Diritto di precedenza lavoratore a termine e assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante





Quesito Assunzione Apprendista CCNL Edilizia Artigiana.

Buongiorno, una ditta artigiana del settore edile dovrebbe assumere un lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di Muratore.

In data 29/02/2024 ha proceduto ad un licenziamento per fine fase lavorativa di un lavoratore che ha conseguito la qualifica di Muratore in data 07/03/2023 (era stato assunto come apprendista muratore).

Domanda: la nuova assunzione dell’apprendista viola il diritto di precedenza?

Dalle ricerche da noi effettuate ho trovato un approfondimento che dice che trattandosi di una nuova assunzione a tempo indeterminato si tratterebbe di una violazione del diritto di precedenza.

Nell’interpello Ministero del lavoro n. 2/2017, al quesito 2: violazione del diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato in caso di nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.

RISPOSTA

In questo caso, non sussiste violazione del diritto di precedenza, poiché il lavoratore assunto con contratto di apprendistato è un lavoratore a tempo indeterminato, mentre il diritto di precedenza spetta soltanto ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, per un arco temporale di oltre sei mesi che la abbiano appunto esercitato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge.
In via preliminare, il Ministero del lavoro ci dice che l’apprendistato deve essere qualificato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015), pertanto anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possono rientrare nell’ambito di quelle contemplate nell’articolo 24.

Sempre in via preliminare si precisa che, ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista, tramite l’attivazione del contratto di apprendistato, e non la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Con il secondo quesito di cui all'Interpello n. 2/2017, si chiedeva se fosse possibile l’assunzione di altro lavoratore con contratto di apprendistato, per lo svolgimento di mansioni per le quali era stato già esercitato il diritto di precedenza da parte di un lavoratore assunto a tempo determinato per un arco temporale di oltre sei mesi.
Il legislatore attribuisce il diritto di precedenza, esclusivamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato servizio per un arco temporale di oltre sei mesi; non sono pertanto computabili i periodi trascorsi con contratto di somministrazione, oppure con un rapporto di apprendistato (conclusosi prima della naturale scadenza) o con un contratto a tempo indeterminato (cessato per dimissioni o per licenziamento), tranne che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro non disponga diversamente.

Il Ministero del Lavoro conclude il suo parere, indicando in quali casi non sussisterebbe violazione del diritto di precedenza di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015:

a) la prosecuzione del rapporto di lavoro dell’apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione,

b) la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore assunto a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

Nella nostra fattispecie invece, abbiamo la successione di due lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, pertanto non abbiamo un lavoratore assunto a termine che ha esercitato il diritto di precedenza, prima dell'assunzione dell’apprendista!
L'apprendista licenziato per fine fase lavorativa, non è equiparabile ad un lavoratore con contratto a tempo determinato che ha esercitato il diritto di precedenza, ex art. 24 d.lgs. 81/2015.
Diciamo che la presente fattispecie è “fuori campo” rispetto al diritto di precedenza esercitato dal lavoratore a tempo determinato. Ho anche controllato il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro che non prevede uno sconvolgimento della normativa nazionale: in caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte, ai lavoratori con contratto a termine di almeno 6 mesi (ma l'apprendista non è un lavoratore a termine, ma un lavoratore a tempo indeterminato!).

Allego alla presente consulenza, un riassunto che spiega molto bene il significato della risposta fornita dal Ministero del Lavoro.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca