AGGIORNAMENTO: novità per congedi parentali introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022 - Congedo straordinario (modifica all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, apportata dal D.Lgs. 105/2022).
Il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della L. n. 76/2016, ha diritto alla fuizione del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:
il “convivente di fatto” è soggetto individuato in via prioritaria ai fini della concessione del diritto al congedo straordinario biennale, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. La convivenza deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, allegata alla domanda.
Il diritto al congedo straordinario biennale spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta; in questo caso, il richiedente è obbligato ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Il diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, adesso dovrà essere concesso entro trenta (anziché 60) giorni dalla richiesta.
-In caso di mancanza ovvero in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre;
-qualora le condizioni di disabilità riguardino il padre e la madre, anche adottivi, il congedo viene fruito da uno dei figli conviventi;
-se riguardano i figli conviventi, ha diritto al congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
-se riguardano uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, il congedo spetta al parente o all'affine entro il terzo grado convivente.

 

Congedo straordinario convivenza con parente da assistere





Sono una dipendente di un Azienda Sanitaria come infermiera e ho chiesto due volte l'aspettativa per un incarico a tempo determinato primo per un anno ed e stata rifiutato perché in quel momento ero in reparto Covid e adesso perché la risposta al telefono è stata perché si crea un precedente e l'azienda non si può permettere

RISPOSTA

Secondo il CCNL Sanità, il dipendente ha diritto all'aspettativa soltanto nell'ipotesi in cui risulti vincitore di un concorso pubblico a tempo indeterminato presso un'altra pubblica amministrazione; l'aspettativa avrà la stessa durata del periodo di prova, ai sensi del comma 10 dell'articolo 25 CCNL.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa).
Il dipendente potrebbe anche chiedere l’aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL, tuttavia anche la concessione di questa aspettativa è rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro.
Gli incarichi a contratto non danno diritto all'aspettativa, come previsto dal parere del Ministero della Funzione Pubblica, parere DFP-0025780-P-16/04/2021, e dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, sentenza del Tar Marche, Sezione I, 94/2018, "principio generale secondo cui l’amministrazione di appartenenza deve sempre poter esprimere l’assenso all’impiego dei propri dipendenti presso altre amministrazioni").



Tengo a precisare che mio marito abita a 500 Km da me perché sua mamma è una persona invalida accertata con la legge 104 per quale ho chiesto i permessi. Mi vedo obbligata a licenziarmi per avvicinarmi alla famiglia perché l'azienda non mi darà mai nulla osta per le aspettativa per un incarico a tempo determinato e non so che altri diritti ho per avvicinarmi alla mia famiglia. Cordiali saluti.

RISPOSTA

Non sussistono i presupposti per ottenere il congedo biennale straordinario per assistere un familiare convivente, per il semplice motivo che non sei convivente con tua suocera. Quest'ultima, peraltro, risulta convivente con suo figlio.
I soggetti che hanno diritto al congedo ai sensi del nuovo comma 5 bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono in ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nell'ipotesi in cui il “coniuge convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano assenti, deceduti o colpiti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano assenti, deceduti o limitati da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nell'ipotesi in cui il “coniuge convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano assenti, deceduti o colpiti da patologie invalidanti.
Per ottenere il congedo biennale straordinario dovresti risultare convivente con tua suocera (tale presupposto non è previsto per i permessi mensili) e tuo marito dovrebbe risultare affetto da patologie invalidanti che gli impediscono di assistere sua madre.
Oppure tuo marito non dovrebbe risultare convivente con sua madre.
Quali altri diritti per avvicinarsi alla famiglia?
Hai figli con età inferiore a tre anni? In tal caso potresti chiedere un trasferimento temporaneo per avvicinarti al nucleo familiare.
Per il resto, non ci sono fattispecie che ti riconoscono il “diritto” al trasferimento. Si tratta di fattispecie, come appunto l'aspettativa per motivi personali, sottoposte alla valutazione discrezionale del datore di lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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