Destinare i parcheggi condominiali esclusivamente al parcheggio dei condomini sprovvisti di garage





Sono proprietario di un appartamento e di un’autorimessa in una palazzina formata da 10 abitazione e 4 garage (piccoli di lunghezza 4 metri). Nella proprietà è presente anche un parcheggio condominiale (non regolamentato) da 6 posti auto. L'utilizzo del parcheggio è sempre avvenuto con il sistema del "chi prima arriva meglio alloggia", senza avere avuto mai particolari problemi. Premetto che da 3 anni mi sono trasferito e di conseguenza non parcheggio nella zona comune da diverso tempo. Quando abitavo li con mia moglie, abbiamo sempre utilizzato il garage per l'auto di mia moglie e capitava sovente che io parcheggiassi l'altra auto nel cortile condominiale, ovviamente se c'era un posto libero. Nell'ultima assemblea, a cui non ero presente in quanto non avvisato, hanno stabilito a maggioranza quanto segue: "I parcheggi condominiali sono destinati esclusivamente al parcheggio di chi è sprovvisto di garage, mentre chi è provvisto di garage può utilizzare le parti comuni solo come parcheggio temporaneo per carico e scarico."
A me sembra un esproprio di un mio diritto, con conseguente calo del valore della proprietà e mi sembra del tutto illegittimo, perché ho sempre saputo che non si può limitare l'utilizzo delle parti comuni, ovviamente senza ledere i diritti altrui. Chiedevo un vostro parere a riguardo e anche se ho diritto a chiedere i turni per il parcheggio. Resto in attesa del preventivo e del sistema di pagamento.
Cordiali saluti.

RISPOSTA



Confermo quello che hai scritto, in considerazione innanzitutto dell'articolo 1118 del codice civile.
Art. 1118 del codice civile - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Abbiamo anche, dalla nostra parte, una consolidata giurisprudenza che conferma il principio per cui la limitazione all'utilizzo delle parti comuni dell'edificio condominiale, deve essere regolamentata all'unanimità dall'assemblea condominiale. Mi riferisco innanzitutto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11445 del 3 giugno 2015.
Secondo i supremi giudici, ai sensi dell’art. 1102 del codice civile, ogni comproprietario/condomino ha diritto di trarre dal bene comune un’utilità più intensa e/o diversa da quella eventualmente ricavata dagli altri comproprietari, a condizione che non venga alterata la destinazione della cosa o della parte comune o “compromesso il diritto di pari uso”. Attenzione, il diritto di pari uso delle parti comuni dell'edificio condominiale può essere limitato soltanto con il consenso di tutti gli interessati.

Possiamo altresì fare riferimento alla sentenza della Cassazione del 11 febbraio 1977 n. 621: “le norme del regolamento condominiale che incidono sulla utilizzabilità e sulla destinazione delle parti dell’edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall’originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condòmini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall’assemblea condominiale, debbono essere approvate all’unanimità; non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune. Tra l'altro la decisione assembleare in questione ha mutato la destinazione d'uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune, ossia del parcheggio.
Per alcuni condomini … è cambiata la destinazione d'uso, non potendo più sostare con l'auto sull'area comune.

Non solo: a mio parere, sul rogito di acquisto dell'appartamento, deve essere riportato il “diritto di parcheggiare” sull'area comune condominiale. Si tratta altresì di una violazione dei diritti contrattuali consacrati con il rogito di acquisto dell'appartamento.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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