Sospensione disoccupazione NASPI 180 giorni oppure sei mesi?





Buonasera,
in data 30/07/2020 è terminato un rapporto di lavoro a tempo determinato e quindi ho inoltrato all'Inps la domanda di Nspi, domanda accettata.
In data 01/09/2020 ho cominciato un rapporto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi (scadenza 28/02/2021).
Il giorno 04/09/2020, dopo soli quattro giorni di lavoro, ho dovuto dimettermi in periodo di prova per gravi motivi familiari.
L'Inps mi dice che non ho più diritto all'indennità poiché il contratto da me sottoscritto in data 01/09/2020 era superiore ai 180 giorni, nello specifico 181.
A me risulta che le circolari Inps in materia, parlino sempre di mesi (in questo caso 6 mesi) e non di giorni.
Secondo voi ha ragione la sede l'Inps e la computabilità è a giorni, oppure fa fede la circolare n. 94 del 12/05/2015 al comma 2.10.a.1?

Vi ringrazio e porgo Distinti saluti

 

RISPOSTA

 

Ha ragione l'INPS in considerazione di quanto previsto dalla Circolare ANPAL del 23 luglio 2019, paragrafo 2.1.1: “In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), fatto salvo quanto definito al punto 2.1.1 della presente circolare, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.
Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno: pertanto nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere”.

Ha ragione l'INPS non tanto in ragione di quanto previsto dalla circolare n. 94 del 12/05/2015 al comma 2.10.a.1 (2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari), quanto in considerazione della circolare relativa allo stato di disoccupazione alla luce del decreto legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca