Mobilità volontaria dipendenti di aziende speciali, enti pubblici economici





Salve, il mio quesito è inerente la mobilità pubblica.
Sono una dipendente pubblica (dipendente dell'Unione Regionale delle CCIAA della XXXXXXX - ente pubblico inserito nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, che per scelta applica però il ccnl del commercio) ad aprile 2023 ho fatto domanda di mobilità pubblica per un bando aperto da altra Pubblica Amministrazione.
Successivamente l'Unione Regionale viene posta in liquidazione e ci viene fatta una cessione di contratto, la camera di commercio del comune capoluogo si fa carico di tutto il personale dell'Unione e lo trasferisce in un azienda speciale (sviluppo e territorio azienda speciale della CCIAA del comune capoluogo) mantenendo l'anzianità di servizio retribuzione ferie etc., per noi cambia solo la denominazione, se non fosse che l'azienda speciale non è esplicitamente menzionata nell'elenco ISTAT degli enti pubblici che menziona nello specifico la cciaa e le loro unioni regionali (le aziende speciale vivono del contributo delle cciaa quindi interamente di denaro pubblico e fanno parte del bilancio della cciaa).
Ad oggi ho sostenuto il colloquio inerente la mia domanda di mobilità presso altra Pubblica Amministrazione ed ho vinto la selezione.
Vorrei sapere se rischio che la mia mobilità sia intralciata da questo trasferimento o ne ho comunque diritto. Grazie mille.
P.S.: ovviamente ho a disposizione tutta la documentazione che potrebbe essere utile visionare.

RISPOSTA

Tra i requisiti previsti dal bando di selezione, è indicato quanto segue:

“a. essere dipendente a tempo indeterminato di altra Pubblica Amministrazione, inquadrato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, VII livello professionale o equivalente nell’Amministrazione di appartenenza”.

Cosa dobbiamo intendere per “altra Pubblica Amministrazione”?

Il referente normativo è l'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001:

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa ha da sempre qualifica le aziende speciali come enti pubblici economici, escludendo che i dipendenti di tali enti possano invocare l’applicazione del testo unico sul pubblico impiego, in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 641/2012).

La qualificazione di un ente come pubblico economico determina l’assoggettamento dell'Azienda speciale, oltre all’iscrizione nel registro delle imprese, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell’impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (come confermato anche dalla Corte di Cassazione, S.U. sentenza 12654/1997 e dal T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza 272/1995).

Le aziende speciali, secondo l’Istat, nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali”, che classifica le forme giuridiche disciplinate dal diritto privato e dal diritto pubblico sono state inserite nella sezione “1.6 – Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi”.

Confermo che il rischio di un diniego alla tua richiesta di mobilità, è reale nonché molto concreto.
Lavorando per un ente pubblico economico, come un'Azienda speciale non risulta applicabile il decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego) e pertanto nemmeno l'articolo 30 in materia di mobilità volontaria del pubblici dipendenti.

A disposizione per chiarimenti nonché per esaminare ulteriore documentazione.

Cordiali saluti.

Fonti:

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