Fac simile ricorso al TAR contro giudizio di non ammissione alunno con istanza cautelare





In questo particolare periodo dell'anno, giungono diverse richieste di consulenza aventi ad oggetto il giudizio del consiglio di classe di mancata ammissione alla classe successiva dell'alunno (bocciatura) ovvero alla sospensione in alcune materia (alunno rimandato a settembre).
Spesso l'alunno ha vissuto periodi molto difficili della sua vita, durante l'anno scolastico, ad esempio per la separazione dei genitori oppure per patologie anche gravi che gli sono state diagnosticate e che risultano da idonea certificazione medica.
Nonostante tutto ciò la scuola non fa nulla per supportarlo!

-Mancata attivazione di una procedura legata alla erogazione dei BES (bisogni educativi speciali)

-Nessuna diversificazione della programmazione in relazione alle difficoltà dell'alunno in violazione del Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.), adottato dalla stessa scuola per l'anno scolastico.

-Piani di recupero che tengono conto delle difficoltà specifiche di apprendimento

-Mancata tempestiva comunicazione ai genitori dell'andamento scolastico dell'alunno

-Mancata indicazione del Piano Didattico Personalizzato e di tutti gli strumenti e misure dispensative previste dalla normativa vigente sui DSA (legge 170/2010), anche se il sospetto di DSA è ancora in fase di accertamento diagnostico

Tutte queste gravi omissioni sono spesso accompagnate da comportamenti discriminatori ed irragionevoli degli insegnanti nei confronti del singolo alunno, meritevoli di una segnalazione disciplinare al CSA Regionale di competenza.
Auspicando di fare cosa gradita, pubblichiamo di seguito un fac simile di ricorso al TAR contro il giudizio di non ammissione di un alunno, con istanza cautelare per consentire l'immediata iscrizione d'urgenza all'anno scolastico successivo. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE



Nell'interesse dei sigg_ri ____________, genitori esercenti la potestà sul figlio minore _________, tutti residenti in_____________, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. ______________ e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in ____. -Ricorrenti-

CONTRO



-Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma viale. Trastevere n. 76/A cap 00153 ;
-L'Istituto Tecnico Industriale "xxxxxxxx" di Roma in persona del Dirigente Scolastico in carica con sede in _____________________
-Resistenti-

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

1)del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del ________ e relativo allegato prot. 1438/2024 riferito all'anno scolastico 2023/2024 attestante la non ammissione del ragazzo alla frequenza della classe successiva presso l'istituto Tecnico Industriale xxxxxxx di Roma

2)di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell'alunno ____________

3) della valutazione finale pubblicata in data 15 giugno 2024 ove l'alunno __________ risulta aver riportato in Tecnica, Matematica e Chimica una valutazione rispettivamente di 3 /10, 4 /10, e 5/10;

FATTO



Nell'anno scolastico 2023/2014 l'alunno ha frequentato la classe prima presso l'Istituto Tecnico Industriale di Roma con indirizzo informatica. Al termine del secondo quadrimestre egli ha conseguito una valutazione positiva in tutte le discipline del corso, tranne in Tecnica. Matematica e Chimica, rispetto alle quali i docenti titolari dell'insegnamento hanno ritenuto di assegnarli rispettivamente un voto finale pari a 3/10, 4/10 e 5/10, corrispondente ad un giudizio insufficiente.
In sede di scrutinio finale, pertanto, il Consiglio di Classe ha deliberata all'unanimità la sospensione del giudizio di ammissione di ________ alla classe seconda con una motivazione non corrispondente ai criteri e alle modalità per la valutazione e l'ammissione alla classe successiva secondo quanto indicato nel POF 2023/2024 delibera n. 4 del Collegio Docenti del 12 settembre 2023; in particolare il Consiglio di Classe non ha considerato:
a) i progressi ed i miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza dell'alunno
b) il conseguimento degli obiettivi previsti, a livello di competenze e conoscenze acquisite
c) la risposta agli stimoli educativi e alla partecipazione attiva al dialogo con i compagni di classe;

