Impugnazione dell'accettazione dell'eredità per errore





Mio padre, deceduto nel novembre 1997, é stato condannato, con sentenza del 2005, relativa ad un procedimento al quale gli eredi non hanno partecipato in quanto non ne hanno mai avuta notizia, al pagamento dei debiti, quale revisore dei conti, di una società fallita.
Della sentenza gli eredi ne abbiamo avuto notizia nel 2007, a seguito dell'emissione di una cartella esattoriale relativa al pagamento di spese di giustizia.
La sentenza ci é stata notificata soltanto nel 2010.
La domanda che pongo é se esiste il termine di 10 anni, dall'apertura della successione, entro il quale possono essere notificati all’erede eventuali debiti contratti dal testatore e di conseguenza se tali debiti risultano prescritti.



RISPOSTA



Il termine di prescrizione decennale del diritto soggettivo, previsto dall’articolo 2946 del codice civile, inizia a decorrere dal momento in cui si origina il diritto medesimo, ossia dall’emissione della sentenza e non dall’apertura della successione del “de cuius”.
Soltanto a seguito dell’emissione della sentenza, è sorto un diritto di credito dell’erario nei confronti dell’eredità di tuo padre e, di conseguenza, degli eredi del “de cuius”.
La prescrizione ordinaria del diritto di credito pertanto, non si è ancora compiuta.

Hai scritto: “esiste il termine di 10 anni, dall'apertura della successione, entro il quale possono essere notificati all’erede eventuali debiti contratti dal testatore ???”

Non esiste una norma del genere, anzi …
Se è vero che l’accettazione dell’eredità, ai sensi dell’articolo 480, 1 comma del codice civile, si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura delle successione, è anche vero che, ai sensi dell’articolo 483, I comma del codice civile, l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore.

Articolo 483 del codice civile - Impugnazione per errore.

L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se viziata da errore. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.


Gli eredi non erano al corrente di un determinato debito contratto dal testatore ??? Si tratta di un errore irrilevante, ai sensi dell’articolo 483, I comma del codice civile.

Per questo motivo, gli avvocati ed i notai consigliano sempre agli eredi, di accettare l’eredità con beneficio di inventario, anche quando, al momento dell’apertura della successione, non emergono debiti del testatore. Potrebbero emergere in seguito !!! Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca