Incompatibilità agente di commercio e agente immobiliare





Buongiorno, sono attualmente agente di commercio, ditta individuale e volendo intraprendere anche la professione di agente immobiliare, dopo aver frequentato il corso obbligatorio e aver passato l'esame per l'abilitazione ho presentato la SCIA presso la Camera di Commercio.
Quest'ultima mi è stata respinta per incompatibilità.
Chiedo la fondatezza di questo diniego anche in riferimento alla legge 39/1989 art. 5 comma 3 dove NON è prevista l'incompatibilità "attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione" e la legge 204/1985 art. 5 dove è prevista l'incompatibilità con l'attività di agente immobiliare.
Di conseguenza pare che se fossi agente immobiliare potrei esercitare anche la professione di agente di commercio mentre essendo agente di commercio non posso intraprendere la professione di agente immobiliare.
Chiedo chiarimenti in merito alla questione sopra esposta e come eventualmente ovviare, volendo esercitare entrambe le professioni.
In attesa di un Vs. parere saluto cordialmente.

RISPOSTA

L'articolo 5 comma 3 della legge n. 39/1989 è stato recentemente modificato dalla legge del 3 maggio 2019, n. 37 e dalla legge 23 dicembre 2021: "3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".

Per il mediatore immobiliare è lecita qualsiasi ulteriore attività, eccezion fatta per i seguenti casi d'incompatibilità dell’agente immobiliare, previsti tassativamente dalla legge:

-imprenditori del mercato immobiliare ed edile
-liberi professionisti che operano nel mercato immobiliare (ad esempio geometri edili, architetti del ramo immobiliare, certificatori energetici e amministratori di condominio).

La legge n. 204/1985 all'articolo 5 è stata modificata dal decreto legislativo n. 26 marzo 2010, n. 59.
Leggiamo l'articolo 5 comma 2 numero 3): “L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli”.

Attenzione: il mediatore immobiliare “ab origine” può fare l'agente di commercio, mentre l'agente di commercio “ab origine” non potrebbe fare il mediatore immobiliare, in ragione della causa di incompatibilità di cui all'articolo 5 comma 2 numero 3) della legge n. 204/1985. Confermo pertanto la legittimità del diniego che hai ricevuto dalla Camera di Commercio. A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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