Installare il Dehor sulla facciata condominiale





Abito in un condominio costituito da n. 3 condomini di cui n. 1 pizzeria a piano terra.
La pizzeria vuole installare il Dehor attaccandosi alla facciata condominiale. Io e l'altro condomino abbiano negato la nostra autorizzazione ad attaccarsi in facciata, anche perchè hanno la possibilità di procedere in altro modo senza aggravio di costi.
La domanda è: se la Pizzeria procedesse ugualmente alla realizzazione del dehor attaccarsi in facciata gli altri condomini possono bloccare i lavori?
se si come devono procedere?
Grazie

RISPOSTA

Il titolare della pizzeria, per installare il dehor attaccandosi alla facciata condominiale, deve presentare apposita istanza all'ufficio comunale “commercio”.
Il titolare della pizzeria deve allegare alla suddetta istanza, l'atto di assenso degli altri condomini, giacché ai fini dell'autorizzazione all'installazione del dehor, occorre la maggioranza delle teste ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Occorre innanzitutto diffidare l'ufficio commercio, dal rilasciare l'autorizzazione all'installazione del dehor, poiché la maggioranza dei condomini, titolari di oltre la metà dei millesimi, sono contrari.

Cosa fare se il comune dovesse rilasciare ugualmente l'autorizzazione all'installazione del dehor?

-Opzione 1: ricorso al TAR contro il provvedimento autorizzativo comunale del settore SUAP – edilizia, con richiesta di sospensione immediata dell'installazione in via cautelare

-Opzione 2: azione negatoria di cui all'articolo 949 del codice civile, nei confronti del singolo condomino-comproprietario della facciata, per uso anomalo della stessa, in violazione dell'articolo 1102 del codice civile. Secondo la Cassazione Ordinanza n. 15717/2021, l'azione negatoria è esperibile nei confronti del comproprietario che faccia un uso più intenso e quindi anomalo della cosa comune.
Contestualmente all'atto di citazione al tribunale civile per l'esercizio dell'azione negatoria nei confronti del titolare della pizzeria, procederai anche in via cautelare, con l'azione di manutenzione di cui all'articolo 1170 del codice civile, al fine di far sospendere i lavori di installazione della struttura esterna.

La Cassazione, con sentenza del 04.08.2015 n. 16369, ha stabilito che il comproprietario può tutelare la sua posizione nei confronti degli altri comproprietari, tramite le azioni di reintegrazione (art. 1168 del codice civile) e di manutenzione (art. 1170 del codice civile) contro l’attività del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio.

Art. 949 del codice civile. (Azione negatoria).
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

Art. 1102 del codice civile. (Uso della cosa comune).
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.


Art. 1170 del codice civile. (Azione di manutenzione).
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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