi d’urgenza, le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, possono essere adottate dalla Giunta entro la data limite del 30 novembre, salvo ratifica da parte dell’organo consiliare, a pena di decadenza, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Pertanto, la deliberazione di variazione del bilancio in via d’urgenza, adottata dalla Giunta:
è valida ed efficace, a patto che la Giunta deliberi entro il 30 novembre, per un periodo massimo di 60 giorni che comunque non può eccedere il 31 dicembre;
deve essere presentata al Consiglio per la ratifica, entro 60 giorni e non oltre il 31 dicembre dell’esercizio, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del Tuel (d.lgs. n. 267/2000);
in caso di ratifica da parte del Consiglio comunale, la variazione di bilancio approvata precedentemente in Giuna continua a produrre i propri effetti giuridici.
In concreto, se la Giunta delibera in via d'urgenza, sostituendosi al Consiglio comunale, entro il 30 novembre, il Consiglio comunale deve/può ratificare entro il 31 dicembre.
La necessità di procedere d'urgenza alla variazione di bilancio, con delibera di Giunta, è stata ben motivata alla luce delle seguenti circostanza fattuali e giuridiche: “per ciò che attiene la gestione di competenza si rende necessario effettuare la modifica delle previsioni d'entrata e d'uscita di alcuni interventi per adeguarli, rispettivamente, ai maggiori o minori accertamenti o alle maggiori o minori esigenze di spesa; con le variazioni da apportate in questa seduta la spesa complessiva viene adeguata in relazione alle maggiori/minori entrate".
Sia la deliberazione della giunta comunale che quella del consiglio comunale sono regolari in quanto conformi alla legge.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.