Durante l'anno scolastico, in modo particolare dall'inizio del secondo quadrimestre, l'alunno è stato colpito improvvisamente da una grave patologia neuro degenerativa, la malattia di Charcot-Marie-Tooth (giusta certificazione medica del dott. ________ del 18/02/2024), che gli ha comportato una grave compromissione della salute e della possibilità di svolgere normalmente le quotidiane faccende, con conseguenti ripercussioni nello studio e con evidenti disagi soprattutto nell'affrontare determinate discipline quali tecnica, matematica e chimica, giusta relazione esplicativa del 27 luglio 2015 del dott. ___________ che peraltro ha sottoposto il ragazzo _________ ad intervento chirurgico in data 12.04.2024. Questa particolare patologia si aggiunge alle sfavorevoli conseguenze dal punto di vista psicologico, dovute alla separazione legale dei genitori dell'alunno, avvenuta nel mese di gennaio 2023. Peraltro, il padre nonostante l'affidamento congiunto del figlio, non veniva mai informato del rendimento scolastico dello stesso, nonostante quanto previsto dalla sentenza del TAR di Trieste n. 312 del 12 ottobre 2017: il rendimento scolastico deve essere comunicato ad entrambi i genitori, anche in caso di separazione degli stessi, attuando un principio di bigenitorialità, ossia il diritto del minore a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati, ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile.
Tale situazione è andata via via intensificandosi, generando nell'alunno senso di frustrazione e di demotivazione che ha inciso notevolmente sul rendimento scolastico, soprattutto nell'ultima fase del secondo quadrimestre e in modo particolare per le discipline nelle quali mostrava maggiori difficoltà.
Lo stato emotivo così fragile, è risultato compromesso nella fase finale di valutazione priva di qualsiasi informazione adeguata da parte del Coordinatore, sia all'allievo che ai genitori, nonostante la loro espressa richiesta, supportata dalla relazione medica del dott. _____________, con la quale viene riscontrato lo stato di disagio, conseguenza del carico notevole sostenuto a livello di studio non semplificato e non rimodulato dal Consiglio di Classe e della valutazione della non ammissione alla classe successiva; conseguentemente veniva evidenziata la necessità, per la patologia di ________, dell'attivazione di una procedura legata alla erogazione dei BES, mancante in tutto l'anno scolastico di riferimento come invece è previsto dalla legge 53/2003 nella parte in cui si riferisce "all'attivazione di misure compensative in caso di disagio evolutivo anche temporaneo, in conseguenza di difficoltà conclamate e certificate (come da documentazione in possesso dell'Istituzione Scolastica di competenza). Evidente appare l'illegittimità dell'operato dell'Istituto ai sensi della richiamata normativa di cui alla legge 53/2003. A seguito dell'accesso agli atti ed in occasione del ritiro della documentazione richiesta in data 15 giugno 2024, i genitori di _______ hanno constatato la mancanza della seguente documentazione:

a)dei verbali in cui il consiglio di classe ha discusso dell'alunno in particolare, a seguito documentazione medica attestante difficoltà di studio e di apprendimento presentata in data 18.02.2015;
b)degli interventi individualizzati che sono stati svolti o l'indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;
c)delle comunicazioni alla famiglia a seguito della richiesta di intervento da parte del genitore;
d)dell'informazione cartacea dell'andamento didattico dell'alunno;
e)delle informazioni relative alla non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
f)del percorso rivolto al miglioramento del disagio, conseguenza della difficoltà dovuta alla patologia che ha colpito l'alunno cosi come evidenziato alla presenza del Dirigente Scolastico in data 18/02/2015 e da lei stessa concordato
g)della comunicazione "preventiva" di non ammissione;
h)della assenza di valutazione SES;
L'Istituto ha rilasciato in data 22 giugno 2015 solo i seguenti documenti:

a)copia del verbale del Consiglio di Classe del 11 giugno 2024;
b)copia dell'Estratto del verbale dello scrutinio finale del 13 giugno 2015;
c)copia verifiche delle materie: Tecnica, Matematica e Chimica;
d)copia di valutazione discipline finale;
e)copia di valutazione ammissione;
f)criteri di valutazione voto in condotta;
g)figura del docente coordinatore.
Sempre in riferimento al verbale del Consiglio di Classe del 11.06.2024, in relazione allo stesso alunno ___________ vi sono numerosi “omissis" che non consentono di ricostruire l'iter logico motivazionale del giudizio di sospensione dell'ammissione. Gli atti impugnali devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi di ____________ e, per lui, degli stessi ricorrenti , i quali come sopra rappresentati e difesi , propongono impugnazione avverso gli stessi per i seguenti motivi in

