Licenziamento senza preavviso dipendente comunale condannato per induzione indebita a dare o promettere utilità





Buongiorno, Vi chiedo se per un dipendente comunale, con una condanna a 1 anno e 4 mesi per il reato previsto dall'art. 319 quater del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità) è previsto per legge il licenziamento da parte dell'Ente pubblico o se rimane facoltà dell'Ente.
Grazie
Saluti

 

RISPOSTA

 

Il CCNL 2019 – 2021 Funzioni Locali prevede il licenziamento senza preavviso per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della Legge 27 marzo 2001 n. 97: si tratta dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale.

Per la precisione, il nuovo CCNL per gli enti locali prevede tutto ciò all'articolo 72 comma 9 punto 2 lettera e).

Le fattispecie che giustificano il licenziamento senza preavviso del dipendente, sono previste sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva applicabile all'Ente Pubblico – datore di lavoro. In questo caso, le norme di legge non impongono l'obbligatorietà del licenziamento in tronco, in quanto l'articolo 319 quater non prevede inoltre l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, al contrario dell'articolo 319 ter del codice penale, come previsto dall'articolo 317 bis del codice penale.

Art. 319-quater del codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 32-quinquies del codice penale. Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, (1) e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 317-bis del codice penale. Pene accessorie.
[I] La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.

L'obbligatorietà del licenziamento è invece prevista dalla contrattazione collettiva nazionale che rinvia alla legge n. 97/2001 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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