1 - Proventi opere dell'ingegno del dipendente pubblico





Buongiorno, sono un dipendente ASL (Regione Umbria) a tempo pieno e vi avevo già chiesto una consulenza riguardante la possibilità di effettuare un secondo lavoro legalmente ed ho avuto una risposta esaustiva di cui vi ringrazio, ora ho un altro quesito leggermente diverso, un collega di un altro ente ma sempre pubblico mi ha detto che lui realizza manuali di tipo informatico e li vende tramite una casa editrice che gli corrisponde delle royalties, è fattibile anche per me? Mi spiego meglio, se io mi appoggio ad una casa editrice e realizzo manuali per spiegare come realizzare siti web e altri argomenti sempre attinenti al web posso venderli e percepire un compenso? Se non erro può essere considerata opera dell'ingegno, o sbaglio?

RISPOSTA

Esatto, si tratta di un'opera dell'ingegno, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 numero 1 della legge 22/04/1941 n° 633

Art. 2. Legge, 22/04/1941 n° 633
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) ….

Ai sensi dell'articolo 53 comma 6 ultimo periodo d.lgs. n. 165/2001, sono esclusi dalle norme sulle incompatibilità del pubblico dipendenti, i compensi derivanti “dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali”

Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

A conferma, possiamo consultare il sito web ufficiale della Funzione Pubblica:
Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi – Ministero per la pubblica amministrazione

Sebbene, non sia prevista l'autorizzazione, occorre una semplice comunicazione preventiva all'ufficio personale della tua ASL, come da articolo 6 (Attività che possono essere svolte senza autorizzazione, ma con preventiva formale comunicazione) del regolamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi a pubblici dipendenti della ASL Umbria.

Quali sono le tue mansioni da pubblico dipendente?
Potrebbe configurarsi conflitto di interessi in ragione delle tue mansioni?
Non penso proprio …

Resto in attesa di riscontro per concludere la presente consulenza.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Canale di formazione youtube del dipendente pubblico





Egr. avvocato vorrei chiederle una consulenza, in materia di sfruttamento delle opere dell'ingegno da parte del dipendente pubblico, attività consentita ai sensi dell'articolo 53 comma 6 lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001.
Secondo la suddetta norma, sono esclusi dai divieti applicabili al secondo lavori del dipendente pubblico, i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Caso pratico: Se un qualsiasi dipendente pubblico elabora un'opera del proprio ingegno relativa ad un concetto/idea formativa, ne registra il copyright e ne elabora anche un percorso di formazione da proporre come opera del proprio ingegno lo può fare non andando contro alla normativa?

RISPOSTA

Esatto, confermo. Ci sono diversi esempi sul web di canali youtube gestiti da dipendenti pubblici che fanno attività di formazione on line.



Potrebbe proporla come opera di ingegno sotto la forma di convegno e seminario (sia a persone fisiche che aziende) o per mezzo della vendita di un libro nel quale esplicita tale concetto?

RISPOSTA

Sì, confermo, non ci sono motivi ostativi alla tua iniziativa.



Ulteriormente è sufficiente il copyright per definirla come opera di ingegno o si dovrebbe seguire un iter ufficiale attraverso il quale riceva la qualifica di opera di ingegno?

RISPOSTA

Le opere dell'ingegno non hanno bisogno di copyright, al contrario del modelli industriali che devono essere brevettati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti.
La legge non prevede un iter ufficiale per il riconoscimento di opera dell'ingegno.
Se scrivi un libro, è ovvio che si tratta di un'opera dell'ingegno così come è evidente la paternità dell'opera!
Nessuno ha mai brevettato un libro oppure un webinar formativo; non ce n'è bisogno ...



E non essendoci limitazione di guadagno, trattandosi di un'opera di ingegno, un dipendente pubblico come si dovrebbe comportare per essere in regola sotto il punto di vita fiscale?
Dovrebbe aprire una partita IVA specificando che serve per proporre un'opera di ingegno del proprio ingegno? Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti
Resto in attesa di risposta.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Non puoi aprire una partita IVA, tranne richiedendo preventivamente un part time non superiore al 50% al tuo datore di lavoro.
Ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera b) del testo unico imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), “i compensi percepiti dall’autore dell’opera (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo”.
Ai fini delle imposte dirette, tali compensi sono tassati “per cassa“, ovvero nell’anno in cui vengono percepiti.
L’articolo 54, comma 8, del TUIR prevede una tassazione al netto di determinate deduzioni forfettarie.
In particolare:
-fino ai 35 anni – 40%;
-dai 35 anni – 25%.
Il legislatore fiscale, per questa particolare categoria di redditi, ha previsto che il soggetto percettore possa rilasciare una semplice notula con ritenuta d'acconto (sarà essenziale indicarli nella dichiarazione dei redditi).
Tramite la notula con ritenuta d'acconto, il compenso sarà calcolato ovviamente al netto della ritenuta d'acconto, pari al 20%, proprio come le normali ricevute di prestazione occasionale.
Con la cessione dei diritti d’autore da parte del dipendente pubblico inoltre, non è obbligatorio versare i contributi alla Gestione Separata INPS.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca