Orario di lavoro assistente bagnanti in altana pausa pranzo





Buongiorno Chiedo consulenza in merito agli orari di lavoro da svolgere dati dalla azienda per cui lavoro come assistente bagnanti in mare con Contratto collettivo di lavoro del turismo.
Nelle prossime tre settimane dovrò svolgere con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18 la sorveglianza in altana con un giorno di riposo settimanale.

RISPOSTA

Per gli Stabilimenti Balneari l’orario di lavoro settimanale è distribuito in sei giornate e la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio. Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
Del resto l'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 66/2003 prevede quanto segue: “1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.



Questi orari sono stati comunicati tramite mail.

RISPOSTA

Controlla che questa email sia firmata da un dirigente/responsabile, giacché gli chiederai un congruo risarcimento danni, stante la violazione delle previsioni della contrattazione collettiva.



Chiedo se non staccando per la pausa pranzo quindi facendo orario continuato di servizio possa essere a me imputato in caso di denuncia di non essere in forma psicofisica idonea alla mansione. Grazie buon lavoro

RISPOSTA

Ovviamente no, ma ti dirò di più …
Ci sarebbero tutti i presupposti per chiedere un risarcimento danni al datore di lavoro, per una disposizione datoriale lesiva dell'integrità psicofisica nonché della sicurezza dei bagnanti.
Mi chiedo quale lucidità potrebbe mai avere un assistente bagnante, nella denegata ipotesi in cui dovesse salvare un bagnante alle 17,55, dopo 9 ore di lavoro, senza nemmeno la possibilità di alimentarsi correttamente.
Consiglio il ricorso cautelare d'urgenza al tribunale del lavoro, affinché questa disposizione datoriale possa essere annullata, oltre ad una condanna per il risarcimento del danno da stress.
Lo stress da lavoro, quando pregiudica la serena esistenza del dipendente, rientra nella categoria del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale si riferisce alle conseguenze negative subite dal cittadino in conseguenza di un fatto illecito e che possono essere di natura esistenziale, biologica o morale (come ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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