Licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione e diritto alla NASPI





Ho lavorato da agosto 2019 a gennaio 2023 per Alfa Sicurezza cooperativa.

RISPOSTA

Sei assunto a tempo indeterminato.



A causa di cambio appalto sono passato a coop Beta che ha mantenuto lo stesso contratto.

RISPOSTA

Tutto ciò è avvenuto in ragione di una clausola sociale a tutela dei posti di lavoro, in caso di cambio dell'appaltatore.



Beta a causa credo inesperienza sta imponendo spesso turni da 12 ore senza pausa, distanza di 8 ore tra un turno e l'altro. Orario normale 8 ore senza pausa. Svolgo anche turni notturni.

RISPOSTA

Si tratta di orari di lavoro in violazione sia di norme di legge (le norme del decreto legislativo n. 66/2003) che di norme della contrattazione collettiva.
Articolo 8 Decreto Legislativo n. 66/2003.
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Immagino che alla presente fattispecie si applichi il C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Secondo il suddetto CCNL, qual è la durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario?
Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto.
Leggiamo adesso gli articoli 72 (riposo giornaliero) e 74 (pause): “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente”.
Art. 72 CCNL Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
Al fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi. Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta una indennità pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 C.C.N.L. per ogni ora recuperata oltre il termine.

Art. 74 CCNL Pause
Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sui posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio.
Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.



Preciso di essere invalido al 60% e di aver subito anche un bypass al cuore.

RISPOSTA

Chiedi al datore di lavoro di essere sottoposto a visita da parte del medico del lavoro dell'azienda.
La visita medica di sorveglianza sanitaria, non è sempre imposta dal datore di lavoro, ma può essere anche richiesta dal dipendente, qualora l'attività svolta comporti dei rischi per la sua salute.
Scrivi al datore di lavoro, chiedendo la visita di sorveglianza con la seguente motivazione: l'attività lavorativa svolta con queste modalità orarie, può comportare controindicazioni ovvero aggravare le pre-esistenti condizioni di salute del dipendente, peraltro invalido con la percentuale del 60%.



Vorrei dare le dimissioni e prendere la Naspi allegando il giustificato motivo oggettivo.
Si può fare.
Grazie e saluti.

RISPOSTA

Non si può fare; non è questo il modo corretto di ottenere la NASPI.
Chiedi la visita medica di sorveglianza sanitaria.
Il medico del lavoro, al termine della visita, ti giudicherà idoneo ma con importanti prescrizioni (limiti, vincoli all'espletamento della tua mansione), oppure ti giudicherà non idoneo.
A quel punto, il datore di lavoro, non potendoti reimpiegare in altra mansione, ti licenzierà per giustificato motivo soggettivo, ossia un licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione contrattualmente richiesta al dipendente.
Ovviamente non sarà tuo interesse né intenzione impugnare questo licenziamento con ricorso al tribunale del lavoro.
Ottenuto lo stato di disoccupazione volontaria, avrai diritto senza dubbio alcuno alla NASPI.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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