1 - Inapplicabilità della rappresentazione se il “primo chiamato” all'eredità, è nipote del de cuius





È morta mia sorella. non ci sono genitori, né marito né figli. Ci sono due miei nipoti che sono figli della figlia (morta)di mia sorella (morta).
Poi ci sono io che sono il fratello della sorella morta. Non c'è testamento pubblico nè olografo Chi eredita?

 

RISPOSTA



Si applicano le norme in materia di rappresentazione ereditaria che ha luogo in infinito, come previsto dalla legge.
La quota del 50% che sarebbe spettata a tua sorella premorta, sarà ereditata dai figli della figlia di tua sorella.

Immagino che tu abbia navigato sul web, cercando notizie in materia di rappresentazione del nipote ex frate ovvero ex filio.
Immagino che tu abbia letto concetti come i seguenti:

“L'art. 468 del codice civile indica quali soggetti rappresentabili solo i figli e i fratelli; la rappresentazione è un istituto eccezionale, non suscettibile di interpretazioni estensive".

"Sentenza della cassazione II sezione civile n. 22840 del 28.10.2009
I supremi giudici affermano che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale "all'infinito" nella successione, in forza dell’istituto della rappresentazione se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius. La rappresentazione quindi, secondo la Cassazione il combinato disposto degli artt. 467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all'infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all'eredità è un figlio o un fratello del de cuius".

Facciamo un esempio concreto: la sorella Sempronia lascia un testamento con cui nomina erede il fratello Tizio ed il nipote ex frate Mevio (Mevio figlio di Caia).

Il nipote ex frate Mevio premuore rispetto alla testatrice Sempronia.
Alla morte di Sempronia, il fratello Tizio sarà l'unico erede, giacché la rappresentazione non opera se il primo chiamato è un nipote del de cuius ! I figli di Mevio non erediteranno nulla per rappresentazione!

Nel caso "de quo" invece, il "primo chiamato" è comunque una sorella premorta del de cuius, quindi la rappresentazione può aversi all'infinito, anche in favore dei figli della figlia di tua sorella.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Mancanza accrescimento quota coerede





Salve, in un testamento pubblico del 2007 uno zio materno, lascia a 2 di numerosi nipoti, che sono fratelli, A e B per comodità, una casa per uno, e per il resto (conti bancari, gioielli, denaro, mobilia, beni mobili ecc) da ripartirsi equamente fra i due fratelli. Nel 2009 lo zio vende la casa destinata al fratello B.
Nel 2011 il fratello A, sposato e con una figlia, muore.
Lo zio, vedovo, senza figli, ovviamente senza genitori, e al momento della morte senza fratelli viventi muore a gennaio 2021.
A questo punto come vanno ripartiti i beni?

RISPOSTA

E' molto semplice: ragioniamo insieme …
Il testamento prevede clausole di sostituzione, in caso di premorienza del singolo erede?
NO
Si applica la rappresentazione di cui all'articolo 467 del codice civile, in favore della figlia di A?
NO, per giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, giacché il primo chiamato, premorto rispetto al de cuius, non è il fratello ma il nipote in linea collaterale:
L'art. 468 del codice civile indica quali soggetti rappresentabili solo i figli e i fratelli; la rappresentazione è un istituto eccezionale, non suscettibile di interpretazioni estensive secondo la sentenza della cassazione II sezione civile n. 22840 del 28.10.2009: i supremi giudici affermano che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale "all'infinito" nella successione, se nel testamento il primo chiamato è un nipote del “de cuius”.
La rappresentazione quindi, secondo la Cassazione il combinato disposto degli artt. 467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all'infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all'eredità è un figlio o un fratello del de cuius".
Art. 467 del codice civile - Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468 del codice civile - Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Cosa rimane?
L'accrescimento di cui all'articolo 674 del codice civile?
ASSOLUTAMENTE NO!
Quali sono i presupposti dell'accrescimento in favore di B?
Sono necessarie in questo caso tre condizioni:
1. Coniunctio verbis: tutti gli eredi devono essere stati chiamati alla successione con un solo testamento
2. Coniunctio re: le quote di ciascun coerede non devono essere state determinate o devono essere state determinate in parti uguali
3. non vi deve essere una diversa volontà del testatore
In questo caso, non si applicano le norme in materia di accrescimento, a causa della mancanza della coniunctio re, considerato che le quote dei due coeredi erano state determinate dal “de cuius”. In caso di successione testamentaria se nemmeno l'accrescimento sarà possibile si aprirà la strada alle successioni legittime.
Ciò significa che il 50% dell'asse ereditario (di soli beni mobili) sarà attribuito a B.
L'altro 50% dei beni mobili, nonché la casa che sarebbe spettata ad A, sarà attribuito ai parenti più prossimi (i nipoti) del "de cuius" (compreso B che parteciperà con gli altri nipoti, alla suddivisione dell'altro 50%).
La quota che sarebbe spettata ad A, sarà suddivisa tra tutti i nipoti, secondo le norme in materia di successione legittima, nonché di rappresentazione ereditaria.
Attenzione, siccome rientrano in gioco le norme in materia di successione legittima, l'altro 50% sarà suddiviso ai nipoti, secondo le norme in materia di rappresentazione (divisione per stirpi). ESEMPIO: il de cuius ha due fratelli premorti.
Il primo fratello alfa ha avuto due figli, mentre il secondo fratello beta ha avuto un solo figlio. I figli di alfa erediteranno ciascuno il 25% dell'asse ereditario, mentre il figlio di beta erediterà il 50% dell'asse ereditario.
Art. 469 del codice civile - Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.



