Rimborso per cancellazione volo internazionale





Buon giorno mi chiamo xxxxxxxx e mi rivolgo al vostro studio per una eventuale consulenza sul tema rimborsi delle compagnie aeree in caso di disguidi nei confronti degli utenti In concreto nel mio caso ho acquistato un biglietto andata e ritorno dalla compagnia KLM Olandese, con destinazione Bonaire (antille olandesi) con partenza da Venezia Marco Polo il 25 febbraio 2020 arrivo ad Amsterdam e proseguimento sempre con KLM fino a destinazione.
Fino a qui tutto regolare il problema è sorto al ritorno, previsto per il 04 aprile quando il volo causa pandemia mi è stato cancellato e spostato al 04 maggio, per poi essermi ulteriormente cancellato e spostato al 04 luglio.
Allo stato delle cose decisi di cercare un'alternativa e l'opportunità mi si presentata il 13 maggio riuscendo a individuare le tre compagnie aeree atte a condurci fino a Milano Malpensa , considerato che il Marco Polo causa pandemia era chiuso.
Partenza da Bonaire il giorno 13 maggio con la compagnia DIVI DIVI destinazione Curasao $ a mio carico 240.44.
Da Curasao a Parigi con KLM costo zero. Da Parigi a Roma, Milano Malpensa con Alitalia E 378.13 a mio carico.
Quello che chiedo è se ho diritto al rimborso per l'importo da me sostenuto stando al regolamento della comunità europea Di quanto sopra descritto posso fornire necessaria documentazione.
Distinti saluti

 

RISPOSTA

 

Di seguito la normativa di origine europea, ossia il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato:

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE)

-Secondo il “considerato” numero 13, “I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo”.

-Secondo il “considerato” numero 14, “Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.

-Secondo il “considerato” numero 15, “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.

L'articolo 5 si applica in materia di diritti del passeggero scaturenti dalla cancellazione del volo:

Articolo 5. Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.


L'articolo 7 prevede poi la così detta compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento al passeggero. Immagino che la compagnia di volo ti abbia informato della cancellazione con un preavviso inferiore a 14 giorni. L’ammontare del risarcimento dipende dalla tratta di volo e non dal prezzo pagato per il biglietto:
Tratte brevi (fino a 1500 chilometri): Ti spetta un risarcimento di € 250
Tratte medie (fino a 3500 chilometri): Ti spetta un risarcimento di € 400
Tratte lunghe (oltre 3500 chilometri): Ti spetta un risarcimento di € 600

L'articolo 12 consente di chiedere un risarcimento supplementare, ossia le spese che hai sostenuto per tornare in Italia prima del 4 luglio.
Hai quindi diritto di chiedere oltre alla compensazione pecuniaria pari a 600 euro, anche il rimborso delle spese sostenute per il ritorno in Italia.

Attenzione, in caso di contenzioso con la KLM, il giudice adito potrebbe riconoscere la situazione di eccezionale gravità di cui al considerato numero 14, alla luce della pandemia ancora in corso. Consiglio di definire la vertenza con un accordo bonario con la compagnia aerea.
Si rischia seriamente di risultare soccombenti al termine del contenzioso.

Preciso che ai sensi dell'articolo 28 decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, hai diritto al rimborso del biglietto, in ragione della normativa prevista per l'emergenza covid-19.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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