2 Consulenze:

1 - Diritto allo studio in aziende con meno di 50 dipendenti





Sono un dipendente da 23 anni di un'azienda commerciale. In azienda siamo 36 dipendenti, 21 con il contratto del commercio (compreso il sottoscritto) e il resto dei colleghi col contratto metalmeccanico. Ho fatto richiesta per le 150 ore per frequentare un master. Mi sono state negate, da quello che ho intuito, il consulente del lavoro della mia azienda sostiene che la frase dell'articolo 159 che dice: "nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno" indica che sotto i 30 dipendenti non si possono concedere le 150 ore.
Ha ragione?

 

RISPOSTA



Rileggiamo l'articolo 159 CCNL commercio comma 2 e 3:

“I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma”.

Abbiamo una norma “cardine”, ossia la seguente: non può assentarsi più del 2% della forza lavoro aziendale.
Se i dipendenti in azienda sono meno di 50 … ciò significa che nessuno potrebbe assentarsi per usufruire per intero dei permessi per diritto allo studio.
Ecco che soccorre la norma successiva: "nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno". Di conseguenza, sotto i 30 dipendenti, il diritto allo studio non è riconosciuto!

Adesso però occorre affrontare un altro aspetto della consulenza, ossia la contemporanea applicazione nella stessa azienda, di due tipologie di contrattazioni collettive differenti!

Sussiste una ragionevole motivazione, alla luce delle mansioni svolte dai dipendenti, per cui devono applicarsi due contratti collettivi nazionali differenti!?
Effettivamente, in azienda, ci sono 21 dipendenti che si occupano di commercio e 17 dipendenti che sono addetti alla filiera produttiva?

Oppure si tratta di un escamotage per sopprimere alcuni diritti dei dipendenti, diritti collegati numericamente alle unità lavorative assunte dal datore di lavoro?



A mio modo di vedere quella frase è molto fuorviante. Anche il sindacato non riesce ad aiutarmi sostenendo di aver avuto problemi già in altri casi. La somma totale dei dipendenti della mia azienda, anche se con contratti diversi, può "aggirare" l'ostacolo? Saluti

 

RISPOSTA



Aggirare?!
Quali mansioni svolgono questi dipendenti?
Ripeto, l'applicazione di due contrattazioni differenti è dovuta a mansioni sostanzialmente differenti oppure, nei fatti, è un escamotage per ridurre i diritti dei dipendenti?!

Se l'applicazione di due contrattazioni collettive differenti è dovuta a mansioni sostanzialmente differenti dei vari dipendenti, ti sconsiglio di ricorrere al tribunale del lavoro, per vedere riconosciuto il tuo diritto allo studio.
Se l'applicazione di due contrattazioni collettive differenti è soltanto un escamotage … sarebbe il caso di proclamare uno sciopero, prima ancora che ricorrere al tribunale del lavoro.
Uno sciopero, non soltanto per il diritto allo studio negato, ma per i tanti diritti che sarebbero indebitamente soppressi da questo escamotage.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

2 - Diritto allo studio ccnl commercio, azienda con meno di 30 dipendenti





Art 159 ccnl cmmercio prevede che nell'aziende da 30 49 dipendenti solo un dipendente puo' avere diritto ai permessi per studio. Che significa che per esempio un'azienda che abbia 23 dipendenti nessuno abbia diritto ai permessi per studio????

RISPOSTA



Confermo.
Nelle azienda da 50 a 100 dipendenti, il 2% della forza lavoro è pari ad almeno 1 unità!
Nelle aziende con meno di 50 dipendenti, il 2% della forza lavoro sarebbe in ogni caso inferiore all'unità!
Quindi, da un punto di vista matematico, nelle aziende con meno di 50 dipendenti … nessun lavoratore avrebbe diritto al permesso studio.
Il contratto collettivo prevede un'eccezione favorevole alle aziende con almeno 30 dipendenti. Anche se il 2% di 30 dipendenti è inferiore all'unità, viene comunque garantito il diritto allo studio ad almeno 1 dipendente.
Per forze di cose, nell'azienda con 23 dipendenti, nessun lavoratore avrà diritto ai permessi per studio. Per quale motivo? E' scritto nel contratto collettivo commercio: “In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività”.

“I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio é comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività”.


A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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