NASPI ai padri che si dimettono dopo il congedo di paternità obbligatorio riesame all'INPS





Egr. avvocato, sono un lavoratore dipendente, settore commercio, padre di un figlio di pochi mesi (la madre, una giovane ragazza dell'Est, non ha riconosciuto legalmente nostro figlio), che si è dimesso volontariamente nel mese di ottobre 2022, subito dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del Testo Unico maternità paternità decreto legislativo n. 151/2001) e del congedo di paternità alternativo in sostituzione della madre assente fisicamente o giuridicamente (articolo 28 del Testo Unico maternità paternità decreto legislativo n. 151/2001).
Mi sono pertanto dimesso volontariamente durante il periodo di divieto di licenziamento di cui all'articolo 54 del Testo Unico maternità paternità decreto legislativo n. 151/2001 (fino al compimento di un anno di eta' del bambino).
Ho fatto la domanda per ottenere la NASPI (nuova assicurazione sociale per l'impiego), pensavo di averne diritto per 24 mesi, considerato che ero stato assunto a tempo indeterminato da oltre 10 anni, ma la mia richiesta di NASPI è stata rigettata dall'INPS.
I miei ex colleghi mi hanno detto che è possibile adesso, sulla base di una circolare INPS, presentare istanza di riesame del precedente rigetto della richiesta di NASPI, da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente, per le cessazioni volontarie intervenute dal 13 agosto 2022.
Vorrei avere conferma che la NASPI spetta anche ai padri che si dimettono durante il periodo di divieto di licenziamento a seguito della nascita del figlio, dopo avere fruito del congedo di paternità obbligatorio.
Vorrei avere i riferimenti normativi, in particolare il numero della circolare INPS.
Grazie gentile avvocato.

RISPOSTA

Confermo che la NASPI spetta anche ai padri che si dimettono durante il periodo di divieto di licenziamento a seguito della nascita del figlio, dopo avere fruito del congedo di paternità obbligatorio.
Confermo che è possibile procedere con richiesta di riesame del precedente rigetto da parte dell'INPS, a condizione che le dimissioni volontarie del padre-lavoratore dipendente, siano state rassegnate dal 13 agosto 2022.
Il riferimento normativo, anzi amministrativo, è contenuto della Circolare INPS n. 32/2023 del 20 marzo 2023 e nel messaggio n. 1356/2023 dell’INPS, avente ad oggetto le modalità operative relativamente al riesame delle richieste NASpI respinte e al versamento del corrispondente ticket da parte del datore di lavoro, a far data dal mese di agosto 2022.
Al padre lavoratore dimissionario che usufruisce del congedo di paternità spettano, in base al comma 2 dell’articolo 55 del d.lgs. 1515/2001, l’indennità sostitutiva del preavviso e la NASpI, proprio come alla madre lavoratrice.
L’articolo 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, comma 1, statuisce quanto segue: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
Il messaggio n. 1356/2023 dell’INPS prevede quanto segue: I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato dal divieto di licenziamento, dovranno utilizzare il codice ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”. Ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 40/2020.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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