Computo lavoratori part time in proporzione all'orario svolto
Tempo determinato CCNL Studi Professionali
Una SRL che applica il CCNL studi professionali occupa attualmente 17 dipendenti a tempo indeterminato ed 8 dipendenti a tempo determinato. Considerato che i lavoratori a tempo parziale devono essere computati sempre in proporzione all'orario svolto, la società in oggetto si trova ad avere 14,91 dipendenti così determinati: 11 dip part time al 97,50 % ; 2 dip al 100% ; 1 dip 81,25% ; 1 dip ,65% ; 1 dip 37,5% ; 1 dip 35%.
Il CCNL Studi professionali prevede che dai 6 ai 15 dipendenti a tempo indeterminato non si possa eccedere il 50% arrotondato al numero intero superiore.
Pertanto il calcolo viene: 14,91 x 50%= 7,45 arrotondato al numero intero superiore 8 dipendenti. La società ha attualmente in forza 8 lavoratori a tempo determinato di cui 1 al 100% ; 5 al 97,50%; 1 al 50% ed 1 al 52,50%.
Dobbiamo fare il calcolo in ragione del numero delle ore di lavoro e non delle percentuali, come precisato dalla circolare del Ministero n. 46/01, di commento al decreto legislativo n. 61/01, ancora attuale in vigenza del decreto legislativo n.151/15, che precisa:
”Il comma 1 dell’art. 6 come ridefinito dal decreto correttivo, stabilisce che in tutte le ipotesi in cui, per legge o per contratto collettivo, si rende necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a part-time si computano sommando l’orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la somma come innanzi individuata e superiore alla metà dell’orario a tempo pieno; ad esempio, nel caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: 18 + 20 + 24 = 62 ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore (il risultato è pari a 1,55, quindi 40 ore * 0,55 = 22 ore) e poiché 22 ore superano la metà dell’orario normale (40 ore), si computerà – come arrotondamento – una ulteriore unità; nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori part-time determinano 2 unità lavorative ai fini previsti dall’art. 6.”
Lo stesso Ministero nella successiva circolare n.9/2004 ha aggiunto: Ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nell’organico. Aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro.” Il numero complessivo delle ore dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 596, 50.596,50 / 40 ore = 14,91
Dobbiamo arrotondare 14,91 a 15 dipendenti.
L'azienda ai nostri fini ha 15 dipendenti, pertanto rientra nella aziende dai 6 ai 15 dipendenti a tempo indeterminato; non si può eccedere il 50% arrotondato al numero intero superiore.
Non si può eccedere 8 dipendenti a tempo determinato, ossia il 50% di 15 = 7,5, arrotondato al numero intero superiore.
Ecco cosa prevede il CCNL: – Le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50% arrotondato al numero intero superiore (es. per 7 dipendenti, fino a 4 lavoratori a termine) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
1) Come devono essere computati i lavoratori part time nel calcolo dei lavoratori che possono essere assunti?
Ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 81/2015: "Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale e contrattuale per la quale sia rilevante il computi dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato a tempo pieno”.
Attenzione al secondo periodo della norma: “a tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”.
2) Considerato che il CCNL non fa riferimento alle modalità di calcolo, procedendo come previsto dalla normativa il numero dei lavoratori in forza a tempo determinato verrebbero per sommatoria 6,90 = 7 La società potrebbe procedere alla stipula di un ulteriore contratto a tempo pieno, oppure 2 contratti al 50%.?
Esatto, totale delle ore 6,90 = 7 dipendenti. Poiché il limite è 8 dipendenti a tempo determinato, la società potrebbe procedere alla stipula di un ulteriore contratto a tempo pieno, oppure 2 contratti al 50%. Confermo il tuo calcolo.
3) Ho comunque delle incertezze sulle modalità di calcolo dei lavoratori a tempo parziale. Devo sempre effettuare la sommatoria di tutti i dipendenti e poi procedere con l’arrotondamento? Perché il risultato sarebbe diverso se procedo con l'arrotondamento dipendente per dipendente.
Escludo l'arrotondamento dipendente per dipendente.
4) Nel CCNL nella parte in cui si dice " Nelle strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere il limite del 30%" come deve essere interpretato? Se il calcolo dovesse arrivare a 15,20 dipendenti devo procedere con il calcolo sino a 15 dipendenti?
Confermo che 15,20 dipendenti deve essere arrotondato a 15, stante l'articolo 9 sopra citato e le modalità di calcolo della circolare ministeriale.
5) Il CCNL prevede che il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine è quello esistente al momento dell'assunzione dei lavoratori a termine.
Pertanto, ogni volta che procederai all'assunzione di un lavoratore a termine, dovrai scattare la fotografia del lavoratori a tempo indeterminato.
Confermo che in base ai contratti a tempo determinato che l'azienda ha in forza, pur essendo 8 lavoratori a termine, poiché ne ha 1 a 40 ore, 5 a 39 ore, 1 a 20 ore ed 1 a 21 ore, è come se fossero 6,90 quindi equivalenti a 7 contratti?
Perciò il datori di lavoro può procedere con la stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato. In questo caso, la legge dichiara di essere inderogabile da parte della contrattazione collettiva; dobbiamo applicare la legge e disapplicare i contratti collettivi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- LEGGE 7 marzo 2001, n. 61 Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.
- CIRCOLARE N. 46/2001 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. V - OGGETTO: Attuazione della direttiva 97/81 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES. Decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000. Decreto legislativo n. 100 del 26.2.2001.