Secondo lavoro dipendente pubblico personale ATA





Gentili Signori, sono un dipendente statale appartenente al MIUR con la qualifica di collaboratore scolastico (personale ATA).
Avrei intenzione di chiedere la trasformazione del mio orario di servizio da tempo pieno a tempo parziale al 50% per avviare una mia attività da lavoratore autonomo (come prevede la normativa).
Io sono un musicista e la libera professione che vorrei avviare sarebbe quella di produttore in studio di registrazione di musica elettronica collegata al diritto di autore e cessione in licenza dei miei brani. Questa figura professionale viene definita come DJ Producer, anche se in effetti non è l'attività di DJ.
"Nella recente sentenza n. 16253/2018 la Corte di Cassazione specifica che anche i DJ producer, artisti che operano in uno studio di registrazione, rientrano tra i lavoratori dello spettacolo al pari dei normali DJ che operano nelle discoteche, nelle radio e nelle televisioni.
La Suprema Corte ha ribadito il concetto già espresso dell'ininfluenza della presenza di pubblico dal vivo per poter essere qualificati come lavoratori dello spettacolo, rientrandovi anche le attività di realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione e del quale il pubblico può fruire tramite le moderne tecniche di registrazione."


Mi rivolgo a Voi in quanto, cercando sul web, ora ho le idee parecchio confuse riguardo a quello che un dipendente pubblico (in particolare il personale ATA del comparto scuola) può o non può fare in regime di part-time al 50%.

Come ben sapete noi statali abbiamo il dovere di esclusività e quindi esistono attività completamente incompatibili quindi vietate: il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.
A mitigare questi divieti entrano in gioco alcune deroghe, ma leggendo sui vari siti sembra che l'imprenditoria sia sempre vietata come anche il commercio nonostante la trasformazione del contratto di lavoro a tempo dimezzato.

Mi ero tranquillizzato avendo trovato questi criteri generali in materia di incarichi vietati

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ma poi mi sono imbattuto in alcuni articoli in cui si scrive che rimangono vietate le sopracitate attività incompatibili facendo riferimento al comparto scuola e soprattutto all'art. 508 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Controllando, però, ho verificato che tale articolo fa parte del Titolo indirizzato ai Docenti e non al personale ATA.

Mi scusa se mi sono dilungato, ma prima di fare questo passo avrei la necessità di essere veramente certo di poter svolgere la mia libera professione senza incappare in qualche impedimento legale.

In breve, la mia richiesta è la seguente:
1) La figura professionale del DJ Producer o tecnico del suono è compatibile con il mio essere dipendente pubblico part-time 50%?

2) In regime di part-time 50% è effettivamente vero che decade il divieto per le attività incompatibili per il personale ATA a tempo pieno e quindi è possibile esercitarle senza alcun problema?

In attesa di un Vostro riscontro e del preventivo per la risposta al mio quesito, porgo cordiali saluti.

 

RISPOSTA

 

Secondo il comma 10 dell'articolo 508 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Riporto di seguito i commi 11, 12 e 13 del suindicato articolo:

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.


ATTENZIONE: il divieto si riferisce al personale di cui al presente titolo? Quale titolo?
Il titolo I della parte III del decreto legislativo n. 297 del 1994; il divieto si applica al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.
Il divieto non si applica al personale ATA.

-PARTE III - PERSONALE
-TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

Al personale ATA si applica soltanto la norma generale di cui al testo unico pubblico impiego:
Art. 53 decreto legislativo n. 165/2001. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi


6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il dipendente facente parte del personale ATA può svolgere la professione di DJ Producer, a condizione di avere instaurato un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
Non sussistono particolari divieti nella tua fattispecie.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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