Sentenza di patteggiamento non impedisce partecipazione al concorso pubblico

 

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Aggiornamento “riforma Orlando del casellario giudiziale”: quali procedimenti penali non si devono più dichiarare nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici?

A seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le seguenti fattispecie:

1) patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
2) condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
3) è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
4) concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
5) condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
6) concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
7) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
8) Condanna dal giudice di pace penale;
9) Nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.)
10) Ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.)
11) condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
12) amnistia applicata alla condanna;
13) il reato è stato depenalizzato;
14) La misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata;

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.

 

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Salve, mi presento sono xxxxxxxxxx ed in allegato [allegato omesso per motivi di privacy] c'è la foto del reato penale commesso 6 anni fa ma la sentenza di 4 anni fa, in merito a non recidivo e come primo reato commesso ho avuto la facoltà di quei articoli.
La faccenda è un po complessa: sono stato assunto per 2 mesi attraverso agenzia per il lavoro per un impiego per una società che opera per la pubblica amministrazione. Da nessuna parte mi hanno chiesto se ho avuto precedenti.
Quello che voglio capire è se loro possono vedere lo stesso nel casellario, anche se il contratto lo ha fatto l'agenzia;

RISPOSTA

Una precisazione di carattere preliminare: la sentenza di patteggiamento non è una pronuncia di condanna, né come tale può essere considerata in sede extrapenale.
Quando la pena patteggiata è uguale o inferiore ad anni due, il patteggiamento può essere subordinato alla sospensione condizionale della pena (come in questo caso) che determina l’estinzione del reato decorsi cinque anni dal patteggiamento subordinato (due anni se si tratta di contravvenzioni patteggiate).
La sospensione condizionale della pena che ti è stata concesso con la sentenza di patteggiamento, ha determinato anche la non menzione della sentenza nel casellario giudiziario dell’imputato richiesto dai privati.
Tanto premesso, se il tuo datore di lavoro è un privato, anche se si tratta di un appaltatore della pubblica amministrazione, né la società privata né l'agenzia interinale possono vedere la sentenza di patteggiamento nel casellario giudiziale richiesto dai privati.
Fintanto che sarai assunto da un privato, il datore di lavoro non potrà avere accesso ai dati relativi alla sentenza di patteggiamento in questione.



Ed eventualmente finiti i 2 mesi se gli vado bene come lavoratore e per mancanza di personale, mi assumono direttamente nell'azienda se sorvolano il fatto del precedente o per legge è proprio impossibile assumermi?

RISPOSTA

Si tratta di un datore di lavoro avente natura giuridica privata (SPA, SRL, soc. coop. etc etc), giusto ?
Possono assumerti senza il benché minimo problema, né sarai tenuto a comunicare al datore di lavoro privato la sentenza di patteggiamento.



Un'altra domanda è visto il patteggiamento con pena sospesa, al termine dei 5 anni, se la pubblica amministrazione controlla il casellario risulta ancora qualcosa?

RISPOSTA

No, perché il reato sarà estinto anche per il casellario a disposizione della pubblica amministrazione.



Un'ultima domanda è: visto che per ora non mi hanno mai chiesto se ho avuto precedenti, rischio qualcosa? Grazie mille.

RISPOSTA

Assolutamente no.
Ad ogni modo, una sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna, quanto meno in sede extrapenale.



Ci aggiungo anche che ora è uscito il bando per assunzione a tempo indeterminato e a quanto pare gli vado bene e mi hanno chiesto di fare il bando così almeno mi assumono vista la pregressa esperienza. (Cito che per fare il bando è esplicitamente espresso di non avere riportato condanne penali) dunque non so che fare, se farlo e segnare la casella dei precedenti e se va male poi ho la strada chiusa a vita, oppure aspettare la scadenza dei 5 anni del patteggiamento ed in un eventuale futuro bando non segnare i precedenti. Attendo risposta.

RISPOSTA

Il bando è stato pubblicato da un ente comunale, quindi da una pubblica amministrazione?
Si tratta di un concorso pubblico in gazzetta ufficiale concorsi ed esami?
Oppure il bando è stato pubblicato dalla società privata, aggiudicatrice dell'appalto per la pubblica amministrazione?

Non hai alcuna sentenza di condanna a tuo carico, trattandosi di patteggiamento.
Consiglio quindi di contrassegnare nella domanda di partecipazione alla selezione, l'assenza di sentenze di condanna, tuttavia nello spazio riservato alle note, indicare la sentenza di patteggiamento del xx/xx/xxxx (che non è sentenza penale di condanna) con sospensione condizionale della pena, per il reato di _________________.

Potrai partecipare alla selezione, salvo che tu abbia commesso un reato contro la pubblica amministrazione oppure un reato che comporta la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la perdita dell'elettorato attivo e/o passivo.
Non tutti i reati impediscono l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.
Ad esempio, impediscono l'instaurazione e la prosecuzione di un rapporto di lavoro con la P.A., i reati indicati nel capo I, titolo II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01 (delitti contro la pubblica amministrazione);

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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