Diritto del condomino di installare un impianto fotovoltaico sul tetto comune





Gentile avvocato, ho ricevuto una diffida da parte dell'amministratore di condominio, contrario all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale, ovviamente senza alcuna modifica alle parti comuni ed in modo circoscritto ad una porzione di tetto, proporzionale ai millesimi da me detenuti.
Con quale motivazione?
Ci sarebbe un regolamento condominiale contrattuale, scritto dall'originario costruttore del fabbricato condominiale, allegato ai rogiti di acquisto degli appartamenti e trascritto nei pubblici registri condominiali, il quale vieta tassativamente l'ipotesi di installazione di impianti/pannelli fotovoltaici sul tetto oppure sulle parti comuni dell'edificio.
Le mie domande:

a)l'amministratore di condominio può negare il mio diritto di installare un impianto fotovoltaico sul tetto comune?

b)Il regolamento condominiale contrattuale, redatto dall'originario costruttore del fabbricato condominiale, può tassativamente vietare a tutti i condomini di utilizzare il tetto per installare fonti di energia rinnovabile, come i pannelli fotovoltaici?

Siamo un condominio di 12 appartamenti.
Grazie e resto in attesa della sua autorevole consulenza.

RISPOSTA

Sebbene l'articolo 1122 bis del codice civile non sia stato indicato tre le norme inderogabili dal regolamento condominiale ai sensi dell'articolo 1138 IV del codice civile, l'installazione di un impianto di energie rinnovabili, in questo caso i pannelli del fotovoltaico, sul tetto condominiale, risponde ad un interesse nazionale, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza che guarda con favore all'energia pulita.
Secondo il TAR Lombardia (Brescia) sentenza 358 del 2022, la produzione di energia da fonti rinnovabili, costituisce «un obiettivo di interesse nazionale», pertanto nemmeno la Soprintendenza, ad esempio, potrebbe bocciare l'impianto fotovoltaico incassato nel tetto condominiale, soltanto in ragione dell'immagine storica dell'edificio.
La presenza dell'impianto fotovoltaico sul tetto condominiale non può essere più considerata fattore di disturbo, essendo cambiata in materia la sensibilità collettiva.
Sulla stessa lunghezza d'onda, l'ordinanza 1337/23, pubblicata il 17 gennaio 2023 da parte della sesta sezione civile della Corte di Cassazione.

L'installazione dell'impianto fotovoltaico non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea, se non comporta opere modificative alle parti comuni.

Diversamente, occorre una delibera facoltativa e non obbligatoria (il terzo comma dell'articolo 1122 bis del codice civile prevede che l'assemblea possa prescrivere cautele), con le maggioranza previste dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice civile: “approvazione dell'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio”.

La delibera è facoltativa ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 1122 bis del codice civile: “È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 del codice civile, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.

Nella tua fattispecie non sei nemmeno tenuto alla preventiva comunicazione nei confronti dell'amministratore di condominio. L'articolo 1122 bis del codice civile è semplicemente una norma speciale rispetto al principio generale di cui all'articolo 1102 del codice civile:Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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