Revoca della donazione per ingratitudine





Buongiorno avrei bisogno di fare chiarezza su tante cose.
Vivo alla soglia della povertà e perfetta stupida ho fatto donazione anni fa di immobile e altro per un valore di 170 milioni di lire dell’87 ad un fratello confidando sempre nel suo aiuto che purtroppo si è rivelato inesistente…anzi si è rivelato denigratorio e non mi vengono altre parole per descrivere la sua cattiveria...aggiungo che lavora ma è benestante e che si sa godere privilegi che offrono i soldi!
Attendo istruzioni in merito al pagamento e spero in voi.

RISPOSTA

La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario, salvo che si tratti di una donazione rimuneratori (quale ricompensa di una precedente attività nei confronti del donante) oppure di una donazione fatta in riguardo di un determinato matrimonio.
In questo caso, la donazione può essere revocata sia per ingratitudine del donatario che per sopravvenienza di figli del donante, ai sensi delle seguenti norme del codice civile.

Come procedere? Scrivere una lettera raccomandata a/r oppure una pec a tuo fratello, indicando quanto segue:

-la tua attuale situazione di indigenza
-la richiesta di alimenti, ossia di un assegno mensile idoneo quanto meno a consentirti la spesa alimentare e le basilari esigenze di vita quotidiana
-il termine di 30 giorni per mettersi in contatto con te, al fine di quantificare l'assegno mensile, in ragione delle tue esigenze e del valore del bene immobile oggetto di donazione.

Se tuo fratello rifiuterà gli alimenti, avrai un anno di tempo per procedere con atto di citazione al tribunale civile, per chiedere al giudice la revocazione della donazione per ingratitudine del donatario, ossia per il rifiuto agli alimenti.

Art. 800 del codice civile - Cause di revocazione.
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 801 del codice civile - Revocazione per ingratitudine.
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Art. 802 del codice civile - Termini e legittimazione ad agire.
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Art. 803 del codice civile - Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Art. 804 del codice civile - Termine per l'azione.
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 807 del codice civile - Effetti della revocazione.
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Ricordo che il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, ai sensi dell'articolo 437 del codice civile. Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 438 del codice civile, il donatario non è tenuto nei confronti del donante, oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio

Art. 437 del codice civile - Obbligo del donatario.
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Art. 438 del codice civile - Misura degli alimenti.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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