Testamento successivo revoca il precedente rappresentazione nella successione testamentaria





Avevo uno zio deceduto a marzo 2023, sposato ma senza figli.
Essendo molto malato consegna a mio fratello, alcuni giorni prima di essere ricoverato in ospedale dove poi morirà, una busta con la raccomandazione di aprirla solo dopo la sua morte.
Una volta morto lo zio, mio fratello porta la busta da un notaio che di fronte a mia zia e a due testimoni (non del parentado) apre la stessa e rende noto le ultime volontà dello zio (ufficializzando il tutto con rogito).

RISPOSTA

Non è un rogito, ma un verbale di pubblicazione del testamento olografo, ai sensi dell'articolo 620 comma 3 del codice civile: “il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore ...



Il quale lascia le due case di proprietà alla moglie e i beni mobili di sua pertinenza (50% dell'ammontare) ai fratelli.
Durante il disbrigo di tutte le pratiche per la successione vengono trovate due scritture separate fatte da mio zio e da mia zia, in data antecedente al testamento fatto da mio zio prima di morire, che riportano le volontà dei due di lasciare reciprocamente tutto al coniuge in caso di morte.

RISPOSTA

In questo caso, prevale il testamento successivo, in quanto ha implicitamente revocato i precedenti testamenti. In materia di revoca tacita del testamento, dobbiamo fare all'articolo 682 del codice civile che stabilisce quanto segue: “il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.



Chiedo: il testamento fatto dallo zio prima di morire fa decadere quanto da lui espresso dalla scrittura trovata?

RISPOSTA

Sì, perché sono due testamenti incompatibili tra di loro.
Se nel primo testamento, il testatore avesse scritto, lascio la casa al mare a mia moglie e nel secondo avesse scritto, lascio la casa in città a mio fratello, avremmo parlato di due testamento compatibili tra di loro, che possono convivere da un punto di vista giuridico.
Nessuna revoca tacita ci sarebbe stata.



E se sì, fa decadere solo la sua scrittura e non quella della zia?

RISPOSTA

Anche il testamento della zia è reso inapplicabile dalla morte dello zio.
Siccome lo zio non ha avuto figli, non si applicano le norme in materia di rappresentazione, ai sensi dell'articolo 467 II comma del codice civile.
Art. 467 del codice civile - Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Se lo zio avesse avuto dei figli, l'eredità della zia sarebbe andata, per rappresentazione, in favore dei discendenti dello zio.
Allora il testamento della zia è inapplicabile, a seguito della morte del marito, il quale non ha avuto discendenti.



E se la scrittura fatta dalla zia fosse ancora valida, in caso di sua morte, a chi andrebbero i suoi averi se nel frattempo non fosse redatto un nuovo testamento?

RISPOSTA

La “scrittura” della zia non è più efficace.
Nell'esempio di cui sopra, i beni della zia andranno agli eredi indicati nel nuovo testamento.



Si può pensare che possano andare agli eredi dello zio oppure entrano in gioco anche gli eredi della zia (nipoti) grazie. Saluti

RISPOSTA

La zia, in caso di nuovo testamento, non avrà obblighi di legittima, pertanto potrebbe disporre liberamente dei suoi beni.
Se la zia dovesse morire senza confezionare un nuovo testamento, il suo asse ereditario sarà suddiviso tra i suoi parenti più prossimi, ossia i suoi nipoti (soltanto i suoi nipoti).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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