Diritto di precedenza del lavoratore a termine che si è dimesso in caso di assunzioni





Dal 2016 al 2018 sono stato alle dipendenze di una nota banca italiana con contratto di lavoro a tempo determinato e successivi rinnovi. In prossimità della scadenza dell'ultimo rinnovo ovvero il 06/04/2018 ho dato le mie dimissioni in quanto l'azienda mi aveva chiaramente fatto capire che alle scadenza prevista ovvero il 27/04/2018 non avrei avuto la stabilizzazione.
Successivamente, entro comunque i sei mesi, ho manifestato il mio interesse a esercitare il diritto di precedenza ad oggi non ho avuto alcuna risposta ma ne frattempo l'azienda ha assunto vario personale a tempo indeterminato con un'anzianità lavorativa inferiore alla mia.
Volevo solo sapere se l'azienda ha rispettato i miei diritti o meno. Grazie

 

RISPOSTA

 

No, l'azienda non ha rispettato il tuo diritto di precedenza; avrebbe dovuto assumerti a tempo indeterminato con precedenza rispetto agli altri lavoratori.

La norma che disciplina il diritto di precedenza (art. 24 d.lgs. 81/2015), può essere applicata nel caso del lavoratore a termine che, dopo aver lavorato per più di sei mesi, ha interrotto per sua volontà un contratto di lavoro a tempo determinato?

Qual è il parere dell'INPS?
Se il lavoratore a termine si dimette e poi viene riassunto dal medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, l’assunzione deve considerarsi dovuta, in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso: in questa ipotesi l’accettazione dell’assunzione vale come manifestazione implicita di volontà all’esercizio del diritto di precedenza.
Nella diversa ipotesi in cui il lavoratore si dimetta ed il datore di lavoro abbia intenzione di assumere un altro lavoratore, invece, proprio per evitare che il datore di lavoro che intenda assumere sia eccessivamente penalizzato dall’esistenza di una precedente dimissione, è necessaria, per far valere il diritto alla riassunzione, la manifestazione dell’interesse. Se questa manca, il datore di lavoro è libero di assumere un altro lavoratore.
Avendo tu, manifestato l'interesse ad avvalerti del diritto di precedenza di cui all'articolo 24 del d.lgs. 81/2015, il datore di lavoro era tenuto ad assumerti a tempo indeterminato.
Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

ATTENZIONE: … con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine!

Art. 24 D.lgs. 81/2015Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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