Incarichi della Pubblica Amministrazione ai pensionati pubblici o privati, limiti e divieti

 

Indice:

1.Premessa e riferimenti normativi

Quali sono gli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, vietati ai pensionati?

Quali sono le norme che prevedono questi divieti e quali le conseguenze in caso di violazione?

Il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, è previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015.

Ricordiamo inoltre che coloro che sono andati in pensione con Quota 100, Quota102 e con le pensioni anticipate flessibili non possono cumulare alla pensione, redditi da lavoro autonomo oppure da lavoro dipendente, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

2.Incarichi della pubblica amministrazione vietati ai pensionati

  1. Sono vietati gli incarichi di studio e consulenza conferiti ai pensionati.

  2. Sono vietati gli incarichi direttivi o dirigenziali, regolarmente retribuiti

  3. Sono vietati gli incarichi ai pensionati che rappresentano uno strumento per eludere il suddetto divieto, come ad esempio un incarico per temporanea formazione di pubblici impiegati che in realtà nasconde un sostanziale incarico direttivo per continuare a dirigere l'ufficio, anche dopo il collocamento a riposo, come Dirigente oppure come destinatario di Elevata Qualificazione / Posizione Organizzativa.

3.Incarichi della pubblica amministrazione consentiti ai pensionati

  1. Sono consentiti gli incarichi direttivi o dirigenziali, ma soltanto se gratuiti e per massimo dodici mesi.

  2. Sono consentiti gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso a soggetti in quiescenza, in quanto i suddetti incarichi esulano dal divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, poiché tale divieto non può essere oggetto di interpretazione estensiva oppure di analogia (TAR Sicilia-Catania, sezione II, sentenza 28 maggio 2024, n. 1986 - TAR Sicilia, sezione I, 18 giugno 2018, sentenza n. 1374).

  3. Sono consentiti per le stesse motivazioni, gli incarichi di componenti delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto.

  4. Sono consentiti gli incarichi nei nuclei di valutazione degli Enti Pubblici, nonché negli Organismi Indipendenti di Valutazione.

  5. Sono consentiti gli incarichi di “accompagnamento ed affiancamento di un nuovo dipendente da assumere ovvero di altro dipendente già in servizio”, a condizione che l'affiancamento sia effettivo.

  6. Sono consentiti gli incarichi di “accompagnamento e affiancamento, nell’attività e mansioni di educazione stradale nelle scuole”.

  7. Sono consentiti gli incarichi di formatore.

4.Incarichi della pubblica amministrazione temporaneamente consentiti ai pensionati fino al 31/12/2026

Sono temporaneamente consentiti gli incarichi di studio o di consulenza ai pensionati, da parte delle Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, sino al 31 dicembre 2026, come previsto dall'articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Fermo restando il rispetto dell’articolo 7, commi 5-bis, 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

Articolo 7, comma 5-bis del testo unico pubblico impiego
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.

Articolo 7, comma 6 del testo unico pubblico impiego
Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.


La violazione della suddetta norma comporta non soltanto responsabilità dirigenziale, ma anche responsabilità amministrativa e soprattutto erariale.
Siamo a disposizione per fornirvi una consulenza sulla legittimità dello specifico incarico pubblico in favore del pensionato, che vi interessa.

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