1 - Non occorre il nulla osta trasferimento per mobilità comuni con oltre 100 dipendenti





Buongiorno, volevo chiedere una consulenza in merito alla mobilità volontaria: sono stata assunta presso un comune dell'Emilia Romagna in data 13 maggio 2019 come agente di polizia locale tramite scorrimento della graduatoria di un concorso bandito da un altro ente a cui il mio comune di appartenenza ha chiesto di poter attingere. Di conseguenza non risulto vincitrice di concorso ma idonea in graduatoria. Ho richiesto il nulla osta per la mobilità volontaria a maggio 2021, e l’amministrazione mi ha risposto con un diniego (premetto che non ho visto nemmeno la risposta nonostante io avessi fatto domanda tramite mia PEC personale, in quanto hanno risposto alla mia dirigente la quale mi ha riferito che secondo il decreto legislativo 165/2001 sono vincolata a restare nel comune di assunzione per 5 anni e che l’amministrazione per tanto si rifiuta di rilasciarmi il nulla osta.

 

RISPOSTA

 

Il rigetto del nulla osta dovrebbe essere adottato con delibera di giunta oppure con determina del dirigente … non potrebbe sussistere un rigetto formale del nulla osta.
Occorre concedere al dipendente il diritto di impugnare il rigetto del nulla osta, ricorrendo alle vie legali.



Vorrei chiedere se posso attaccarmi al fatto che la legge 165/2001 parla di vincitore di concorso e non di idoneo in graduatoria.

 

RISPOSTA

 

Attualmente l'articolo 3 comma 7 ter del decreto legge 80/2021 dispone che “per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”. La norma ribadisce il contenuto sostanziale dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 90/2014, introdotta dal D.L. 4 del 2019, in ragione della quale “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni”. Entrambe le norme prevedono un periodo di permanenza minima di cinque anni nell’ente locale da parte dei vincitori di concorso o di personale “di prima assegnazione”. Anche se non sei vincitrice di concorso, sei pur sempre una dipendente di prima assegnazione presso un ente locale; pertanto si applica anche nei tuoi confronti il vincolo di permanenza nella prima destinazione pari ad un quinquennio.



Inoltre posso appellarmi al fatto che l’amministrazione nei miei confronti ha avuto gravi mancanze e ritardi tra cui per esempio a distanza di più di due anni dalla mia assunzione non mi è stato ancora dato tesserino di riconoscimento della regione, hanno completato il mio vestiario solo in giugno 2021, hanno aspettato dieci mesi prima di farmi avere la qualifica di pubblica sicurezza e armarmi facendomi perdere i soldi dell’ indennità a differenza di altri colleghi assunti dopo di me a cui gli è stata richiesta contemporaneamente alla mia.

 

RISPOSTA

 

Si tratta di argomentazioni idonee a ricorrere al tribunale del lavoro per chiedere una tutela risarcitoria; non si tratta di argomentazioni idonee ad eludere il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione.



Inoltre la mia necessità di cambiare comune deriva da una situazione di malessere che spesso mi crea grave stress: non mi è stato fatto un affiancamento con personale esperto ma con personale del tutto inadeguato.

 

RISPOSTA

 

Anche in questo caso, si tratta di argomentazioni idonee a ricorrere al tribunale del lavoro esclusivamente per chiedere una tutela risarcitoria



Ovviamente nella prima richiesta di nulla osta ho evitato di elencare tutti problemi per cui mi trovo a chiedere la mobilità, ma non mi hanno nemmeno chiesto di parlare e capire le motivazioni che mi portano ad andarmene! Nel frattempo ho vinto altri due concorsi ma in comuni che non mi interessano tra cui uno di questi due concorsi dovrebbero assumere a ottobre e ho già chiesto alla dirigente se non sarebbe possibile avere il nulla osta e lasciarmi andare dove voglio perché tanto me ne andrei lo stesso nel comune dove ho vinto il concorso e ha risposto che il segretario dice che la normativa non lo permette.

 

RISPOSTA

 

Purtroppo il segretario comunale ha ragione.



A me sembra un puro accanimento nei miei confronti

 

RISPOSTA

 

Chiedo scusa, ma ti risulta che in favore di altri dipendenti nella medesima situazione, sia stato concesso il nulla osta ? In questo caso potresti parlare di puro accanimento.



Tanto più che a maggio 2022 sarei in servizio da 3 anni e quindi secondo il nuovo dl pubblica amministrazione in teoria dovrebbero essere obbligati a rilasciarmelo.

 

RISPOSTA

 

No.
Il vincolo di prima assegnazione è sempre di cinque anni.
Il dipendente che a seguito di una procedura di mobilità volontaria, si trasferisce da un Ministero ad un ente locale, nei primi tre anni dal trasferimento presso il comune o la provincia o la città metropolitana, deve chiedere ed ottenere il nulla osta per un ulteriore trasferimento.
Il vincolo di tre anni non si applica al dipendente che ha preso servizio presso un ente locale, quale sede di prima assegnazione: in questo caso dobbiamo fare riferimento all'arco temporale di cinque anni.



