Diffamazione a mezzo chat presunti rapporti sessuali relazioni intime





Buonasera degli amici hanno ricevuto screenshot di chat private da un collega (soggetto denominato "B") che ha scambiato messaggi da un'altra persona (soggetto denonimato "A") riguardanti la mia persona.
Il soggetto A millanterebbe esperienze intime con il sottoscritto, descrivendole nei dettagli via chat al soggetto B indicando però solamente il mio nome di battesimo.

RISPOSTA

Il soggetto A ha comunicato esclusivamente con il soggetto B, in una chat privata.
Ha indicato soltanto il tuo nome di battesimo, in quanto è sufficiente il nome per identificarti senza ombra di dubbio.



Il soggetto B ha inoltrato gli screenshot di queste chat a diverse persone inclusi i miei amici e sembrerebbe volerli portare a conoscenza della mia compagna.

RISPOSTA

Il soggetto B ha commesso il reato di diffamazione, in quanto ha comunicato in chat con più di due persone.



Al momento non sono vittima di ricatto da parte del soggetto B ma volevo sapere se è già configurabile il reato di diffamazione per l'invio di queste chat a più di 2 persone

RISPOSTA

Certamente sì, è configurabile il reato di diffamazione cui all'articolo 595 del codice penale.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dalla notizia del reato, ai sensi dell'articolo 124 del codice penale: “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
E' stata lesa la tua integrità morale, in tua assenza, comunicando con più persone.
Si tratta a tutti gli effetti di diffamazione.



E se la veridicità o meno (o in parte) di quanto millantato può essere o meno una discriminante. Grazie, cordiali saluti

RISPOSTA

Assolutamente no!
Il soggetto B non ha nessuna prova concreta del tuo presunto rapporto sessuale con A.
Il soggetto B non era nemmeno presente al momento del tuo presunto rapporto sessuale con A.
Il soggetto B non ha la certezza di questa relazione intima, pertanto a prescindere da quella che sarebbe una verità che nessuno conoscerà mai … non avrebbe dovuto attribuirti questo “fatto”.
Si tratta dell'ipotesi aggravata di diffamazione di cui al secondo comma dell'articolo 595 del codice penale: “Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro”.
Procedi con querela per diffamazione aggravata di cui al secondo comma.
Non è legale sparare alle cieca contro qualcuno, sperando di avere forse detto la verità, sulla base di un sentito dire!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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