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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Separazione e divorzio - Affidamento della figlia e tutela dei minori
salve...
son padre di una bimba di 18 mesi che vive con la madre con la quale non sono sposato e sempre con la quale avevo litigato 6 mesi prima di nascere la nostra bimba...
in seguito al nostro litigio i suoi genitori mi hanno vietato di avvicinarmi a loro...
solo che nel frattempo con lei abbiamo fatto pace e stiamo meglio di prima ma i suoi genitori continuano a vietare a lei di avvicinarsi a me e quindi io ora non riesco a vedere ne la mia ragazza ne mia figlia..
posso richiedere il diritto a vedere mia figlia e così in automatico rivedrei pure la mia ragazza?
Se hai riconosciuto la bambina, come tua figlia naturale, hai il dovere-diritto di vederla e di prenderti cura di lei, ai sensi dell'articolo 147 del codice civile (hai il dovere di mantenerla, istruirla e educarla), che si applica non soltanto in regime di matrimonio, relativamente ai figli legittimi, ma anche nei rapporti "figlio naturale-genitore", ai sensi dell'articolo 261 del codice civile.
E' vero che, in assenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che stabilisca sull'affidamento della figlia minore, l'esercizio della potestà compete al genitore con il quale la bambina convive, ossia la tua ragazza. Questa circostanza tuttavia, non limita i tuoi diritti-doveri di genitore.
A proposito del tuo caso, la sentenza della Corte Europe, sezione terza, del 30/06/05, ha rappresentato una vera rivoluzione nei rapporti padre-figlio.
Secondo i giudici europei la madre è obbligata a mostrare il figlio all’altro genitore; il genitore affidatario del minore non potrà opporre rifiuto, perché ogni bambino (in base agli art.5, 6, 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ha diritto ad una famiglia ed all’indissolubile rapporto con i genitori, seppur separati, divorziati o non coniugati. Parimenti, ciascun genitore ha diritto ad avere un rapporto affettivo-educativo col figlio.
Tali concetti sono stati ripresi in seguito, anche dalle più recenti sentenze di legittimità della Corte di Cassazione, che, in più occasioni, hanno condannato i genitori a rifondere ai figli, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, i danni, perché la prole, si è sottolineato, ha visto leso il proprio diritto ad uno sviluppo armonico come individuo (sviluppo dato dall’affetto e dalla presenza morale e materiale di entrambi i genitori), nonché il diritto di ciascun individuo di avere e di far parte di un nucleo familiare. Il regolamento dell'Unione europea, per la tutela dei minori numero (CE)2201/03, conferma queste argomentazioni giuridiche. Il punto fondamentale della disciplina europea è, infatti, l’attenzione per il benessere del bambino - bene supremo, la cui salvaguardia prescinde da qualsiasi altro interesse in gioco.
Tanto premesso:
1) hai diritto di vedere tua figlia e di trascorrere del tempo con lei
2) hai diritto di conseguenza, di vedere la madre della bambina e i nonni della piccola non possono impedirtelo.
Se i genitori della tua ragazza dovessere ostacolare i tuoi diritti, rivolgiti ad un avvocato, per presentare un ricorso al Tribunale.
Il giudice stabilirà il genitore affidatario della bambina, determinando una turnazione, relativamente al tempo che i genitori trascorreranno con la piccola.
Il provvedimento del giudice deve essere osservato dai genitori e dai nonni della minore. Il codice penale italiano infatti (articolo 388 comma secondo), prevede che si applichi la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro
“a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci ”.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.