Essendo morto il nipote A la casa a lui destinata a chi va?

RISPOSTA

A tutti i nipoti, secondo le norme della successione legittima e della rappresentazione (divisione per stirpi).



Per quanto riguarda i beni mobili destinati dal de cuius in parti uguali ai due fratelli spetta tutto a B per accrescimento?

RISPOSTA

Non è possibile applicare l'accrescimento, soltanto ad una parte del testamento.
Anche la quota del 50% dei beni mobili che sarebbe spettata ad A, sarà attribuita a tutti i nipoti, secondo le norme in materia di successione legittima e di rappresentazione.



Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

E' un'ipotesi di successione molto insidiosa, giacché dapprima occorre mettere da parte le norme della rappresentazione (rappresentazione testamentaria), salvo poi farle rientrare al momento dell'applicazione delle norme in materia di successione legittima.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

3 - Eredità della zia chiamato all'eredità muore senza accettarla





Buongiorno in data 27 dicembre 2021 è deceduta una mia zia, vedova e senza figli senza lasciare testamento.
In vita c'era sola una sorella (mia madre) che purtroppo è deceduta successivamente in data 13 gennaio 2022.

RISPOSTA

Al momento del decesso della zia, la mamma era l'unico soggetto chiamato ad accettare l'eredità, ai sensi dell'articolo 570 I comma del codice civile.
Art. 570 del codice civile - Successione dei fratelli e delle sorelle.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi.

Art. 479 del codice civile - Trasmissione del diritto di accettazione.
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.



In vita ci sono: tre nipoti della defunta figli di una sorella premorta; due nipoti della defunta figli di un fratello premorto 1 nipote figlio della sorella premorta. Inoltre ci sono due pronipoti figli di un nipote premorto.

RISPOSTA

Un attimo, quanti fratelli/sorelle ha avuto questa zia?
Mi sembra di capire tre sorelle ed un fratello.
Nei confronti dei discendenti dei fratelli premorti si applicheranno le norme in materia di rappresentazione in linea collaterale.



La mia domanda è questa in base alla "sentenza della cassazione II sezione civile n. 22840 del 28.10.2009" può aver diritto all'eredità solo mia madre proprio per la mancata rappresentazione.

RISPOSTA

No, poiché il "primo chiamato" è comunque un fratello/sorella premorta del “de cuius”, quindi la rappresentazione può aversi all'infinito, anche in favore due pronipoti figli di un nipote premorto.
Facciamo un esempio di applicazione della sentenza di cassazione di cui sopra.
La zia redige testamento e nomina erede universale suo nipote, figlio di sua sorella.
Il nipote, nominato erede universale, muore prima della zia testatrice.
Ci sarà rappresentazione in favore del discendente del nipote?
Assolutamente no, perché il “primo chiamato” non è la sorella del “de cuius”, ma un nipote!
È tutto chiaro?



I pronipoti hanno diritto di entrare in successione considerando che il padre è morto prima di mia zia e ci sono le tre zie viventi che del resto hanno optato per la rinuncia della stessa eredità.

RISPOSTA

Sì, perché si applicano le norme in materia di rappresentazione all'infinito, giacché i primi chiamati sono tutti fratelli e sorelle del “de cuius”.



Ribadisco che l'unica in vita al momento del decesso di mia zia era mia madre.
Grazie

RISPOSTA

Questa circostanza è irrilevante ai fini della presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

4 - Rinuncia eredità parenti in linea diretta rappresentazione successione I coniugi non hanno nulla a che vedere con la rappresentazione Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.





Buongiorno, il fratello di mia mamma cittadino italiano abitava a Monaco di Baviera è deceduto lo scorso settembre e i suoi figli (la moglie è deceduta anni fa) ci hanno informato che hanno rinunciato all'eredità all'inizio di ottobre.
Il successivo erede è mia mamma, che rinuncerà a sua volta.

RISPOSTA

I figli di tua mamma.
Dobbiamo seguire la linea retta di colui che rinuncia all'eredità, alla luce delle norme in materia di rappresentazione.
Ai sensi degli articoli 467 e seguenti del codice civile, “la rappresentazione è quell'istituto che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”.
Ai sensi dell'articolo 469 del codice civile:
“La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”.
All’infinito vuol dire che se i discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono accettare, subentreranno i loro discendenti e così di seguito.
Per quanto riguarda il concetto di stirpe, questa indica il gruppo di discendenti di ciascun chiamato. Nell’ambito della stirpe, tutta insieme subentrata per rappresentazione, la divisione si fa per capi.



Vorrei sapere chi sono gli eredi successivi.

RISPOSTA

Le figlie della mamma e, alla loro rinuncia, i loro discendenti in linea retta, all'infinito.



Io ho una sorella che ha un figlio maggiorenne e siamo entrambe sposate: devono rinunciare anche i nostri mariti?

RISPOSTA

Assolutamente no.
Seguiamo la linea retta di ciascuna stirpe.
I coniugi non hanno nulla a che vedere con la rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.



Deve rinunciare anche mio papa, marito di mia mamma sorella del decuis?
Grazie.

RISPOSTA

Assolutamente no.
Ai sensi dell'articolo 468 del codice civile, “la rappresentazione ha luogo, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto” … non dei loro rispettivi coniugi!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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