Contratto di assistenza vitalizia in favore del figlio che si obbliga del mantenimento del genitore invalido





Buonasera, avrei bisogno di consulenza sul seguente tema:

Signora di 87 anni vedova invalida che percepisce assegno sociale e indennità di accompagnamento che vive in casa di proprietà di:

1) sua per 8/18 e con diritto di abitazione essendo coniuge superstite

2) del figlio per 5/18

3) del nipote per 5/18 in quanto erede dell’altro figlio deceduto

Dato che i redditi della signora non sono sufficienti a coprire i costi della casa e gli alimenti per il suo sostentamento, il dovere per legge ad erogare gli alimenti alla suddetta spetta solo al figlio o anche al nipote?

RISPOSTA



Spetta soltanto al figlio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 433 del codice civile. In presenza del figlio, l'obbligo così detto “alimentare”, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, non ricadrà sul nipote in linea diretta. Il nipote dovrà mantenere il nonno, soltanto in assenza di figli, come prevede l'articolo 433 del codice civile … e non “in assenza del padre, figlio del nonno” ... la legge non prevede questa fattispecie!!!

Art. 433 del codice civile. Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.


Non dobbiamo confondere le norme in materia di rappresentazione ereditaria con quelle relative all'obbligo alimentare di cui alla norma predetta del codice civile.



Eredi della casa di proprietà della signora sono il figlio e il nipote che alla sua morte erediteranno 4/18 ciascuno della sua proprietà divenendo pertanto proprietari per 1/2 ciascuno.
In attesa di un vostro riscontro,

Cordialità

RISPOSTA



La signora potrebbe stipulare in favore del figlio, un contratto di vitalizio assistenziale, in modo da riequilibrare i rapporti con il nipote, soggetto sul quale non ricade alcun obbligo di mantenimento. Il contratto in questione ha quale oggetto la cessione della proprietà di un immobile in cambio di prestazioni di cura, assistenza, vitto e alloggio da parte della cessionaria.
La signora potrebbe cedere la sua quota immobiliare al figlio, in cambio dell'assistenza vitalizia e della contribuzione economica a tutte le ingenti spese che si rendono necessarie stante l'età avanzata ed il conseguente quadro clinico.

Oppure potrebbe lasciare con testamento al figlio, oltre alla quota di legittima, anche la quota disponibile, sempre nell'ottica di riequilibrare i rapporti giuridici tra figlio e nipote.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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