Mi sapete spiegare come funziona il nuovo dl e se è vero che dopo 3 anni di servizio non devo più chiedere il nulla osta per la mobilità? Il comune dove lavoro credo abbia più di 100 dipendenti.
Grazie mille
Saluti

 

RISPOSTA

 

Riporto l'articolo 7 ter dell'art. 3 del d.l. 80/2021 nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 113 del 2021: “si conferma il divieto quinquennale per i neoassunti (sia vincitori sia idonei) di trasferirsi in altri enti locali con la mobilità volontaria”.
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

Nei comuni con oltre 100 dipendenti, il nulla osta per il trasferimento da parte dell’amministrazione è previsto quando:
1. il dipendente richiedente che risulti vincitore di una procedura di mobilità volontaria indetta da un altro ente occupa una posizione “dichiarata motivatamente infungibile” dal comune cedente (posizione dichiarata infungibile con delibera di giunta).
2. le amministrazioni registrano, a causa della concessione del nulla osta alla mobilità volontaria, una carenza di personale del 5% (in caso di enti locali fino a 250 dipendenti), del 10% ( in caso di enti locali fino a 500 dipendenti).
3. nel caso di dipendente assunto per mobilità, volontaria o obbligatoria, da meno di tre anni.
Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 prevede l’obbligo del nulla osta alla mobilità nel caso in cui il richiedente sia stato assunto “per mobilità” da meno di tre anni. L'operatività della mobilità in uscita può essere differita fino a trenta giorni successivi all’effettiva assunzione del personale che dovrà sostituire il dipendente che si trasferisce per mobilità.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Mobilità in uscita enti pubblici





Egr. avvocato, vorrei essere aggiornato sulle novità in materia di nulla osta per la mobilità in uscita, relativamente ai dipendenti di enti pubblici.
Lavoro in un comune di 135 dipendenti, con assunzioni programmate nel piano annuale assunzionale numero 5.
Attualmente devo chiedere il nulla osta per partecipare ad una mobilità in uscita?

 

RISPOSTA

 

Assolutamente no.



A dicembre andranno in pensione 5 dipendenti.
Al 31 dicembre 2021 sarà necessario chiedere il nulla osta per la mobilità in uscita?

 

RISPOSTA

 

Certamente sì.



A gennaio 2022, si perfezioneranno 6 assunzioni. Sarà necessario chiedere il nulla osta per la mobilità in uscita?

 

RISPOSTA

 

Non sarà più necessario.
Di seguito riporto una tabella che fa riferimento, nella seconda riga, anche ai comuni tra 251 e 500 dipendenti, dove la percentuale limite della carenza in organico è pari al 10% anziché al 5%. Negli enti locali con più di 500 unità di personale, la mobilità in uscita è sempre libera. La percentuale del 20% relativa alla carenza di organico, si applica agli enti pubblici e pubbliche amministrazioni statali.
In considerazione del decreto fiscale 2021, negli enti comunali e provinciali fino a 100 dipendenti, è sempre necessario il nulla osta preventivo. La normativa è rimasta pertanto immutata in relazione a questi enti locali.



Cosa ha previsto il nuovo decreto Brunetta, per la mobilità nel pubblico impiego? Mi riferisco al decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge del 6 agosto 2021, n. 113 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»

 

RISPOSTA

 

Le novità del decreto Brunetta di articolano nei seguenti punti:
a)Non più necessario il previo assenso, salvo che per posizioni infungibili ovvero per il personale assunto da meno di 3 anni oppure laddove dovesse determinarsi una carenza di organico superiore al 20%
b)Enti locali: non applicazione delle novità in materia di nulla osta alla mobilità in uscita nei confronti di quelli fino a 100 dipendenti;
limite della carenza di organico del 5% per quelli da 100 a 250; limite del 10% per quelli fino a 500
c)Permanenza nella prima sede per almeno 5 anni
d)Possibilità di differimento del trasferimento in mobilità, fino alla sostituzione del dipendente trasferito, con eventuale affiancamento per il primo mese

Mobilità ente locale Fabbisogno complessivo personale Personale in servizio alla data corrente Assunzioni programmate dotazione organica % limite carenza di organico

Posti limite carenza di organico

Cessazione a dicembre 2021

Assunzioni a gennaio 2022

Ente tra 101 e 250 dipendenti 140 135 5 posti 5,00%

140*5%=7 5

5 cessazioni 5+5=10 10>7

6 assunzioni 10-6=4 4<7

Ente tra 251 e 500 dipendenti 390 360 30 posti 10,00%

390*10%=39 30

12 cessazioni 30+12=42 42>39

15 assunzioni 42-15=27 27<39


*giallo significa “necessità di nulla osta per la mobilità in uscita”.
*Con la seguente tabella si rappresenta la seguente situazione.
Si prendono come esempio due enti pubblici, con un differente numero di personale in servizio.
A seconda della fascia corrispondente al numero dei dipendenti, ai fini del nulla osta alla mobilità in uscita, occorre applicare una diversa percentuale, il 5% anziché il 10%.
Si precisa che il fabbisogno complessivo di personale è dato dalla somma tra il personale in servizio e le assunzioni programmate.
Attualmente, alla data corrente del 31 ottobre, al dipendente non occorre il nulla osta per la mobilità in uscita (prima colonna di colore verde).
A dicembre 2021, a causa delle cessazioni dal servizio per collocamento a riposo, il dipendente dovrà chiedere il nulla osta per la mobilità in uscita (colonna di colore giallo).
A gennaio 2022, dopo avere effettuato le assunzioni, in considerazione del valore limite percentuale, al dipendente non occorrerà il nulla osta per la mobilità in uscita (seconda colonna di colore verde).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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