Danno cagionato dalla caduta di un albero nel giardino condominiale





Egregi avvocati, abito in un appartamento di mia proprietà in un condominio aventi in comproprietà un giardino regolarmente recintato da mura e ringhiera.
A seguito di una tromba d' aria, in questo giardino, un grosso albero è caduto causando danni gravi ad un' autovettura posteggiata regolarmente in una piazzola pubblica sita dinanzi al nostro palazzo e causando danni più lievi ad altre due autovetture posteggiata accanto a quella distrutta. La recinsione è stata danneggiata e questo ha permesso all' albero di abbattersi sulle autovetture. I proprietari delle auto sono stati individuati e hanno fornito le loro generalità in attesa di essere risarciti. Non ci sono stati danni a persone. Molto probabilmente la mia assicurazione sulla casa non ripaga il danno, in quanto mancano attestati che certifichino la manutenzione del giardino e dell’albero in questione e che quindi ne dichiarino il regolare stato di stabilità della pianta. Il condominio manca di amministratore.

DOMANDA: Qualora uno o più condomini si rifiutasse di pagare il danno, come posso risarcire la mia quota che aspetta alla parte lesa, in modo che possa usufruire di una documentazione che certifichi l' avvenuto risarcimento del danno. senza ricorrere a vie legali? Inoltre mi interesserebbe sapere se la somma del danno viene divisa in quote millesimale o spartita in % uguali tra i condomini. Grazie!

 

RISPOSTA



La responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile, si configura in capo al condominio e non in capo ai singoli condomini ! A conforto della tesi di cui sopra, possiamo citare le sentenze della Cassazione n. 10898 del 8 maggio 2013 e n. 15291 del 12 luglio 2011:

“In tema di condominio negli edifici, il custode dei beni comuni, vale a dire la compagine, risponde dei danni che derivano dai medesimi ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Tale responsabilità, che rappresenta un’ipotesi di responsabilità oggettiva, può venire meno solamente in presenza di un caso fortuito, vale a dire un evento estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente, in maniera indipendente dal primo, il suddetto evento dannoso.”

“Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all’art. 2051 del codice civile, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d’acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile”.

ARTICOLO 2051 DEL CODICE CIVILE
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

Con riferimento ai beni comuni-condominiali, il condominio, in qualità di ente con specifiche funzioni deliberative e di gestione, deve essere considerato come relativo custode.

Risarcire la tua quota?
Facciamo un passo indietro: il danno complessivo è stato quantificato ufficialmente con una richiesta da parte del danneggiato?

La quantificazione fatta dal danneggiato è stata accettata dall'amministratore e dal condominio ? Occorre stipulare un atto di transazione che sarà firmato dai danneggiati e dell'amministratore di condominio.
La transazione dovrà essere approvata preventivamente dall'assemblea condominiale. Con quali quorum?

Trattandosi di materia relativamente alla quale l'assemblea ha diritto-dovere di deliberare, la maggioranza è la medesima richiesta per la decisione sulle liti attive o passive a cui si riferisce il quarto comma dell'art. 1136 del codice civile: il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Ipotizziamo che l'assemblea abbia autorizzato l'amministratore a firmare una transazione con cui si impegna, in nome e per conto del condominio, a versare un risarcimento danni pari a 10.000 euro.

Come sarà suddiviso questo importo?

In caso di risarcimento per atto illecito, dei danni arrecati a terzi da beni condominiali, ne risponde l’intero condominio secondo i criteri di riparto legali fissati dalla legge (concetto di proprietà parziaria e di millesimi, ai sensi dell'articolo 1123 del codice civile I comma) salvo che nel corso del giudizio non sia stata accertata una particolare responsabilità di qualcuno di essi. È come se coloro che non manutenessero il bene comune, vengano meno ad un vero e proprio obbligo per il quale sono tenuti al risarcimento.

La spesa necessaria per la manutenzione dell'albero, secondo quale criterio sarebbe stata ripartita ? Tabelle millesimali!
Se l'albero di grandi dimensioni ha causato un danno, non essendo stato manutenuto correttamente nel corso degli anni, in base a quale criterio sarà ripartito il risarcimento ? Lo stesso, ossia le tabelle millesimali!

Una volta che
-il danno sarà stato quantificato
-la quantificazione sarà stata accettata dall'amministratore
-l'assemblea avrà approvato la transazione da stipulare con i danneggiati
-l'amministratore avrà firmato la transazione

l'amministratore chiederà a ciascun condominio, di versare la sua quota di risarcimento danni, in ragione delle tabelle millesimali.
Soltanto in quel momento verserai la quota di risarcimento di tua pertinenza, chiedendo all'amministratore una regolare quietanza di pagamento.
I condomini che non pagheranno la loro quota? L'amministratore procederà con decreto ingiuntivo nei loro confronti!

“Spersonalizzaimo” la vertenza!

L'unico responsabile è il condomino e la decisione finale, se accettare il rischio di una causa civile oppure chiudere la vertenza con una transazione, spetta all'assemblea, con i quorum di cui al quarto comma dell'art. 1136 del codice civile:

IV. “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo”.

II. “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio”.


Il singolo condomino non potrebbe decidere di pagare volontariamente la sua quota, onde evitare il contenzioso.
La decisione se evitare o meno il contenzioso spetta all'assemblea!

Tanto premesso, a che punto dell'iter procedimentale che ho illustrato, vi siete fermati?

Resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti:

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