Riforma Cartabia ricorso congiunto separazione divorzio consensuale in un solo giorno





Gentile avvocato, è davvero possibile, a seguito della riforma Cartabia, il divorzio dei coniugi in un giorno solo?
E' possibile cumulare con un unico ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi in modo consensuale, una domanda congiunta di separazione personale con quella, parimenti congiunta, di divorzio?
Siamo due coniugi con figli, sposati da circa 25 anni, abbiamo depositato nel mese di novembre 2023 al tribunale di Treviso, un ricorso congiunto con il quale abbiamo chiesto di pronunciare la separazione personale e dare le consequenziali disposizioni relative all'affido e alla collocazione della figlia minorenne e al contributo economico del genitore non collocatario in favore di quest'ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Con lo stesso ricorso, abbiamo chiesto al Tribunale di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
E' fattibile questo nostro ricorso congiunto per la separazione e il divorzio dei coniugi?

RISPOSTA

Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4311 del 16 ottobre 2023, è possibile cumulare la domanda di separazione con quella di divorzio, con un ricorso congiunto, anche in caso di accordo consensuale dei coniugi.
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2023, la facoltà per i coniugi di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o giudiziale, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).

A tal proposito, l’art.473-bis.49 codice di procedura civile (cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), prevede quanto segue:
«Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti».

L’art. 473-bis.51 codice di procedura civile (Procedimento su domanda congiunta) stabilisce quanto segue:
«La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 — domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni — si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte».

La riforma Cartabia ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473-bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando, come è naturale e giusto che sia, la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, legge 898/1970), mentre analoga previsione non è stata riportata nell’art. 473-bis.51 c.p.c., norma dedicata al «procedimento su domanda congiunta», che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all’art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta dagli interessati.

Fino alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4311 del 16 ottobre 2023, avevamo due orientamenti diversi dei tribunali civili italiani.
Sono a favore dell'ammissibilità del cumulo anche in caso di procedimento su domanda congiunta dei coniugi, i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme; secondo la giurisprudenza di merito favorevole al cumulo, il riferimento, contenuto nel primo comma dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., alla «domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47», sarebbe un indizio nel senso dell'ammissibilità del cumulo. In altre parole, se il legislatore avesse inteso escludere il cumulo, non avrebbe usato il plurale («...relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47»), ma si sarebbe riferito ad «uno dei procedimenti di cui all'art. 473 bis.47».

Si esprimevano in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e Firenze in quanto si osservava che l'art. 473-bis.51 c.p.c. non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo oggettivo di domande congiunte di separazione e divorzio, a differenza di quanto invece è previsto, per le domande contenziose (procedimento giudiziale), dall'art. 473-bis.49 c.p.c.; «ubi lex non dixit, non voluit». I sostenitori della tesi contraria all’ammissibilità hanno evidenziato che l'idea del cumulo è incompatibile con la natura di procedimento di volontaria giurisdizione che avrebbe quello scaturente dalla domanda congiunta dei coniugi.
Un ulteriore argomento, evocato dai sostenitori della tesi contraria al cumulo in caso di domande consensuali, è il tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi: questi ultimi sarebbero dei «patti prematrimoniali» volti a incidere sugli effetti dell’eventuale futuro divorzio e quindi nulli, ai sensi dell'art. 160 c.c., vieppiù se si considera che essi avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti.

E' intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4311 del 16 ottobre 2023, esprimendosi in favore del cumulo tra la domanda di separazione e di divorzio, anche in caso di procedimento consensuale e non soltanto in caso di procedimento contenzioso – giudiziale. La Cassazione ha stabilito la possibilità (è comunque una facoltà per i coniugi) di cumulare la domanda di separazione con quella di divorzio, con un ricorso congiunto, anche in caso di accordo consensuale.

Come devono procedere i coniugi per separarsi e divorziare consensualmente e congiuntamente con un unico ricorso?

La domanda cumulativa di separazione e divorzio consensuale, deve essere presentata tramite ricorso al tribunale civile; il deposito del ricorso va effettuato presso la Cancelleria del Tribunale dove uno dei due coniugi risiede o è domiciliato. Il ricorso è rivolto al Presidente del Tribunale e illustra i termini dell’accordo raggiunto dai coniugi.
Entro 90 giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza in cui i coniugi sono chiamati a comparire. I coniugi possono chiedere con il suddetto ricorso, di sostituire l'udienza, con la presentazione di note scritte.

I coniugi devono porre in essere i seguenti adempimenti:
a)la sottoscrizione del ricorso da parte di entrambi,
b)le produzioni documentali sulla disponibilità reddituale e patrimoniale degli ultimi tre anni e degli oneri a carico delle parti (es. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni),
c)le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.

Alla fine tra i due orientamenti è prevalso quello ispirato alla libertà dei coniugi, in considerazione di una maggiore speditezza ed economicità processuale, oltre al contenimento delle spese di giudizio.
Questa sentenza, a parere dello scrivente, rappresenta un primo passo verso il riconoscimento della legittimità dei patti prematrimoniali, anche nel nostro ordinamento giuridico, anche se siamo ancora lontani da questo traguardo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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