Ditta individuale che vuole assumere la figlia di 21 anni convivente





Premesso che nel nostro ordinamento opera, di regola, la presunzione sancita dall'art. 2094 del codice civile di onerosità della prestazione lavorativa, in virtù della quale ogni attività lavorativa si presume resa a titolo oneroso. Tuttavia, nel caso di lavoro prestato in ambito familiare, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza propende invece per ritenere la gratuità della prestazione lavorativa, e ciò per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto. Nella prassi accade spesso che l'INPS prima e gli Ispettori del lavoro poi presumendo che tra familiari l'attività lavorativa sia resa in maniera gratuita disconoscano e/o convertano il rapporto di lavoro subordinato instaurato tra gli stessi. Secondo la visione dell'INPS infatti tra familiari (conviventi e non conviventi) mancherebbe il vincolo di subordinazione e conseguentemente i rapporti di lavoro instaurati in tale ambito dissimulerebbero un'illecita suddivisione di utili per le società, un insussistente costo aziendale e garantirebbero prestazioni pensionistiche non dovute. Invero, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 20904/2020) sebbene tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità operi una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, tale presunzione può essere superata fornendo prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità della stessa.

RISPOSTA

Nella fattispecie di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro si svolge nell'ambito di un'associazione in partecipazione nella quale il marito della ricorrente è associato ed a favore del quale, la lavoratrice presta attività di lavoro dipendente in qualità di commessa.



Non risultando facile, in concreto, individuare l'esistenza del vincolo di subordinazione tra familiari, la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici c.d. indici di subordinazione che, ove ricorrenti, consentono di provare la natura subordinata di un rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo: • assoggettamento alle direttive del Datore di Lavoro; • esistenza ed esercizio di un potere disciplinare di controllo di vigilanza; • osservanza di un certo orario di lavoro; • modalità e forma della retribuzione; • inserimento del lavoratore in una struttura gerarchica e organizzata; • assenza del rischio di impresa in capo al lavoratore etc.
Premesso che in base a quanto emerso durante la partecipazione a convegni relativi al rapporto di lavoro tra familiari, è stato sconsigliato il rapporto di lavoro subordinato con il coniuge od un figlio, sia per quanto riguarda la ditta individuale sia nelle società di persona (ad esempio società con più soci le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il lavoratore dipendente); Premesso che sia il coniuge sia i figli che prestano attività lavorativa presso l'azienda in modo continuo pretendono di essere remunerati,
Si richiede quale possa essere il giusto inquadramento previdenziale che consenta di poter percepire un equo compenso sia per il coniuge, che per un figlio maggiorenne, escludendo il rapporto di lavoro subordinato sconsigliato.

RISPOSTA

Escludiamo logicamente anche l'associazione in partecipazione, ossia la fattispecie di cui alla suddetta sentenza della Corte di Cassazione n. 20904/2020.
Consiglio di trasformare la ditta individuale in un'impresa familiare; quest'ultima possiede lo stesso inquadramento giuridico dell’impresa individuale.
I familiari acquisiranno i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile:
• -il diritto al mantenimento
• -il diritto a partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, in misura proporzionale rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato)
• -il diritto di intervenire nelle decisioni che riguardano l’impiego degli utili
• -il diritto di prelazione in caso di cessione d’azienda.
I familiari collaboratori e i coadiuvanti che prestano la loro attività nell’impresa familiare con abitualità e prevalenza devono iscriversi alla gestione Previdenziale presso la quale è iscritto l’imprenditore. Ai fini previdenziali si considerano familiari coadiuvanti il coniuge, i figli compresi quelli adottivi e quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per ciascun collaboratore sono dovuti i contributi fissati in base al minimale annualmente rivalutato e i contributi sul reddito eccedenti il minimale.
Il legale rappresentante dell’impresa familiare è responsabile del versamento dei contributi propri e dei collaboratori.



In questo momento ho il caso di una ditta individuale che vuole assumere la figlia di 21 anni convivente. Se risulta rischioso il rapporto di lavoro subordinato che alternative ci sarebbero?

RISPOSTA

Trasformare la ditta individuale in un'impresa familiare ex art. 230 bis del codice civile.



Se venisse inquadrata come coadiuvante, pagherebbe i contributi all'Inps ma per il compenso?

RISPOSTA

Coadiuvante nell'impresa familiare?
Avrà diritto agli utili dell'impresa familiare.
Per ciascun collaboratore sono dovuti i contributi fissati in base al minimale annualmente rivalutato e i contributi sul reddito eccedenti il minimale.



Altro caso SRL settore terziario, amministratore unico con 5 dipendenti.
La moglie dell'amministratore che ha una partita iva e fatturava per una multinazionale, ha perso il lavoro, quindi l'amministratore si vuole avvalere della collaborazione della moglie, che farebbe realmente parte dell'organizzazione aziendale.
Dovendo escludere il rapporto di lavoro subordinato quale sarebbe l'alternativa per percepire un compenso per la collaborazione prestata?
Mantenere la partita iva, fatturare alla società con relativa iscrizione all'INPS?
Distinti saluti

RISPOSTA

In questo caso non avrebbe alcun senso snaturare la natura giuridica della SRL.
Confermo che la soluzione ottimale è mantenere la partita iva, fatturare alla società con relativa iscrizione all'INPS.
Ad ogni modo, nulla vi impedisce instaurare un rapporto di lavoro subordinato, con tutte le cautele del caso.
Mi riferisco ad un sistema di rilevazione delle presenze in azienda, all'attribuzione di ordini di servizio “tracciabili” tramite email, all'assegnazione di una postazione di lavoro con tanto di scrivania e computer etc etc
Mi sento di darvi un consiglio: bastano pochi accorgimenti per aggirare la presunzione di gratuità della prestazione del familiare.
Non mi sembra il caso di snaturare la veste giuridica di un'azienda, per il timore di una giurisprudenza peraltro non ancora consolidata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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