Utilizzo graduatoria altro comune per assunzione idonei vincolo rispetto dell'ordine posizionamento candidati





Mia moglie risultata idonea ad un concorso per funzionari amministrativi presso il comune A, risponde ad una manifestazione d'interesse del Comune B il quale la ritiene idonea all'assunzione previo nulla osta del Comune detentore della graduatoria.

RISPOSTA

Ai fini dell'assunzione presso il Comune B, le Giunte dei Comuni A e B dovranno approvare una convenzione per l'utilizzo della graduatoria per consentire lo scorrimento degli idonei da parte del Comune B.



Il Comune A nega il proprio consenso poiché ritiene che la graduatoria va chiamata tutta e non solo mia moglie.

RISPOSTA

Sarebbe giuridicamente più corretto affermare che il Comune A si è rifiutato di approvare la convenzione con il Comune B, ritenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto interpellare il primo degli idonei non vincitori, classificatosi in una posizione migliore rispetto a quella di tua moglie, il quale probabilmente non ha avuto modo di collegarsi all'albo pretorio on line del Comune B e pertanto non era a conoscenza della facoltà di inviare una manifestazione d'interesse all'assunzione.
Secondo il Comune A, a prescindere dagli idonei che hanno risposto all'avviso pubblico del Comune B, inviando la propria manifestazione d'interesse, lo scorrimento della graduatoria deve riguardare preventivamente gli idonei classificatisi in una posizione migliore rispetto a quella di tua moglie, anche se non hanno inviato nessuna manifestazione d'interesse, entro i termini stabiliti nell'avviso.



Qui devo precisare che il comune B aveva fatto una procedura diretta nei confronti degli idonei e solo quelli che rispondevano a tale procedura venivano chiamati a colloquio.

RISPOSTA

Ha ragione il Comune A, in considerazione della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. La procedura posta in essere dal Comune B è assolutamente illegittima. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, (Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza n. 25986 emessa il 16 luglio 2020 e pubblicata il 16 novembre 2020) non è possibile utilizzare le graduatorie scegliendo i candidati “ad personam”, essendo, invece, obbligatorio procedere nell’esatto ordine degli idonei ancora rimasti in posizione utile in graduatoria. Ogni altra modalità di individuazione (esempio, manifestazioni di interesse, colloqui cosiddetti “motivazionali”, ulteriore selezione) è da ritenersi contraria a norme giuridiche e, pertanto, illegittima.
Coloro che sono presenti in graduatoria, sono già in possesso di idoneità avendo superato un precedente concorso pubblico e pertanto non possono essere sottoposti ad una nuova selezione pubblica, con evidente arbitrio della procedura, potendo di fatto accadere che la scelta dell’Ente utilizzatore ricada magari su un concorrente che non rispetti l’ordine di posizionamento della graduatoria!
Sulla stessa lunghezza d'onda anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna, con la deliberazione n. 85/2019: “è opportuno evidenziare che lo scorrimento dell’altrui graduatoria dovrebbe essere effettuato con la massima trasparenza, per prevenire il fenomeno corruttivo che può annidarsi in tale attività, assicurando la piena conoscibilità degli eventuali scorrimenti delle graduatorie e, in ogni caso, seguendo rigorosamente l’ordine di merito della graduatoria da scorrere”.
Il sistema delle manifestazioni d'interesse e dei colloqui tra gli interessati è illegittimo, in quanto potenzialmente viola il vincolo del rispetto dell'ordine della graduatoria.



Quindi mia moglie ha rispettato la procedura del comune B e superato anche il colloquio.

RISPOSTA

E' una procedura illegittima, ma quand'anche paradossalmente fosse legittima, il Comune A potrebbe negare il suo nulla osta, a seguito di una semplice valutazione discrezionale insindacabile dall'Autorità Giudiziaria.



Il quesito e' questo ci sono gli estremi per un ricorso se mia moglie per via del diniego del comune a titolare della graduatoria non viene assunta dal Comune B....

RISPOSTA

Assolutamente no.



Per inciso il comune a porta avanti la tesi di un regolamento interno (mai trovato) che dice che loro sono obbligati a dare le graduatorie complete

RISPOSTA

Tutti i Comuni devono dotarsi di regolamento, approvato dalla Giunta Comunale (art. 48, comma 3, TUEL decreto legislativo n. 267/2000) ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 per disciplinare le modalità di assunzione, i requisiti di accesso alla selezione e le procedure concorsuali.
Ribadisco: il Comune A potrebbe anche legittimamente rispondere al Comune B, “non ti voglio dare la graduatoria, perché la voglio scorrere io in futuro … “



Mentre il comune B ritiene valida la sua procedura diretta solo a chi manifestava interessa rispondendo alla manifestazione tramite PEC, procedura questa perfettamente seguita da mia moglie...abbiamo qualche possibilità di ricorso perché e' una situazione assurda.
Grazie

RISPOSTA

La procedura del Comune B è illegittima, tuttavia il Comune A è libero di fare quello che crede con la sua graduatoria, a prescindere da qualsiasi profilo di illegittimità delle procedure adottate. Non ci sono gli estremi per un ricorso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca