1 - Cessazione dal servizio permanente a domanda dell'Ufficiale d'Accademia





Buongiorno, Sono un Maggiore d'Accademia che ha ampiamente terminato il periodo di ferma obbligatoria. Recentemente ho avuto un offerta di contratto di lavoro molto buona tale per cui devo decidere se richiedere le dimissioni entro il Natale. Il nuovo datore di lavoro per formalizzare l'impegno ad assumermi ha bisogno di sapere la tempistica entro la quale il mio licenziamento è effettivo. Dalle informazioni in mio possesso, che copio in calce, so che la richiesta di dimissioni: -non necessita di un preavviso -non necessita di un'approvazione -è effettiva solo a seguito del decreto ministeriale. Per quanto riguarda la mia situazione per me e per l'azienda che vuole assumermi è molto importante determinare la tempistica massima entro la quale le mie dimissioni possono essere rese effettive dal decreto ministeriale.
Io presumo siano i canonici 90 gg della Pubblica Amministrazione. Posso esigere un tempo minore? C'è un modo per essere assunto presso la nuova ditta in maniera più rapida? Gentilmente le chiedo un consulto il prima possibile poiché prima di Natale vorrebbero formalizzare la nuova proposta contrattuale.

Riferimenti normativi da me consultati:
-legge 10/04/1954 num.113
-articoli 861 e 862 seguenti del codice dell'ordinamento militare – decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

RISPOSTA

Confermo quanto Ella ha riportato nel suo quesito.
Confermo altresì la correttezza dei riferimenti normativi citati, tuttavia, vorrei invitarla a leggere con attenzione il comma 3 dell'articolo 43. legge 10/04/1954 n. 113: "l'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".

ATTENZIONE … o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Art. 861 decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Cause di perdita del grado
1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d'autorita';
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.

Art. 862 Dimissioni volontarie
1. L'ufficiale ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto.
4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile.
6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE A DOMANDA.
Art. 43. legge 10/04/1954 n. 113

1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento a seconda dell'età.
3. L'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Tanto premesso, confermo il canonico termine di 90 giorni, di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 241/1990 (il rapporto di lavoro del militare non è contrattualizzato, quindi si applica la legge sul procedimento amministrativo), tuttavia il suindicato termine procedimentale, nella fattispecie “de quo”, non avrebbe carattere perentorio.

L'amministrazione ha facoltà di ritardare il momento di efficacia delle dimissioni dell'ufficiale per gravi motivi di servizio; inoltre, in relazione al mancato rispetto del termine di 90 giorni … non sarebbero comunque previste particolari sanzioni a carico dell'amministrazione!

Non si può "esigere" un termine inferiore a 90 giorni, tuttavia il decreto potrebbe anche essere adottato dopo soli 30 o 40 giorni dall'istanza … dipende dal carico di lavoro dell'amministrazione in questione!
Non saprei ...
Consiglio di comunicare al nuovo datore di lavoro un termine di legge di 90 giorni, con riserva di comunicare successivamente, con esattezza, il termine effettivo di scioglimento del vincolo lavorativo da ufficiale delle forze armate.

A disposizione per chiarimenti e per esaminare l'impegno contrattuale che il nuovo datore di lavoro proporrà di sottoscrivere. Occorre evitare la previsione di clausole penali, in caso di mancata assunzione presso la nuova azienda, entro il termine inizialmente comunicato di 90 giorni

Distinti saluti.

2 - Dimissioni Ufficiale Accademia Aeronautica Militare durante la ferma decennale: motivazioni





Sono un Tenente dell'Aeronautica Militare.
Sono stato assunto in Accademia Militare di Pozzuoli il 15 Settembre 2017. Il 1^ Ottobre 2019 sono stato promosso Sottotenente, giorno in cui sono passato al servizio permanente effettivo ed è cominciata una ferma obbligatoria di 10 anni.
Attualmente voglio chiedere dimissioni volontarie e lasciare definitivamente il mio lavoro attuale in quanto voglio cominciare un percorso professionale differente.

