Il condomino può posizionare una tenda all'interno del vano finestra





Sono proprietario e abito, da pochi mesi al 4 piano di un condominio. La zona giorno del mio appartamento ha due finestre con avvolgibili che affacciano a sud, sul cortile; a fine agosto ho appeso due tende da sole all'esterno delle finestre, davanti all'avvolgibile, ma di dimensioni tali da rimanere all'interno del vano finestra, a filo della facciata, quindi rientranti rispetto al profilo dell'immobile. Si tratta di due tele appese a due piccoli tasselli, facilmente rimovibili, in quanto pensate per essere tenute in luogo solo in estate.
Nel condominio esistono balconi incassati e due condomini hanno già grosse tende fisse installate sui balconi. Nessuno ha le tende alle finestre. Ho appeso le mie tende nella convinzione che, essendoci dei precedenti, e non essendo le tende menzionate nel regolamento, fosse ammesso farlo.
Il colore è uguale a quelle esistenti. Ie mie tende sono quasi invisibile dalla strada e si vedono solo dalle finestre di un condomino che affaccia da quella parte. All'assemblea di ieri il condomino dirimpettaio ha sostenuto che la mia tenda sia brutta, lesiva del decoro dello stabile e che il regolamento non ammetta alcun manufatto sulla facciata, se non sui balconi incassati che sono proprietà dei condomini.

 

RISPOSTA

 

Manufatto? Nelle costruzioni civili, per manufatto si intende un'opera di limitata entità, che può essere eseguita senza attrezzature specializzate e che per lo più non richiede uno specifico studio di progettazione. E' scritto nel vocabolario della lingua italiana!
Quand'anche il regolamento condominiale preveda un simile divieto relativo ai manufatti, queste tende removibili non potrebbero essere considerate manufatti!
Le considerazioni del dirimpettaio sono pertanto prive di pregio logico-giuridico!



Tutta l'assemblea, con mia grande sorpresa, ha votato affinché le mie tende siano rimosse.

 

RISPOSTA

 

Chiedo scusa, ma l'argomento era all'ordine del giorno?



Mi hanno concesso di installarle tra la finestra e la tapparella (cosa che non è possibile perché ci sono già le zanzariere). L'amministratore ne ha preso atto e non si è pronunciato. Le tende sono indispensabili per il nostro comfort nei mesi estivi. In assenza di schermo idoneo dobbiamo tenere le persiane abbassate tutto il giorno: il calore alla fine penetra comunque e in più si sta al buio. Ho una bambina di 1 anno e non voglio permettere che passi l'estate in una casa torrida e con la luce accesa. Non vedo quale danno possa causare una piccola tenda, non credo che qualcuno possa sostenere che lo stabile si deprezzi per una tenda rimovibile. Sarei orientato ad ignorare la delibera, riporre la tenda per l'inverno e rimpiazzarla la prossima estate.

 

RISPOSTA

 

Confermo.
La delibera è talmente assurda che penso che sia superfluo impugnarla dinanzi al tribunale civile, nei 30 giorni successivi, come da articolo 1137 del codice civile.
Tra l'altro, per impugnare l'assurda delibera dovresti incaricare un avvocato!



Quali conseguenze potrebbero esserci da parte del condominio (il mio vicino non demorderà)?

 

RISPOSTA

 

Ti citerà in giudizio, avendo tu leso il decoro dell'immobile. Sarà poi il giudice di pace a decidere se la tendina lede o meno il decoro dell'immobile.



Può il condominio concedere tende fisse sui balconi ma vietarle alle finestre?

 

RISPOSTA

 

Tecnicamente il condominio non concede il diritto di fissare le tende … semmai il regolamento condominiale potrebbe vietarlo espressamente. Quello che non è vietato espressamente dal regolamento condominiale è lecito.
Una tendina rimovibile per la finestra non ha nulla a che vedere con decoro architettonico dello stabile. Non si tratta di una tenda agganciata al sottobalcone del condomino del piano superiore (anche se nel caso di balcone incassato e limitatamente l'apposizione dei ganci non dovrà essere chiesto nessun permesso), è removibile, non è praticamente visibile dalla strada … di cosa stiamo parlando!!!
Il decoro architettonico s'identifica con «l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità» (Cass. n. 851 del 2007). Alterare il decoro vuol dire peggiorare l'estetica dell'edificio cagionando un danno economico alle parti comuni e/o a quelle di proprietà esclusiva (sentenza Cassazione n. 1286/2010).
Una curiosità: non ho trovato giurisprudenza relativa alle tendine rimovibili apposte alle finestre … ciò significa che mai nessun condomino si è posto il problema della loro legittimità … a parte il tuo zelante dirimpettaio!!!
In sintesi, la delibera dovrebbe essere impugnata con ricorso al tribunale civile, entro 30 giorni dall'assemblea per i condomini presenti.

Art. 1137 del codice civile - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.


Da avvocato ti consiglio di impugnare l'assurda delibera entro i termini di legge.

Da “amico” invece ti consiglio di fregartene di questa delibera, di togliere le tendine per l'inverno e di riposizionarle la prossima estate … sarà il tuo dirimpettaio a farti causa dinanzi al giudice di pace …

Consiglio semmai di scrivere all'amministratore una pec/raccomandata a/r, precisando che la delibera deve considerarsi priva di effetti, giacché le tende removibili sono posizionate all'interno del vano finestra, a filo della facciata (nella proiezione interna alla tua proprietà individuale), quindi quella delibera assembleare incidendo sui diritti soggettivi del singolo condomino, doveva essere approvata all'unanimità, a pena di nullità ! Né tanto meno il regolamento condominiale prevede un espresso divieto applicabile alla fattispecie in questione, non trattandosi di un “manufatto” ma di un'innocua tendina, posizionata esclusivamente per tutelare la salute della bambina con il caldo torrido dell'estate!!! penso che il diritto alla salute di un minore, costituzionalmente tutelato, sia prevalente rispetto alla delibera assembleare "de quo"!!!

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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