Riscatto oneroso contributi pensionistici estero versati in paese extra UE





Buongiorno sto valutando un lavoro con una società che ha sede legale a Kiev, la xxxxxxxxxxxxx INTERNATIONAL.
Mi hanno detto che i contributi pensionistici che mi verranno versati hanno standard italiani ma non so se può essere vero o no.
Il mio quesito è: Se io accetto il lavoro e dopo 5 o 10 anni termino il mio rapporto di lavoro con questa società i contributi pensionistici che mi sono stati versati come faccio a recuperarli? Cioè si sommano a quelli italiani o prenderò una pensione Ucraina quando raggiungerò l'età pensionabile?
E tecnicamente qual è la procedura per recuperare questi contributi pensionistici?

 

RISPOSTA

 

Per recuperare questi contributi pensionistici, sarà necessario procedere con la domanda di riscatto oneroso per lavoro svolto all'estero, in Paesi non convenzionati con l'Italia né tanto meno facenti parte dell'UE. L'Ucraina infatti non è legata all'Italia da nessuna Convenzione di sicurezza sociale, né tanto meno fa parte dell'Unione Europea.

Il lavoratore che ha svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all'Italia da Convenzioni di sicurezza sociale se vuole utilizzare in Italia tale contribuzione ha la possibilità di chiedere il riscatto del lavoro svolto all’estero, a titolo oneroso, secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 2, della Legge 153/1969 (“con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente”). L'onere del riscatto è determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto. Per completezza espositiva, riporto la pagina web ufficiale dell'INPS:

INPS - Contributi da riscatto per lavoro svolto all'estero in Paesi non convenzionati

Non è possibile invece chiedere la così detta totalizzazione internazionale ossia il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, in assenza di una convenzione di sicurezza sociale ovvero di adesione alla UE della nazione Ucraina.

Non a caso, nell'ipotesi di attività lavorativa svolta in Italia da cittadini ucraini, è prevista la possibilità in favore dei lavoratori extracomunitari che rimpatriano di beneficiare di una prestazione pensionistica al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi, in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, c. 20, della Legge 335/1995 (Legge n. 189/2002).

Fermo restando che potresti decidere di rimanere in Ucraina fino a quando non avrai maturato il diritto alla pensione nella nazione estera. La richiesta di riscatto del lavoro svolto all'estero è infatti facoltativa in quanto onerosa.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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