RISPOSTA

Devi considerare che sei ancora sottoposto agli obblighi di ferma obbligatoria decennale, ferma contratta al momento dell'inquadramento giuridico nel servizio permanente effettivo.



Ho già letto delle vostre consulenze riguardo Ufficiali con anzianità di servizio più avanzata della mia, quello che voglio chiedere è: Posso essere dimesso e lasciare definitivamente il mio lavoro da subito?

RISPOSTA

No, perché hai contratto una ferma decennale.
Non puoi rassegnare le dimissioni, ai sensi degli articoli 862 e 933 commi 1 e 2 del codice dell'ordinamento militare, essendo sottoposto agli obblighi di ferma da Ufficiale delle Forze Armate.
Art. 862 D.Lgs. 15 marzo 2010. Dimissioni volontarie
1. L'ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo. 3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.
4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado. 5. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.

Art. 933 D.Lgs. 15 marzo 2010. Cessazione a domanda
1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L’amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.



Quali soluzioni esistono per lasciare definitivamente il mio lavoro?
Sono interessato a tutte le soluzioni legittime possibili per poi valutare e decidere quale attuare.
Ripeto, sono convinto che voglio lasciare definitivamente il mio lavoro.
Resto a disposizione per rispondere a richieste di ulteriori informazioni. Grazie!

RISPOSTA

Leggiamo la norma del codice dell'ordinamento militare alla quale dobbiamo fare riferimento. Si tratta dell'articolo 923 del codice dell'ordinamento militare.
Art. 923 D.Lgs. 15 marzo 2010. Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d’autorità;
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell’impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell’articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’articolo 622.
2. La cessazione dal servizio permanente d’autorità e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
4 …
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Analizziamo i presupposti che ti consentono di sciogliere anticipatamente l'obbligo di ferma decennale.
Possiamo immediatamente scartare l'infermità e la non idoneità alle funzioni del grado, essendo tu in buona salute.
Si può essere collocati nella riserva, per scarso rendimento, ai sensi dell'articolo 932 del codice dell'ordinamento militare, ma anche questa soluzione non te la consiglio …
Art. 932 D.Lgs. 66/2010 Scarso rendimento
1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l’interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
a) ammonizione all’interessato;
b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione all’interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
La cessazione a domanda potrebbe essere accolta, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'ufficiale avesse vinto un concorso superiore, come il concorso in magistratura oppure il concorso per la carriera prefettizia o diplomatica. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 26/03/2012 n. 1746, la legge n. 229 del 26/03/1965 che consente agli ufficiali delle Forze Armate di partecipare a tutti i concorsi pubblici, rappresenta una normativa ampliativa della posizione di “status” del personale interessato.
Se l'ufficiale può partecipare al concorso in magistratura, sarebbe contraddittorio impedirgli di percorrere la relativa carriera, nel caso in cui risultasse vincitore di concorso.
Non può essere accolta invece, la domanda di cessazione, soltanto perché l'ufficiale ha deciso di intraprendere una diversa carriera da avvocato oppure da ingegnere, senza avere vinto un concorso pubblico superiore.
Quale soluzione rimane?
Nessun'altra!
Nemmeno la decadenza dal rapporto di impiego di cui all'articolo 898 del codice dell'ordinamento militare, poiché come indicato nel comma 5, gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice..
Art. 898 D.Lgs. 66/2010. Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale
1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.
4. Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età;
b) il sottufficiale è collocato nel complemento;
c) il graduato è collocato sempre nella riserva.
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.
In sintesi, le alternative sono:
-la cessazione dallo status di ufficiale per infermità, il transito all'impiego civile e le successivi dimissioni.
-Avere vinto un concorso superiore nella Pubblica amministrazione
-Il procedimento per scarso rendimento di cui all'articolo 932 del C.O.M. … ma non te lo consiglio...
-La perdita dello stato di militare, ad esempio per indegnità ovvero per motivi di rilevanza penale, ai sensi dell'articolo 622 del C.O.M.
Art. 622 D.Lgs. 66/2010 Perdita dello stato di militare
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32-quinquies del codice penale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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