Regime impatriati proroga acquisto dell'abitazione in Italia successivamente al rientro





Con il decreto crescita (art. 5, comma 1 lettera C, decreto legge n.34/2019) è stato esteso il beneficio dei rimpatriati di ulteriori 5 anni.
I REQUISITI per la proroga dell'opzione regime rimpatriati che il lavoratore deve soddisfare sono i seguenti:
• italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) o cittadini dell'Unione europea
• già fruitori del regime agevolato nel 2019
• trasferitisi in Italia entro il 30 aprile 2019
• con almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo) oppure
proprietari di un immobile residenziale acquistato dopo il trasferimento (ritorno in Italia) o nei 12 mesi precedenti, o che lo acquistino (anche in comproprietà ) entro 18 mesi dalla data di versamento dell'imposta.
L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Il rimpatriato che sta chiedendo la verifica dei requisiti per accedere alla proroga ha lavorato 3 anni in Brasile, dal 2015 al 2017.
Il rimpatriato in particolare:
• E' italiano e quindi cittadino dell'Unione europea ma non è stato mai iscritto all'AIRE.
• Ha usufruito del regime agevolativo di cui all'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 147 del 14 Settembre 2015 (Agevolazione dei lavoratori rimpatriati) per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 al 50 % (il beneficio è terminato il 31 dicembre 2022).
• Si è trasferito in Italia entro il 30 aprile 2019.
• Non ha figli.
• Ad oggi (16/4/2023) non ha ancora acquistato un immobile che valga ai fini del rinnovo dell'agevolazione.
Cortesemente noi avremmo 2 domande da sottoporvi:
• Nella circolare 33/E Agenzia delle Entrate (anno 2020)
CIRCOLARE N. 33/E Agenzia delle Entrate - Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi.
viene scritto esplicitamente (pag.16) che:
"La disposizione prevede, inoltre, che l'acquisto possa avvenire anche «successivamente» al rientro. L'avverbio «successivamente», in linea con la ratio dell'agevolazione volta, tra l'altro, a favorire il radicamento del rimpatriato nel territorio dello Stato, deve essere interpretato nel senso che l'acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale al rientro possa essere effettuato entro (e non oltre) i primi cinque periodi di imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato.
Ad esempio, per un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2020, l'acquisto dell'immobile deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024, ai fini dell'estensione dell'agevolazione."
Tuttavia nel protocollo n. 60353/2021 provvedimento direttore agenzia delle entrate
Prot. n. 60353/2021 Agenzia delle Entrate - Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi
invece a pag. 2 viene scritto:
"1.2 L'opzione di cui al punto 1.1 è esercitata mediante il versamento in un'unica soluzione di: a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;" Ed inoltre a (pag. 3):
"Il versamento è effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione"
Visto che ad oggi (16/4/2023) il rimpatriato non ha ancora acquistato casa e la sua agevolazione è terminata il 31/12/2022 in accordo alla circolare 33/E (anno 2020) dovrebbe già essere fuori dal tempo massimo mentre in accordo al protocollo n. 60353/2021 se sto interpretando correttamente mi sembra che dovrebbe essere ancora in tempo per il rinnovo dell'agevolazione.

RISPOSTA

Secondo la circolare 33/E del 2020, l'impatriato di cui alla presente consulenza, è rientrato in Italia nel 2018, pertanto avrebbe dovuto acquistare casa “successivamente” entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Cosa accade tra la circolare del 2020 ed il provvedimenti del marzo 2021?
Il parlamento approva la legge di bilancio per l'anno 2021!
E' proprio questo particolare che ti sfugge …
Di conseguenza, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 60353/2021, non risulta in contrasto con la precedente circolare, perché fa riferimento a coloro che esercitano l'opzione di proroga, pagando quella tassa per richiedere l'opzione (10% in riferimento al periodo precedente) e pertanto possono acquistare l'immobile entro 18 mesi dalla data del versamento.
Tutto chiaro?



Quale dei 2 documenti ha la prelazione sull'altro?

RISPOSTA

I due documenti non sono in contraddizione tra di loro.
Cosa accade tra la circolare del 2020 ed il provvedimenti del marzo 2021?
Il parlamento approva la legge di bilancio per l'anno 2021!
Ad ogni modo, le circolari prevalgono sui provvedimenti direttoriali.



Nello specifico il lavoratore rimpatriato può ancora usufruire del prolungamento dell'agevolazione pagando entro il 30 giugno 2023 l'F24 con il tributo del 10% e acquistando l'immobile entro 18 mesi da tale data (al più entro 31 Dicembre 2024)?

RISPOSTA

Confermo, è esatto quello che scrivi.



Quale sarà il codice tributo che dovrà essere utilizzato nel pagamento dell'F24 dal rimpatriato se è un lavoratore dipendente?
Grazie dell'aiuto, fatemi sapere dove devo pagare per la consulenza.

RISPOSTA

Con la risoluzione n. 24/E del 31 maggio 2022, sono arrivati i codici tributo “1880” e “1881” che gli interessati dovranno inserire nel modello F24 Elide.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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