Cessazione effetti delle sanzioni disciplinari di corpo





Mio figlio che oggi ha 24 anni, ha svolto 2 (due) anni di servizio militare quale FVP1.
Durante il primo anno, gli veniva inflitta una sanzione disciplinare di corpo, nr.1 (uno) giorno di consegna.
Gli era stato detto che trascorsi 2 (due) anni avrebbe potuto chiederne la cancellazione mediante apposita istanza diretta al Ministero della Difesa.
Trascorsi i due anni dalla notifica della sanzione, inoltrava istanza di cancellazione in PEC al Ministero della Difesa, ricevendo la seguente risposta:
"In esito all'istanza di cui alla posta certificata in riferimento, volta a ottenere la cessazione delle sanzioni disciplinari di corpo inflitte fino al 29 novembre 2016, si comunica che la stessa non può trovare margini di accoglimento. Ciò in quanto il beneficio chiesto si applica solo al personale in servizio, ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare e con i criteri di cui alla Circolare M_D 1172594 del 26 settembre 2014 di questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo internet

Circolare applicativa dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)

Premesso quanto sopra, atteso che avrebbe il desiderio di partecipare al concorso nell'Arma dei Carabinieri e, che la sanzione risulta nell'estratto di servizio da esibire durante l'iter concorsuale, sanzione che lo penalizza sia in termini di decurtazione di punteggio, che di negativa valutazione da parte della commissione esaminatrice, si chiede se ci sia una legge volta a chiederne la cancellazione anche se militare in congedo.
Nell'attesa di una cortese risposta si porgono cordiali saluti

RISPOSTA



Soltanto con un'istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990. Ovviamente il presupposto dell'annullamento in autotutela è l'illegittimità della sanzione disciplinare di corpo inflitta al militare. Si tratta per caso di una sanzione disciplinare illegittima nel contenuto oppure magari anche nella forma relativa al procedimento disciplinare?
Magari al tempo in cui è stata inflitta, tuo figlio non ha ritenuto di rivolgersi ad un legale per impugnare la sanzione disciplinare in questione …
Potrebbe farlo adesso con istanza di autotutela, in caso di sussistenza di motivazioni attinenti l'illegittimità della sanzione.

La cancellazione di cui all'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare, si applica appunto ai militari, ossia a coloro che hanno lo status di militare al momento della richiesta di cancellazione.

Le disposizioni in materia di cancellazione della sanzione disciplinare si applicano a tutto il personale militare in servizio, fatta eccezione per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, per i quali è competente il Comando Generale dell’Arma di Carabinieri.

Art. 1369 del codice dell'ordinamento militare. Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo
1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa puo' essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari ((diverse dal richiamo)).
2. Il Ministro, ovvero l'autorita' militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.


Perché si applica soltanto ai militari?
Per un motivo molto semplice: la legge parla di ricorso GERARCHICO (istanza per via gerarchica). Il ricorso gerarchico può essere presentato soltanto da colui che in quella gerarchia risulta incardinato al momento della domanda!
Ovvio ...
Inoltre la legge prevede l'obbligatorierà dell'atto endoprocedimentale del parere del superiore gerarchico; tuo figlio in questo momento, non ha alcun superiore gerarchico che possa esprimere questo parere fondamentale ai fini dell'applicazione della cancellazione.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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