Cappotto termico maggioranza assembleare condominiale superbonus 110%





In un condominio di 9 abitazioni, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal decreto rilancio (bonus 110%), si prevede di fare un intervento su parti comuni dell’edificio (cappotto).

 

RISPOSTA

 

In concreto, risulta necessario far deliberare all'assemblea condominiale, l'approvazione di un progetto per il cappotto termico all'edificio condominiale. Si tratta del primo step per beneficiare del superbonus 110%.



Si chiede:
quale maggioranza è prevista per l’approvazione dell’intervento sulle parti comuni dell’edifico (cappotto).

 

RISPOSTA

 

I quorum costitutivi e deliberativi indicati dalle seguenti norme di legge. è stata approvata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Si tratta, appunto della legge di conversione”.
L’art. 63 del DL.14 agosto 2020, n. 104 (“dl agosto”) convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”), precisa che all’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il comma 9-bis, secondo cui le delibere dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi che fruiscono del Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi (nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
La suindicata maggioranza assembleare, con sua delibera, può esercitare l’opzione fiscale del 110%, in modo vincolante per tutti, anche per i condomini dissenzienti.



In particolare quale normativa si applica:
- Art. 1120 comma 2 cc
- Art. 1121 cc
- Legge 10/91 e DL/104/2020

 

RISPOSTA

 

Il decreto-legge di agosto convertito nella legge n. 126/2020.



Si chiede, inoltre, quali siano le condizioni (identificate da sentenze o da dottrina), che possano qualificare come gravosa e voluttuaria (art. 1121 cc), la spesa prevista per realizzare l’intervento di riqualificazione energetica nel condominio.
Sicuro di un Vostro cortese riscontro invio distinti saluti

 

RISPOSTA

 

La normativa speciale introdotta dal decreto-legge di agosto, deroga alla normativa codicistica in materia innovazioni gravose e voluttuarie di cui all'articolo 1121 del codice civile.
Stante il super bonus del 110%, la spesa non potrebbe essere considerata “molto gravosa”, a maggior ragione se consideriamo l'opzione dello sconto in fattura oppure della cessione del credito. Un'innovazione voluttuaria? Assolutamente no, visto che comporterà un risparmio energetico negli anni a venire.
Un'innovazione che possa comportare utilizzazione separata, in modo da applicare l'articolo 1121 del codice civile alla fattispecie “de quo”? Dipende dalla struttura dell'edificio condominiale.
Se si tratta di un classico condominio dove tutti gli appartamenti sono collocati sotto la proiezione dello stesso tetto/lastrico solare, non è possibile differenziare l'intervento di isolamento (o lo si fa per l'intero edificio condominiale oppure si rinuncia a farlo). In caso di condominio orizzontale, condominio strutturato a L etc etc, si potrebbe pensare ad un'installazione parziale del cappotto termico. Ai fini del superbonus 110% è necessario installare un cappotto termico «finalizzato all’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessi oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio», sufficiente per il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o per il raggiungimento della classe energetica più alta).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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