DIRITTO



1) Violazione dell'Ordinanza n. 92 del 5.11.2007 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione.
Con ordinanza n. 92 del 5 novembre 2007 il Ministro della Pubblica Istruzione ha stabilito che, in relazione agli studenti che a seguito di verifiche periodiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa, "presentino insufficienze" in una o più discipline, il Consiglio di Classe debba predispone interventi di recupero delle carenze rilevate, avendo cura di procedere "ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura della difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline (art. 4 comma 2 della predetta ordinanza). Nel case di specie è doveroso segnalare invece che l'alunno ____________ nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 in particolare nel secondo quadrimestre, non è stato inserito in alcun programma e/o intervento di recupero delle carenze riscontrate in Matematica Tecnica e Chimica in considerazione della compromissione della salute psico-fisica, nonostante la certificazione medica avesse evidenziato le ragioni delle difficoltà specifiche dell'alunno che avrebbe meritato una diversificazione nella programmazione degli interventi. L'articolo 2 commi 6 e 9 dell'ordinanza ministeriale 92/2007 prevede inoltre quanto segue: Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico- metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse. (Comma 9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo).

2)Violazione del Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.), adottato dall'Istituto Tecnico Industriale xxxxxxx di Roma per l'anno scolastico 2023/2014
Il recupero, previsto in itinere, non ha tenuto conto delle difficoltà specifiche di _______________ ma è stato esteso a tutta la classe senza opportuna diversificazione nella programmazione

3)Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifesta
Dalla documentazione esibita a seguito dell'accesso agli atti non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico che ha portato al giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva

4)Violazione del regolamento DPR 122/2009: mancanza di supporti didattici ad hoc nei confronti dell'alunno
Riesce difficile comprendere come nella nuova situazione in cui si sia trovato il ragazzo, lo stesso avrebbe potuto raggiungere risultati sufficienti nelle predette discipline, al pari dei suoi compagni, in mancanza di supporti ad hoc. Partendo dal D.P.R. N. 122 /2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", l'art. 10 ha espressamente previsto che per gli alunni con difficoltà specifiche adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti compresi quelli effettuati in sede di esame conclusivo dei cicli , devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni. A tal fine nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei in riferimento al caso del ragazzo __________ (tipico caso di BES – bisogno educativo speciale) Questa categoria è stata di recente disciplinata dalla circolare ministeriale del 6.03.2013, la quale è molto chiara nel prevedere l'indicazione del Piano Didattico Personalizzato e di tutti gli strumenti e misure dispensative previste dalla normativa vigente sui DSA (legge 170/2010) a tutti i casi in cui il sospetto di DSA è ancora in fase di accertamento diagnostico. Nel caso di specie invece i docenti non hanno attivato gli strumenti necessari per consentire il recupero delle carenze riscontrate e dimostrare di aver raggiunte , quanto meno al termine dell'anno scolastico una sufficiente padronanza delle discipline stesse.

5) Violazione dell'articolo 4 comma 6 seconda parte del decreto legislativo n. 122/2009
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO



i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, chiedono che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia annullare tutti gli atti impugnati con il presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE



Istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. (decreto legislativo del 2 luglio 2010 n. 104) Ad avviso della Scrivente difesa, nel caso di specie sussistono, altresì, ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione della trattazione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla data della prossima Camera di Consiglio.
Ed invero, poiché il termine di iscrizione all'anno scolastico successivo è il _____________, l'alunno si troverebbe nella situazione di non poter frequentare l'anno scolastico 2024/2025 nella classe successiva. Si ravvisa, quindi, la necessità che la S.V Ill.ma sospenda immediatamente gli atti gravati affinché la domanda cautelare formulata ex art. 55 c.p.a. venga discussa nella prima udienza in Camera di Consiglio

P.Q.M.



Si chiede che l’Ecc.mo Tar adito voglia:
- in via di urgenza e monocratica ex art. 56 c.p.a., sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, nel tempo necessario alla discussione collegiale delle misure cautelari richieste;
- in via cautelare e collegiale ex art. 55 c.p.a., accogliere la presente istanza e per l’effetto, sospendere i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea.
ll fumus boni iuris è contenuto nei motivi del presente ricorso, mentre risulta evidente che dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, possa derivare al minore un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel fatto di non poter iscriversi al secondo anno dell'Istituto Tecnico xxxxxxxx, con grave danno per la sua crescita non soltanto culturale.
Con ogni conseguenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese e di onorari anche della fase cautelare

Fonti:

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