Superbonus 110% spetta ai conduttori





Un'impresa di costruzioni (srl) proprietaria di un fabbricato composto da 9 alloggi tutti regolarmente locati e accatastati singolarmente, può beneficiare ( la stessa o i locatari) del Superbonus 110% di cui al decreto rilancio DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, per l'esecuzione dell'isolamento termico delle superfici opache esterne del fabbricato ( cappotto- copertura - serramenti) e dell'installazione di pannelli fotovoltaici con sostituzione caldaie.

 

RISPOSTA

 

Possono beneficiare i locatari degli appartamenti, a condizione che i contratti di locazione siano regolarmente registrati. Non può beneficiare l'impresa di costruzione con la forma giuridica di SRL.

Possono usufruire dell’agevolazione prevista dal SUPERBONUS:
● i condomini;
● le persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
● gli Istituti Autonomi Case Popolari, per gli interventi eseguiti su gli edifici di loro proprietà, o in alternativa sugli edifici dall’Istituto gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (facciamo presente che per tali soggetti il SUPERBONUS viene concesso per un lasso di tempo maggiore, e pertanto rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
● le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi eseguiti sugli edifici di loro proprietà e assegnati in godimento ai propri soci;
● organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
● organizzazioni di volontariato;
● associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
● associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Facciamo presente che la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo che dimostri il possesso o la detenzione dello stesso, in essere al momento dell’avvio dei lavori o al momento del pagamento delle relative spese.

Rappresentano un titolo idoneo ai fini della maturazione del diritto alla detrazione del 110%:
● la proprietà;
● la nudaproprietà;
● il diritto di abitazione;
● l’usufrutto;
● il diritto di superficie;
● la conduzione dell’immobile in forza di un regolare contratto di locazione registrato;
● l’uso gratuito dell’immobile in forza di una regolare scrittura privata o autenticata registrata. La detrazione spetta anche ai familiari conviventi del soggetto titolare che gode del diritto che dà titolo alla detrazione.
Rientrano nel beneficio anche i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale, nell’ipotesi in cui partecipino alle spese per gli interventi al di fuori della loro sfera imprenditoriale o professionale.

La detrazione spetta a condizione che vengano eseguiti almeno uno dei lavori tra:
● isolamento termico;
● sostituzione impianti di climatizzazione;
● interventi antisismici.
La detrazione elevata al 110% viene estesa anche in relazione agli interventi qui di seguito descritti.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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