ATTENZIONE: NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO DIGNITA' (Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018) AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'articolo 1 del decreto dignità ha modificato l'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (decreto delegato Jobs act) come segue:

- al comma 1 dell'articolo 21, la parola “trentasei”, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola “ventiquattro”;

la parola “cinque” (proroghe) è sostituita dalla parola “quattro”; la parola “sesta” (sesta proroga) è sostituita dalla parola “quinta”;

Le seguenti consulenze, pubblicate negli anni passati, si riferiscono ad un arco temporale antecedente all'entrata in vigore del decreto dignità: attualmente, il numero massimo di proroghe è pari a quattro ed alla quinta proroga (anziché alla sesta proroga, come previsto in precedenza dal jobs act), scatta il diritto all'assunzione a tempo indeterminato!
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, attualmente non può' superare i ventiquattro mesi.

 

2 Consulenze:

1 - Jobs act, il numero massimo di proroghe del contratto a tempo determinato è pari cinque





Lavoro come metalmeccanico presso un'azienda medio grande del Nord Italia, con CCNL nazionale. ho iniziato il 23/10/15 con un contratto (a tempo determinato) fino al 31/12/15. e' seguita una proroga sino al 31/3/16, poi un'altra fino al 30/9/16. a questo punto non mi è stato prorogato piu' il contratto ma il 3/11/16 ho ripreso a lavorare nella stessa struttura con un nuovo contratto fino al 15/1/16.ieri mi è stato detto che ci sara' una nuova proroga sino al 10/3/16. volevo cortesemente sapere quante proroghe/rinnovi o altro ancora possono farmi ancora per legge?avevo letto da qualche parte che dopo un certo numero di proroghe o rinnovi (che non ricordo), sarebbe scattato l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato. grazie mille.



RISPOSTA



Dobbiamo fare riferimento al decreto legislativo 81 del 2015, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni. Si tratta di un decreto delegato della riforma del lavoro del governo Renzi, il così detto jobs act.

http://www.promopa.it/images/normativa/dlgs_81_2015_jobs_act.pdf

In particolare, al caso de quo, si applica l'articolo 19 in materia di contratti a tempo determinato:

“1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione”.

In materia di proroghe e rinnovi, dobbiamo fare riferimento all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

Art. 21 Proroghe e rinnovi

1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.


Tanto premesso:

1) ai sensi dell'articolo 21 I comma, il numero massimo di proroghe è pari a 5 nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.

2) alla sesta proroga scatta l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato, sempre ai sensi della medesima norma. Al momento, le proroghe sono soltanto tre, in quanto si considera “proroga” la posticipazione del termine del contratto a tempo determinato. Il concetto di proroga è quindi differente dal concetto di rinnovo del contratto a tempo determinato.

3) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi.

Tanto premesso, nell'arco temporale di cui alla presente consulenza, sei sempre stato assunto dal medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale? Ovvero per lo svolgimento di mansioni di livello e categoria legale differente tra loro ?

Resto in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.



2 - Proroghe e rinnovi del contratto a tempo determinato. Alla sesta proroga il contratto a termine di trasforma in rapporto a tempo indeterminato





Salve mi chiamo xxxxxxxxx, sono magazziniere nella trasporto merce e logistica, rappresento un gruppo di persone, lavoriamo nella stessa azienda , il problema e che a uno dei miei compagni continuano a farli RINNOVI di contratti e PROROGHE nella stessa AZIENDA NELLA STESSA SEDE con le stesse medesime mansioni a questa persona che chiamerò Carlo (per motivi di privasi) il quale viene assunto con il 6J CCNL trasporto merce logistica pero svolge mansioni del 4S dle CCNL trasporto merce e logistica , dentro della azienda ci sono vari cooperative appaltatrici; la mia domanda è questa, e possibile denunciare il fatto e chiedere il contratto a tempo indeterminato.

 

RISPOSTA



Per “denunciare” ovviamente intendi ricorrere al tribunale del lavoro, per ottenere l'accertamento giudiziale del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine, in un contratto a tempo indeterminato!

Dobbiamo fare riferimento all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015! Conosci la differenza tra proroga a rinnovo?
Esempio di proroga ? Contratto a termine che scade il 30 giugno 2018 … oggi 24 giugno le parti decidono di prorogarlo al 31 luglio. Prorogare significa spostare in avanti la data di scadenza del contratto, PRIMA che il contratto sia scaduto.

Rinnovo?
Il contratto è scaduto il 31 maggio 2018 … si decide di rinnovarlo alle stesse condizioni, a far data dal prossimo primo luglio!

Tutto chiaro?

Leggiamo cosa prevede il primo comma dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015:

“il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga”.


MASSIMO 5 PROROGHE NELL'ARCO DI 36 MESI. Alla sesta proroga, scatta il diritto all'assunzione a tempo indeterminato !

Per quanto riguarda i rinnovi ?
Non è previsto un numero massimo di rinnovi, fermo il limite complessivo di 36 mesi.
Attenzione a quanto prevede sempre l'articolo 21, a proposito di “periodo di vacatio” tra un rinnovo e l'altro:

“Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.

Ovviamente il rapporto a tempo determinato deve essere incardinato sempre con lo stesso datore di lavoro (non con tutte le altre cooperative del gruppo);
altrettanto ovviamente, il dipendente deve avere “effettivamente” svolto le stesse mansioni, durante tutte queste proroghe e questi rinnovi!

Tanto premesso, le regole previste dalla legge sono queste … parlane con il tuo amico nonché collega, invia pure questa consulenza in modo che possa fare “mente locale”, poi magari ci aggiorneremo per concluderla in base al suo riscontro e capire se ha diritto o meno all'assunzione a tempo indeterminato.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

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