Obbligo di gestione con partita IVA di un numero superiore a 3 case vacanze





Buongiorno, io e la mia famiglia abitiamo a T. e possediamo nel Comune di V. alcune case ricevute in eredità dai genitori mia moglie, altre che abbiamo acquistato dai fratelli di mia moglie.
La casa padronale di circa 200 mq è la nostra residenza estiva e occasionalmente invitiamo parenti, amici di famiglia e amici di mia figlia a trascorrervi alcuni giorni di vacanza, naturalmente in modo del tutto gratuito. Altri 3 appartamentini e 2 monolocali (ristrutturati e arredati) che fino al 2017 abbiamo utilizzato per parenti ed amici (purtroppo ne abbiamo proprio tanti), a gennaio 2018 le abbiamo registrate presso il Comune di V. 2018 dichiarandole affittabili quando disponibili. Tenuto conto che queste 5 unità vengono date in affitto solamente con regolare contratto, pagamento della Tassa Turistica Comunale e senza prestare alcun servizio per tutto il periodo contrattuale ( non oltre 28 giorni ), abbiamo delegato l'ufficio Holidays di V. a gestire tutte le pratiche e la documentazione da preparare e trasmettere a Comune e a Questura secondo le normative e leggi vigenti.
Il Comune di V. ci contesta quanto segue: Casa Padronale
La presenza di parenti stretti ( nostra figlia e i suoi amici inclusa ) e amici di famiglia, da noi invitati a trascorrere alcuni giorni a casa nostra, deve essere comunicata alla questura entro 24 ore dal loro arrivo, pena sanzione di € 3200.
Quesito: non essendo la nostra casa una struttura alberghiera né una struttura turistica c'è l'obbligo di comunicare la presenta di parenti e amici di famiglia e perfino della figlia con i suoi amici?

 

RISPOSTA



Confermo quello che hai scritto, poiché si tratta di obblighi riguardanti i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, come gli appartamenti per vacanze.
La casa padronale non è mai stata registrata presso il comune di V., come appartamento da locare per fini turistici.
L’art. 109 del testo unico leggi pubblica sicurezza stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. In caso di violazione dell'art. 109 del Tulps (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), deve applicarsi l'art. 17 del medesimo testo unico, norma che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00.

Se parenti ed amici dovessero poi essere ospitati nella casa padronale per un periodo superiore ad un mese, occorrerà procedere con la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi del DECRETO-LEGGE 21/03/1978 n. 59, articolo 12: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dalla Polizia Locale ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706.
Ai sensi dell'art. 16 L. 681/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di 206,00 €.

Tanto premesso, considerato che gli ospiti si sono intrattenuti per un arco temporale inferiore ad un mese, e che la casa padronale non è mai stata registrata in comune, come appartamento destinato alle locazioni turistiche, essendo di fatto la vostra dimora estiva, non comprendo in base a quale titolo giuridico, l'ente comunale pretende di comminarvi sanzioni pecuniarie.



3 Appartamentini e 2 Monolocali regolarmente registrati come affittabili. Secondo una normativa locale, il possesso di strutture turistiche di oltre 3 unità comporta una attività con Partita IVA
Il documento che allego e che mi è stato consegnato dall'ufficio da me delegato per l'espletamento delle pratiche dice chiaramente che la normativa Comunale viene annullata se al riguardo esiste già una legge o un decreto nazionale.

 

RISPOSTA



Un attimo … il documento in allegato riguarda la regione Toscana, non la regione Campania.

La materia “turismo” è di competenza delle Regioni e non dello Stato, come da articolo 117 della carta costituzionale.
E' di competenza delle Regioni, nell'ambito dei principi generali dettati con legge dello Stato, in materia di tutela della concorrenza.

Devi quindi aprire partita IVA; tuttavia, la casa padronale non fa parte degli immobili registrati per le locazioni turistiche. Non comprendo la sanzione per avere ospitato tua figlia, nella tua dimora estiva ...



Tenuto conto che queste 5 strutture non son strutture alberghiere e comunque noi non forniamo nessun servizio durante tutto il periodo di affitto ma consegniamo solo le chiavi all'arrivo dell'ospite. Siamo passibili di sanzioni?

 

RISPOSTA



Confermo che dovete avere partita IVA.
Non siete tuttavia passibili di sanzioni, se ospitate nella casa padronale (non registrata come immobile per locazioni turistiche), vostra figlia ed i suoi amici, per un periodo inferiore ad un mese.



Avrei bisogno di un Vostro parere al riguardo. Legge Regionale Campania n. 17 del 2001 per Locazioni turistiche. NB: La Regione Toscana che aveva introdotto regole anche sulle locazioni turistiche, ha dovuto rimuovere i vincoli previsti nella Sua Legge, per evitare la dichiarazione di illegittimità Costituzionale chiesta dal Governo alla Corte costituzionale. Estratto del documento consegnatomi dall'uff. Holidays Le Locazioni turistiche o brevi sono regolate infatti dal Codice Civile ed in particolare dalle seguenti leggi: dall'art. 1 comma2 lett.c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 dall'art. 1571 e seguenti del Codice Civile dall'art. 53 del codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011 Dal Decreto Legge 50/2017 In considerazione di quanto premesso quindi per le locazioni turistiche, non essendo attività rientrante nelle categorie di ricettività extra alberghiera normale dalla legge Regionale n.217/2001 non occorre presentare una SCIA, ma una semplice comunicazione al Comune qualora lo stesso abbia deliberato in tal senso Avrei quindi bisogno di una conferma di tali leggi e per quanto riguarda la casa padronale, che non è né struttura alberghiera né struttura turistica, se c'è l'obbligo di comunicazione dei nominativi di parenti e amici Cordiali saluti

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 3 della legge regione Campania n. 17/2001, la gestione di un numero superiore a 3 unità abitative, deve essere svolta in modalità imprenditoriale, ossia con l'apertura della partita IVA. Ecco la norma della legge regionale, in materia di case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igieni-co-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all’allegato B), che è parte integrante della presente Legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all’allegato B;
b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pub-blicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.

Dovete aprire partita IVA presso la camera di commercio.
Fermo restando che non dovete comunicare nulla all'autorità di pubblica sicurezza, se ospitate amici e parenti nella casa padronale, per un periodo inferiore ad un mese.

Cordiali saluti.

Fonti:

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