Reato di violenza sessuale e misure alternative alla detenzione





Buongiorno, sono stato condannato in primo grado ad una pena alla reclusione per anni 4 così determinata: anni 3 per il reato di cui all'art 609 bis, riconosciuta circostanza attenuante specifica al comma ter.

RISPOSTA

Attenzione, comma 3 dell'articolo 609 bis del codice penale: “Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Non “comma ter”,



In giudizio di prevalenza sull'aggravante specifica art, 609 ter (rapporto di coniugio), pena aumentata di un anno in continuazione reato art 572.
Vorrei capire se essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante specifica art 609 bis comma ter cpp sia possibile ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione per chiedere una misura alternativa o se la presenza dell'aggravante art 609 ter rende il reato ostativo e quindi sia impossibile accedere alle misure alternative dovendo passare per il carcere con osservazione per almeno un anno.
Grazie, cordiali saluti.

RISPOSTA

L'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) prevede che i benefici di cui al comma 1 (misure alternative alla detenzione) possano essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.
Il parametro temporale fissato dal legislatore è molto rigido, in quanto è stata prevista una soglia minima unica e indifferenziata, basata sulla presunzione assoluta per cui, ai fini della valutazione circa la meritevolezza del beneficio, l'osservazione scientifica della personalità del condannato per i reati in questione deve durare almeno un anno, anche pardossalmente nelle ipotesi in cui la pena residua da espiare sia inferiore a un anno!

Leggiamo allora con attenzione, cosa prevede il suddetto comma 1 quater.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609 bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
In estrema sintesi: chi commette il reato di violenza sessuale con il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 3 dell'articolo 609 bis del codice penale, può chiedere le misure alternative alla detenzione, anche senza "osservazione scientifica della personalità" per un anno.
Ma se viene contestata anche l'aggravante di cui all'articolo 609 ter (rapporto di coniugio con la vittima del reato di violenza sessuale), l'attenuante di cui al comma 3 dell'articolo 609 bis, diventa irrilevante anche se prevalente sull'aggravante specifica.

Confermo pertanto che attualmente ti sarà impossibile accedere alle misure alternative alla detenzione, dovendo passare per il carcere con osservazione per almeno un anno.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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