Aspettativa coniuge del militare impiegato all’estero in ente NATO





Egregio Avvocato, avrei la necessità urgente di avere una consulenza in merito all'aspettativa per coniuge (militare) impiegato all'estero in un ente NATO. Sono una insegnante di ruolo scuola primaria che nel mese di novembre 2019 ha chiesto l'aspettativa poiché il coniuge (marito) è stato inviato all'estero per un periodo di 4 anni consecutivi (ente NATO).

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 26/1980, “l’impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione”.



La mia segreteria mi ha avvisato che il periodo massimo di aspettativa per tale situazione è di tre anni. Tuttavia la legge di riferimento (Legge Signorello nr. 26 dell'11 febbraio 1980) non specifica il periodo massimo di aspettativa ma indica che l'aspettativa può essere richiesta per tutto il periodo di impiego legato al coniuge. L'incertezza ricade sul periodo massimo in quanto non sono a conoscenza di successive modifiche o varianti (es.: CCNL o altri regolamenti) alla legge citata in precedenza che limitano il periodo di aspettativa.
Gentilmente potrebbe fornire un esaustivo chiarimento indicando le leggi vigenti in materia e se posso estendere di un altro anno la mia aspettativa raggiungendo un periodo di 4 anni senza problemi legati al mio lavoro.
Resto in attesa di una Vostra cortese email per consulenza.
Distinti Saluti

RISPOSTA

L'articolo 2 della legge Signorello prevede quanto segue: l’aspettativa, concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
In sintesi, l'aspettativa non ha un limite di durata ma è sostanzialmente correlata alla decorrenza dell'incarico che impegna il coniuge all’estero. Quando cessa il contratto decade l’aspettativa.
Essa può essere nuovamente richiesta qualora ci sia un rinnovo o un nuovo contratto.
La segreteria della tua scuola non è ben informata e fa confusione con il termine di tre anni, indicato dall'articolo 30 comma 2 sexies del decreto legislativo n. 165/2001: “2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.
Attenzione, non hai chiesto un'assegnazione temporanea all'estero per ricongiungimento al coniuge, ma ti è stata concessa l'aspettativa ossia la sospensione del rapporto di lavoro: l'aspettativa di cui alla legge Signorello, può essere richiesta per tutto il periodo di impiego legato al coniuge militare destinato all'estero, in questo caso presso la NATO.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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