1 - Posizione organizzativa ente locale a dipendente categoria B o C





Sono un disabile assunto ai sensi della legge 68/99 in un ente locale che ha sempre svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento (impegni di spesa, liquidazioni mandati di pagamento accertamenti tributi comunali ecc.) andando a sostituire dipendenti d1 (titolare di posizione organizzativa dal 31/03/2013 al 11/08/2013 dal 11/10/2014 al 31/03/2015) e c3 (dal 16/05/2015 al 15/8/2015).
Il primo quesito che voglio porre è il seguente: posso tutt'oggi richiedere che durante i periodi di sostituzione mi venga riconosciuta la retribuzione del personale che ho sostituito e chiedere il livello contrattuale C1?

 

RISPOSTA

 

Non hai diritto alle differenze retributive dovute ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile (Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta), in quanto si è compiuta la prescrizione quinquennale del diritto economico. Non hai nemmeno diritto alla progressione alla categoria C, in quanto hai svolto mansioni superiori in sostituzione di un collega assente (probabilmente per malattia o per aspettativa non retribuita).
Art. 2103 del codice civile - Prestazione del lavoro.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

Con specifico riferimento allo svolgimento di mansioni superiori si precisa che il diritto al riconoscimento della qualifica superiore si prescrive in 10 anni, mentre il diritto al pagamento delle differenze retributive in 5 anni.



Il secondo: La nuova amministrazione mi chiede di informarmi se il dipendente b1 può essere nominato responsabile del servizio in un ente che non ha dirigenza?
Restando in attesa porgo distinti saluti

 

RISPOSTA

 

Certamente sì, dobbiamo fare riferimento all'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali, del 21 maggio 2018.
In particolare dobbiamo fare riferimento al comma 2 dell'articolo 14 ed al comma 2 lettera a) dell'articolo 13 del CCNL 2016-2018.
La retribuzione di posizione non potrà essere superiore a 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
Art. 14. Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

Art. 15 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

Art. 13. Area delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Attribuzione mansioni superiori dipendente ente locale diritto differenze retributive





Con la presente vorrei avere delucidazioni in riferimento al mio caso personale. Sono disabile assunto ai sensi della legge 68/99 presso un ente locale. sono inquadrato come B1 ma ho sempre svolto mansioni superiori (redigendo atti, facendo accertamenti su tributi locali, lavorando tramite teamviewer per il Comune di xxxxxxxx (convenzionato con il nostro ente per alcuni servizi contabilità e tributi) il tutto documentabile tramite p.c. dal quale si puo tranquillamente verificare l'autore dell'atto).

RISPOSTA

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio all'art. 36 della Costituzione (Cassazione civile ordinanza n. 2277/2021).
Nel pubblico impiego privatizzato, le mansioni superiori assegnate al dipendente, di per se stesse danno diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Costituzione, a prescindere dalla mancata formale attivazione delle disposizioni di cui all'art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001, tramite atto datoriale.



Sostituendo per ben due volte il responsabile del servizio tributi D4 con ordine di servizio per malattia, ed una collega C3 nel post gravidanza sempre con ordine di servizio.

RISPOSTA

In questo caso pertanto, anche senza citare l'articolo 52 del testo unico pubblico impiego, ci sarebbe stata la formale attivazione delle mansioni superiori.



Ho chiesto che mi venissero retribuite le mansioni superiori da sempre svolte ma a tutt'oggi non ho ricevuto alcuna notizia in merito.

RISPOSTA

E' normale che non ti abbiano risposto, perché ammettere questo risarcimento per mansioni superiori “da sempre”, significa per il dirigente/responsabile di posizione organizzativa accettare il rischio di una condanna da parte della Corte dei Conti per danno erariale! Le mansioni superiori non possono essere attribuite allo stesso dipendente, per un periodo superiore a 6 mesi.



Volevo cortesemente chiedere se mi spetta la retribuzione per quanto sopra descritto e cosa devo fare per ottenerle. Mi scuso per il disturbo e restando in attesa porgo distinti saluti

RISPOSTA

Ti spettano le differenze retributive, ci sono persino gli ordini di servizio, ti consiglio di procedere con ricorso al tribunale del lavoro, per far valere la tua richiesta economica nei confronti dell'ente comunale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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