Rifiuto di sottoporsi ad alcotest





Buongiorno, vorrei un parere su quanto accadutomi nell'ambito di un ritiro patente, giovedì 5 agosto corrente mese alle 20:40 entro al casello di Andria direzione Bari sud, a circa 500mt dall'uscita Bari sud l'auto entra in panne mi accosto sulla corsia di emergenza e chiamo il meccanico di mia fiducia provvisto di carroattrezzi il quale mi informa di non avere autorizzazione ad intervento in autostrada ma avrebbe predisposto il ritiro, nel frattempo esco dall'auto, e mi posizione dietro l'auto, alle 21:20 sopraggiunge la stradale vedendomi fuori decidono di fermarsi e procedere con controlli di rito, effettivamente capiscono che avevo bevuto e mi chiedono di sottopormi al palloncino mi rifiuto, entro quindi nell'art.186 comma 7, gli stessi mi intimano di sottopormi ad analisi presso l'ospedale di Bari, quindi mi scortano in Pronto Soccorso, dove pur rifiutandomi mi sottopongono ad accertamento ematico.

 

RISPOSTA

 

Non erano sussistenti i presupposti giuridici per procedere con il prelievo ematico coattivo. L'articolo 1 comma 4 lettera a) della legge 41/2016 ha modificato l'articolo 224 bis del codice di procedura penale prevedendo che il pubblico ministero possa disporre il prelievo ematico coattivo, soltanto se funzionale all'accertamento dei reati di cui all'articolo 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali gravi e gravissime) del codice penale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4943 del 1 febbraio 2018, ha statuito che il campione di sangue, oggetto di prelievo per finalità terapeutiche o diagnostiche, ad esempio a seguito di un incidente stradale, può essere utilizzato senza necessità di consenso dell'interessato, anche per l'accertamento della commissione del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza. Nella fattispecie in questione tuttavia, non c'è stato alcun incidente stradale ed il prelievo è stato effettuato soltanto per acquisire elementi di prova ai fini dell'accertamento della commissione del suindicato reato contravvenzionale.
Il campione ematico sarebbe in ogni caso giuridicamente inutilizzabile in quanto prelevato senza il consenso dell'interessato, senza la disposizione del pubblico ministero, al di fuori di necessità terapeutiche o diagnostiche derivanti da un incidente stradale ed al di fuori di un'indagine per i reati di cui all'articolo 589 bis e 590 bis del codice penale.
La presente fattispecie rientra nel comma 7 dell'articolo 186 del codice della strada.



Assunto che avevo indicato il mio legale di fiducia, mi chiedo ora io se le analisi dovessero avere un esito superiore ad un 1,5 rientrerò nel comma 7 o verrò equiparato ad una persona che fa l'etilometro e risulti superiore ad 1,5?

 

RISPOSTA

 

Il risultato delle analisi sarà inutilizzabile per i motivi esposti nel periodo antecedente.



L'accertamento in ospedale è legittimo in assenza di incidente?

 

RISPOSTA

 

Non è legittimo, in assenza di un tuo consenso.



Se illegittimo ed avesse un valore superiore ad 1,5 , acclarato che non possa essere utilizzato, potrebbe invalidare il ritiro stesso della patente davanti al giudice di pace?

 

RISPOSTA

 

Si applicheranno tutte le sanzioni previste per la fattispecie di cui all'articolo 187 comma 7, essendosi il conducente rifiutato di sottoporsi ai controlli di rito.



Oltretutto potrei avere la testimonianza del mio meccanico che nel mentre dell'accertamento alle 21:30 mi chiamava e su sollecito della stradale a richiudere il telefono, quando dissi che era l'autosoccorso gli stessi si facevano passare il cellulare per raccoglierne generalità, e di fatto lui disse che stava predisponendo il mio recupero, potrei anche presentare le analisi cliniche per suffragare la tesi di bevitore non assiduo.

 

RISPOSTA

 

Sono circostanze giuridicamente irrilevanti ai nostri fini.



Informo anche che un altro ritiro surreale lo ebbi il 1 gennaio 2013, dove a macchina ferma in parcheggio ma accesa per il freddo sempre la polizia mi venne incontro, vidi delle luci e scesi dalla macchina e anche lì uscivo dal veglione mi rifiutai, feci i servizi sociali.

 

RISPOSTA

 

Si tratta della medesima fattispecie giuridica.



Ad oggi il mio avvocato mi dice potrei avere la messa alla prova vi chiedo l'auto riuscirei a salvarla?

 

RISPOSTA

 

La confisca del veicolo è prevista nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e costituisce sanzione amministrativa accessoria (Cassazione penale IV sentenza n. 41624 del 24/11/2010).
Per evitare la confisca della propria auto il legislatore prevede i lavori di pubblica utilità c.d. “stradali” di cui al comma 9-bis dell’art. 186: in caso di esito positivo il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione della metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo.
Si può anche chiedere la “messa alla prova” al fine di evitare la confisca del veicolo, ma per il solo reato di guida in stato di ebbrezza, non per le fattispecie analoghe per le quali il codice prevede confisca del mezzo e possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità, ossia la guida in stato d’alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 co. 1 Dlgs. 285/92) ed il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest e drug test (art. 186 co. 7 e 187 co. 8; è quanto previsto dalla corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2020.
Sia i lavori di pubblica utilità “stradali” che la messa alla prova possono essere concessi una sola volta. Nel 2013, per salvare il veicolo dalla confisca, il tuo avvocato chiese i lavori di pubblica utilità “stradali” … quindi tale richiesta non può essere reiterata!
Chiedere la messa alla prova ? È una buona idea, ma non ti consentirà di evitare la confisca del veicolo, salvo attivare il procedimento dinanzi alla corte costituzionale, anche in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest e drug test (art. 186 co. 7 e 187 co. 8).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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