Risoluzione contratto auto usata garanzia consumatore certificato di garanzia di conformità





Buongiorno, vorrei sapere come posso ottenere rimborsi per spese da me sostenute riguardo la descrizione che vi farò. Ho comprato un’auto usata da un rivenditore a 400 km da me, firmando un contratto con certificato di garanzia di conformità, tramite una società che ha officine autorizzate in varie parti d’Italia, che fa da tramite tra officina meccanica e venditore.
Funziona così: l'officina manda l'email a questa società che a sua volta la gira al venditore e il venditore deve dare l'ok per riparare il danno. poi l'officina manda la fattura e il venditore risarcisce la sua parte secondo contratto.

 

RISPOSTA

 

Nel certificato è scritto quanto segue: “ai sensi dell’art. 135 del codice del consumo, salvo prova contraria a carico del venditore, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro i primi 12 mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi, sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.



Succede questo: qualche giorno dopo ho avuto un problema con l'auto l'ho portata nell'officina autorizzata da questa società (3 gennaio) trovano il problema, lo risolvono, ma subito dopo ne trovano un altro (4gennaio) ben più grave e più oneroso da sostituire (pompa d'iniezione 800 euro totali). Qui iniziano i problemi, l’officina manda la pratica ma il venditore si rifiuta di farla riparare perché spesa troppo onerosa e pretende di visionare la macchina per ripararla lui.

 

RISPOSTA

 

È davvero paradossale il comportamento del venditore …
Dapprima allega al contratto un certificato di garanzia che mette a disposizione dell'acquirente dell'auto usata, una rete di officine convenzionate con la concessionaria, salvo poi pretendere di ripararla lui … a 400 Km di distanza!
Nel certificato è scritto quanto segue: “l’Acquirente ha diritto di ottenere dal Venditore il ripristino, senza spese, della conformità del bene. Ciò significa che il Venditore dovrà rimediare ai difetti eventualmente manifestatisi, per far sì che il veicolo corrisponda a quanto descritto nel Certificato di Conformità, e nello stato in cui doveva trovarsi al momento della vendita, tenuto conto del chilometraggio percorso e dell’anno di immatricolazione”.



Ricordo che la macchina non si accende e che si trova a 400 km, quindi impossibile per me portarla. Risultato? Ho dovuto pagare io (auto ritirata il 13 gennaio)

 

RISPOSTA

 

La Cassazione (sentenza della Corte di Cassazione n. 48251 del 15 novembre 2016) ha deciso che quando il meccanico non viene pagato e l'officina trattiene l'auto del cliente, non si commette reato.



Non è finita, la settimana (18gennaio con chiamata dimostrabile del carro attrezzi) dopo ho avuto un altro problema (pompa carburante 500 euro), riportata nell' officina autorizzata e non hanno potuto aprire la pratica con il venditore perché è ancora aperta quella precedente. Ho pagato io. Poi dopo 2 settimane (3 febbraio) si rimanifesta lo stesso problema pompa carburante con conseguente riparazione presso la stessa officina.
L'intervento è stato fatto gratuitamente (sostengono che il pezzo messo in precedenza era difettoso). Il 18 febbraio si rimanifesta ancora lo stesso problema (quindi carro attrezzi e officina), mi sostituiscono ancora lo stesso pezzo.
L'officina mi ha detto che se si rimanifesta ancora non sanno più dove mettere mano. Cosa devo fare?
Posso richiedere la risoluzione del contratto?

 

RISPOSTA

 

Esatto, puoi chiedere la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto nel certificato in allegato al contratto: la Garanzia Legale di Conformità (la garanzia prevista dal codice del consumo) opera ove ricorra una delle seguenti situazioni:
-quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
-quando il venditore ha dichiarato, o è chiaro dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole.
L’Acquirente non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità ma l’onere circa l’entità del difetto di conformità è a carico del venditore.
L'articolo 130 del codice del consumo D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 prevede quanto segue, a proposito dei diritti del consumatore: “il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro”.
Il prossimo guasto, se il venditore si rifiuterà di provvedere alle spese relative alla riparazione, gli comunicherai via pec la tua intenzione di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 130 del codice del consumo, con richiesta di risarcimento danni (risarcimento pari quanto meno alle riparazioni che fino ad oggi hai dovuto sostenere, nonostante il certificato convenzionale di garanzia).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca